Bozza disegno di legge per la riforma del Processo civile e relazione illustrativa

L’articolo 2 fissa criteri diretti a rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie da un lato escludendo sia il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, sia il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale (lettere a e c); dall’altro, estendendo la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da rapporti di mediazione (b) e la possibilità di ricorrere, anche in alcune delle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.....................

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