Calendario dei lavori delle istituzioni dell'ue della settimana dal 4 all'8 Novembre 2019 (Trasporto aereo, trasporti, ambiente, lavoro...).

Calendario dei lavori delle istituzioni dell’Unione europea della settimana dal 4 all'8 Novembre 2019 (Trasporto aereo, trasporti, ambiente, lavoro...).

- Parlamento europeo:

- Sessione plenaria, si terrà il prossimo 13 novembre.

- Le Commissioni parlamentari si riuniranno da Lunedì 4 novembre, e si segnala in particolare quanto segue:

 

  • Commissione per l’Occupazione (odg), martedì 5 novembre esamina: Mobilità del lavoro e riconoscimento delle qualifiche nelle professioni regolamentate - Presentazione di uno studio a cura di Milieu Consulting SPRL.

 

  • Commissione per l’Ambiente (odg), mercoledì 6 e giovedì 7 novembre esamina: Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi - Presentazione, a cura della Commissione, della proposta della Commissione; Firma del rinnovo della politica ambientale del Parlamento europeo alla presenza di David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, e Klaus Welle, Segretario generale; cambio di opinioni in materia di CORSIA - Aggiornamento dell'Assemblea generale dell'ICAO.

 

  • Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (odg), mercoledì 6 novembre esamina: Sessione di controllo legislativo: direttiva sulle apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE).

 

  • Commissione per i Trasporti (odg), mercoledì 6 novembre esamina: elezione primo e terzo vicepresidenti; Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi; Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi; Resoconto sui risultati della 40 a Assemblea generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) - Scambio di opinioni con Filip Cornelis, direttore dell'aviazione, DG MOVE.

 

ALTRE ISTITUZIONI UE:

 

- Corte di Giustizia Ue, giovedì 7.11.2019 esamina Sentenza C-213/18 su Trasporto aereo.

Conclusione

 Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale ordinario di Roma (Italia):

  1. Qualora un’azione esperita da passeggeri aerei sia diretta ad ottenere, da un lato, il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati di cui agli articoli 5, 7, 9 e 12 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nonché, dall’altro, il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, il giudice di uno Stato membro adito deve valutare la propria competenza, in relazione alla prima parte di tali domande, alla luce delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e, in relazione alla seconda parte, alla luce dell’articolo 33 di tale convenzione.
  2. L’articolo 33, paragrafo 1, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione di tale convenzione, non soltanto la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, bensì anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.

Inoltre, esamina Conclusioni C-215/18 su Trasporto aereo.

Questioni pregiudiziali

Se tra l’attrice e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 1 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ancorché le medesime non abbiano stipulato l’una con l’altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio tutto compreso fornito sulla base di un contratto concluso dall’attrice con un terzo (un’agenzia di viaggi).

Se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto con i consumatori ai sensi delle disposizioni degli articoli da 15 a 17 di cui alla sezione 4 del regolamento [n. 44/2001].

Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

 

- Eurogruppo, 7 novembre 2019

- Consiglio "Economia e finanza", 8 novembre 2019

- Consiglio "Istruzione, gioventù, 8 novembre 2019

 

In allegato il calendario dei lavori dell'ue.

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