Disegno di legge A.S. 822, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" è stato approvato in data 5 dicembre 2018 e verrà trasmesso alla Camera dei deputati.

Con il presente disegno di legge, il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea.

I contenuti del disegno di legge, predisposti secondo la medesima struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono disposti in VIII capi.

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione di persone, servizi e merci.

L'articolo 1 (Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2175), modificato durante l'esame in Commissione, reca modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di definire le questioni oggetto della procedura europea di infrazione n. 2018/2175.

L'articolo 2 (Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175), modificato durante l'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, tra cui la professione di agente immobiliare, ed è anch'esso mirante a definire la procedura di infrazione n. 2018/2175.

L'articolo 3 (Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU-Pilot 8002/15/GROW), modificato durante l'esame in Commissione, concerne i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e si riferisce al caso EU-Pilot 8002/15/GROW. Esso modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando il comma 42 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sostituendo il criterio della produttività minima con quello della popolazione.

L'articolo 4 (Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090), introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a porre fine alla procedura di infrazione n. 2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, l'articolo 4 prevede la sostituzione dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento degli acconti sul corrispettivo di appalto, come indicato dalla direttiva, calcolato a partire dalla data di emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e non da quella del certificato di pagamento, che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni. Si prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Si chiarisce inoltre che la fattura finale emessa dall'appaltatore deve essere saldata nel termine di trenta giorni decorrenti dal collaudo o verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un termine comunque non superiore a sessanta giorni, oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'articolo 5 (Delega al Governo per l’adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EUPilot 4971/13/ENTR), introdotto durante l'esame in Commissione, delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la regolamentazione della disciplina relativa all'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.

Il capo II reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri), (già articolo 4 del disegno di legge) estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

Il capo III reca disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 7 (Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida), (già articolo 5) interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B). La disposizione modifica la lettera a) del punto 2.2. dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria.

L'articolo 8 (Disposizioni in materia di diritti aeroportuali – Procedura di infrazione n. 2014/ 4187), introdotto durante l'esame in Commissione, è finalizzato a risolvere la procedura di infrazione n. 2014/4187, con cui la Commissione europea ha rilevato che agli utenti degli aeroporti di Milano, Roma e Venezia, regolati dai cosiddetti contratti di programma in deroga, non viene garantita la possibilità di ricorrere contro le decisioni riguardanti i diritti aeroportuali e che l'ENAC non sarebbe in possesso dell'indipendenza necessaria per svolgere le funzioni di autorità di vigilanza su tali scali aeroportuali. L'articolo attribuisce in via definitiva le funzioni di autorità di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, ormai pienamente operativa, anche con riferimento ai contratti di programma in deroga, previsti per i tre citati aeroporti.

Il capo IV reca disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 9 (Disposizioni relative all’IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia – Procedura di infrazione n. 2018/4000), (già articolo 6) disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione n. 2018/4000. Con le modifiche proposte si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell'operazione esentata, anche qualora non sia stata scontata l'IVA in dogana.

L'articolo 10 (Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali), (già articolo 7) novella l'articolo 84 del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, che si applica dal 1° maggio 2016.

L'articolo 11 (Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), (già articolo 8) modificato durante l'esame in Commissione, contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 12 (Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Caso SA.50464 (2018/N)), introdotto durante l'esame in Commissione, abroga il contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, assegnato dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), in favore dell'istituto Isiamed, per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.

Il capo V reca disposizioni in materia di diritto d'autore.

L'articolo 13 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa), (già articolo 9), reca disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, che ha dato attuazione agli obblighi imposti all'Unione dal Trattato di Marrakech e alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l'11 ottobre 2018. La normativa mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale.

ll capo VI reca disposizioni di tutela della salute umana.

L'articolo 14 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano), (già articolo 10) reca, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

L'articolo 15 (Designazione dell’autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746), introdotto durante l'esame in Commissione, prevede la designazione del Ministero della salute quale autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro, ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, e prevede anche l'adeguamento, con decreto del Ministro, dell'attuale sistema tariffario per i servizi resi dal Ministero della salute, in conseguenza del nuovo assetto normativo.

Il capo VII reca disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 16 (Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/ 19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI), (già articolo 11) apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'articolo 17 (Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI), (già articolo 12) modificato durante l'esame in Commissione, si riferisce al caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare si specifica che sono escluse dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, sempreché i processi e metodi utilizzati non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

L'articolo 18 (Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi), introdotto durante l'esame in Commissione, prevede l'abrogazione del regime di aiuti di Stato agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi. Tale regime agevolativo, previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) fino al 31 dicembre 2016 e poi prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), è stato valutato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato, dalla Commissione europea nel caso SA.48926 (2017/N), segnatamente per quanto concerne la definizione di un livello fisso dell'incentivo e uguale per tutti gli impianti, l'incongruenza del livello di incentivazione previsto e l'assenza di un meccanismo di controllo sistematico del regime.

Il capo VIII prevede altre disposizioni.

Infine, l'articolo 19 (Clausola di invarianza finanziaria), (già articolo 13) reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge. Tale clausola stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

 

A cura del Dr. Andrea Zappacosta

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