Cantiere Ambiente - Ddl recante disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Legge Cantierambiente.

Testo come uscito dal Consiglio dei Ministri.

 

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA VELOCIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO” – “LEGGE CANTIERAMBIENTE”.

Il disegno di legge in questione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 giugno 2019 su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, introduce misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio, intervenendo sui processi di governo delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.

In particolare, il provvedimento intende modificare le disposizioni già previste in materia commissariale allo scopo di garantire il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali ad assicurare la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi e delle emergenze.

La complessità dell’attuale quadro normativo richiede, pertanto, un riordino utile al potenziamento dell’azione dei Commissari di governo, semplificando le procedure, velocizzando i tempi e i modi dei finanziamenti e rafforzando le strutture di supporto.

Nello specifico, l’articolo 1 riorganizza le modalità di programmazione degli interventi attribuendo ai presidenti di Regioni, quali Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico previsti nell’ambito di specifici Programmi d’azione triennale.

Il Programma si articola per piani annuali, come strumento flessibile volto ad individuare, da un lato, gli interventi puntuali da porre in essere, secondo una precisa cadenza temporale, dall’altro, le relative risorse.

L’articolo 2 stabilisce la procedura per l’adozione del Programma d’azione triennale, dei relativi piani annuali e degli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, individuando tre differenti ipotesi al fine di garantire che l’azione contro il dissesto idrogeologico possa procedere in modo spedito e flessibile, in base alle diverse esigenze che si presentano sul territorio.

Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare spetta individuare i criteri in base ai quali devono essere definiti gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento e le relative risorse sulla base dei contenuti dei Programmi trasmessi dai Commissari.

L’articolo 3 opera un riordino e ampliamento dei poteri dei Commissari contro il dissesto, al fine di garantire maggiore semplificazione e celerità alla fase di realizzazione delle opere.

I Commissari dovranno individuare uno o più soggetti attuatori, anche nell’ambito dell’amministrazione regionale competente tra il personale dipendente, al fine di supportarli nell’espletamento delle loro funzioni (comma 1).

La nomina del responsabile unico del procedimento, l’approvazione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, il pagamento dei relativi corrispettivi, la gestione dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, sono affidati al soggetto attuatore (comma 2).

Il comma 3 attribuisce al Commissario alcune facoltà in deroga all’ordinamento vigente che costituiscono l’essenza dei poteri speciali, consentendogli maggiore incisività di intervento in considerazione delle finalità che deve raggiungere.

Il commissario, in particolare, provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della normativa dell’Unione, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Più in dettaglio, il Commissario può: rilasciare autorizzazioni che sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, eccetto quelli previsti dal codice dei beni culturali e di competenza del Ministero dell’ambiente.

Il Commissario può, inoltre, provvedere - per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi - alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati.

L’articolo 4 definisce le modalità di erogazione dei fondi a favore dei Commissari, semplificando e velocizzando i tempi di assegnazione, erogando tali risorse attraverso quattro successive anticipazioni.

I Commissari possono avviare sin da subito le attività di progettazione e realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e in attesa dell’effettivo trasferimento.

Al fine di semplificare la procedura di inserimento delle informazioni e dei dati relativi al dissesto, l’articolo 5 interviene razionalizzando l’utilizzo delle banche dati, dimezzando pertanto i tempi e agevolando i controlli. I risultati sono quindi verificati per assicurare la maggiore trasparenza delle operazioni.

Il comma 1 dell’articolo 6 individua le strutture adibite a fornire supporto e assistenza tecnica ai Commissari, favorendo una maggiore efficienza delle loro azioni contro il dissesto idrogeologico

Difatti, si prevede, da un lato, la possibilità per i Commissari di avvalersi delle strutture e del personale degli uffici di altre amministrazioni, della società ANAS S.p.A., della società RFI S.p.A., delle Comunità Montane, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni, e delle società a totale capitale pubblico; dall’altro, specifici Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia, costituiti anche mediante apposite convenzioni tra i Commissari, il Ministero dell’ambiente e Sogesid Spa.

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, composta da 7 esperti nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, nonché esperti di diritto ambientale, diritto pubblico, diritto amministrativo, contratti pubblici. La Segreteria tecnica ha un fondamentale ruolo di coordinamento e raccordo nei confronti di tutta la rete di soggetti chiamati a implementare le azioni contenute nei Programmi, e di controllo rispetto agli interventi posti in essere e ai risultati raggiunti.

L’articolo 7 istituisce presso il Ministero dell’ambiente, un Fondo progettazione per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

L’articolo 8 prevede l’istituzione, nell’ambito di ciascuna Pubblica amministrazione, della figura del “green manager”, preposta ad assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza, assicurando l’attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile, sovrintendendo e promuovendo le attività di efficientamento energetico ed idrico e promuovendo la realizzazione di campagne di informazione e partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell’ambiente.

L’articolo 9 introduce modifiche all’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ricomprendendo fra gli interventi ai quali è possibile applicare le misure speciali già previste nei casi “di estrema urgenza” in materia di vincolo idrogeologico, anche gli interventi di mitigazione del rischio individuati dal Ministero dell’ambiente nell’ambito dei Programmi d’azione triennale.

L’articolo 10 reca le disposizioni finali e le abrogazioni. In particolare, si segnala il comma 1, il quale introduce una clausola valutativa entro il secondo ciclo di programmazione triennale, al fine di valutare lo stato d’attuazione degli interventi e le eventuali ed ulteriori necessità di semplificazione del quadro normativo ove gli obiettivi dell’intervento non siano raggiunti. L’ultimo periodo, inoltre, prevede la cessazione delle funzioni commissariali entro il terzo ciclo di programmazione triennale e comunque decorsi dieci anni dall’entrata in vigore della legge.

Si segnala, altresì, il comma 5 il quale prevede che i commissari subentrino nelle funzioni e nelle titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all’art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

A cura del Dott. Rocco Orefice

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