Calendario dei lavori delle istituzioni dell’ Unione europea della settimana dal 9 al 13 Marzo 2020.

Agenda dei lavori delle istituzioni dell’Unione europea Settimana dal 9 al 13 Marzo 2020

- Parlamento europeo:

- Sessione plenaria, Ansa BRUXELLES del 6.03.2020 - La prossima sessione plenaria del Parlamento Ue, prevista a Strasburgo la prossima settimana, si terrà invece a Bruxelles a causa del Coronavirus. "Per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento del Parlamento europeo a Strasburgo per la sessione plenaria", fa sapere il presidente David Sassoli in una nota, spiegando di aver preso la decisione dopo aver ricevuto "un accurato rapporto da parte del Servizio Medico del Parlamento". "Ho ricevuto alle 18.00 di oggi un accurato rapporto da parte del Servizio Medico del Parlamento sulla evoluzione del COVID-19 che ci informa che i rischi di salute sono considerati significativamente più alti nel caso in cui la sessione plenaria del Parlamento si svolga a Strasburgo", scrive Sassoli nella nota. "Sulla base di questo rapporto, per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento del Parlamento europeo a Strasburgo per la sessione plenaria", aggiunge. "La sessione plenaria si terrà eccezionalmente a Bruxelles", e "il Parlamento s'impegna a riprogrammare una sessione plenaria a Strasburgo in conformità ai Trattati", conclude.

Odg Riunioni sessione plenaria da lunedì 9 a giovedì 12 marzo, cliccare qui:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2020-03-09-SYN_IT.html

In particolare, in esame vi è:

- Normativa sul clima;

- Epidemia di coronavirus: situazione attuale e garanzia di una risposta europea coordinata alle incidenze sanitarie, economiche e sociali;

- Servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere: operazioni di cabotaggio tra l'Italia e la Svizzera, e Servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere: operazioni di cabotaggio tra la Germania e la Svizzera;

- Modifica dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'UE e il Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania);

- Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;

- I diritti delle donne nell'era digitale;

- Nuovo piano d'azione per l'economia circolare;

- Carenza di medicinali;

- Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti sociali e occupazionali nell'analisi annuale della crescita 2020.

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- ALTRE ISTITUZIONI UE:

- Mercoledì 11 marzo 2020, Corte di Giustizia Ue esamina Conclusioni C-86/19 su Trasporto aereo.

Questione pregiudiziale: Se, una volta comprovata la perdita del bagaglio, la compagnia aerea sia tenuta a corrispondere al passeggero, sempre e in ogni caso, il risarcimento massimo di 1 131 DSP, ricorrendo l’ipotesi più grave tra quelle previste dagli articoli 17, paragrafo 2, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, oppure si tratti di un risarcimento massimo che può essere ridotto dal giudice alla luce delle circostanze anche (omissis) in caso di perdita del bagaglio, di modo che i 1 131 DSP siano accordati solo qualora il passeggero dimostri, con qualunque mezzo ammesso in diritto, che il valore degli oggetti e degli effetti personali che trasportava nel bagaglio consegnato nonché di quelli che ha dovuto acquistare per sostituirli raggiungeva tale importo, o se, in mancanza, il giudice possa tenere conto anche di altri parametri, quali ad esempio il peso in chilogrammi del bagaglio oppure la circostanza se la perdita dello stesso sia occorsa nel viaggio di andata o in quello di ritorno, al fine di valutare il danno morale cagionato dai disagi conseguenti alla perdita del bagaglio.

- Giovedì 12 marzo 2020, Corte di Giustizia Ue esamina Sentenza C-832/18 su Trasporto aereo.

Questioni pregiudiziali: Se il regolamento n. 261/2004 1 debba essere interpretato nel senso che un passeggero ha diritto a una nuova compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, qualora abbia ricevuto una compensazione pecuniaria per un volo cancellato, il vettore aereo che effettua il volo riprenotato sia lo stesso del volo cancellato e anche il volo riprenotato in seguito al volo cancellato subisca, rispetto all’orario di arrivo previsto, un ritardo tale da giustificare una compensazione pecuniaria. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il vettore aereo operativo possa invocare circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, qualora, a seguito di un follow-up tecnico da parte del costruttore dell’aeromobile, relativo a un apparecchio già in uso, il pezzo oggetto del documento in questione sia di fatto trattato come pezzo «on condition», vale a dire come pezzo utilizzato fino a quando non si guasti, e il vettore aereo operativo si sia preparato alla sostituzione del pezzo di cui trattasi tenendo sempre disponibile un pezzo di ricambio.

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