Bozza decreto-legge Proroga termini (milleproroghe) 22 e 28 dicembre 2020

Bozza

ART. 13

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

 

(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

 

2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

(Proroga avvio della progettazione in casi di finanziamenti limitati)

a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”.

 

(Proroga della semplificazione per gli affidamenti di lavori ordinari)

b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

 

(Proroga dell’aumento del limite al subappalto sino al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture e sospensione dell’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche)

c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”.

 

3. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Proroga del termine entro cui può essere prorogata la decorrenza dell’applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 2011 anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale)

a) al comma 3, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”;

 

(Proroga del termine entro il quale le regioni e le province autonome definiscono la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate dall'UE)

b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

 

(Proroga della disposizione che consente di stipulare i contratti di arruolamento secondo le procedure di cui all’articolo 329 cod. nav. - direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni - in deroga alle formalità previste dall’articolo 328 cod. nav.)

4. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 agosto 2021”.

 

(Proroga dei termini in materia di piani economico-finanziari delle concessioni autostradali)

5. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “relative all'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “relative all’anno 2020 e all’anno 2021” e le parole “non oltre il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 luglio 2021”.

 

(Proroga termine in materia di esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida)

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell’anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

 

(Disposizioni in materia di ripartizione risorse Fondo trasporto pubblico locale)

7. All’articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “per l'esercizio 2020” sono inserite le seguenti: “e per l’esercizio 2021”.

 

(D     (Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali)

8. All’articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi”.

 

(Proposta completamento dei lavori del progetto “Mantova HUB”)

9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell’anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

 

(Proroga Commissario Cortina)

10. All’articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole “31 gennaio 2021” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.”.

 

(Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea- buono viaggio)

11. All’articolo 200 - bis, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

 

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

12. All’articolo 92, comma 4- bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “e fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021”.

 

(Proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa)

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. All’articolo 54 – ter del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.

 

(Modifiche all’art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – compensazione minori incassi ANAS)

15. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.”.

 

(Disposizioni urgenti in materia di modifica dei termini per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie - tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova)

16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l’attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.)è autorizzata, nelle more dell’approvazione dell’Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.

17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Entro trenta giorni dall’avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.”.

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