Energia. Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il GSE S.p.a - Bozza del 17 aprile 2018.

In allegato lo schema di decreto ministeriale recante “Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il GSE s.p.a. dall’articolo 15-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 90, relativa agli incentivi nei settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili” come modificato a seguito delle osservazioni formulate nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 17 aprile 2018 e inserito all’ordine del giorno della Conferenza di oggi, 19 aprile 2018.

Sullo schema di decreto il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole con nota del 6 marzo 2018.

Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell’art. 15-bis del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che prevede l’istituzione della Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale articolo ha previsto che con apposito decreto siano individuate le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra GSE e le PA autorizzate a erogare incentivi o sostegni finanziari nei settori dell’efficienza energetica e della produzione dell’energia da fonti rinnovabili.

Questo è l’oggetto dello schema di decreto, così come illustrato altresì dal comma 1 dell’articolo 1 dello schema. Il comma 2 fornisce invece una definizione di incentivo o sostegno finanziario. Il comma 3 chiarisce i rapporti tra la banca dati e gli obblighi inerenti la trasmissione al registro nazionale degli aiuti di istato di cui all’art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234 delle informazioni relativi agli aiuti di Stato. Tali obblighi restano fermi in capo al GSE e alle altre PA. Si specifica che il GSE inserisce nel registro i dati relativi agli aiuti concessi a partire dalla data di operatività del medesimo registro.

L’articolo 2 individua i criteri di gestione più opportuni rispetto alle finalità della banca dati. In tal senso si prevede che GSE, in collaborazione con ENEA, organizzi la banca dati adottando soluzioni che consentano una visione univoca degli impianti o delle iniziative incentivate, in modo da monitorare il sostegno finanziario complessivo a ciascun impianto o iniziativa, consentire la determinazione del sostegno complessivo e prevenire fenomeni fraudolenti. Per fare questo si prevede che il GSE adotti, per quanto possibile, archivi e sistemi operativi già in suo possesso, valorizzando la centralizzazione e il consolidamento dei dati provenienti dai diversi sistemi di gestione dei dati o da altre banche dati gestiti da soggetti terzi, quali i gestori di rete, e adottando soluzioni tecniche per garantire il costante aggiornamento dei dati.

Il comma 2 indica i dati minimi da inserire nella banca dati e il comma 3 prevede un’organizzazione tale da consentire il coordinamento e lo scambio di informazioni con i dati contenuti nel registro nazionale degli aiuti di stato.

Il comma 4 dispone che la banca dati sia organizzata in modo da consentire: il monitoraggio dei costi degli incentivi nei settori dell’efficienza energetica; la raccolta di dati a fini statistici e di analisi; il confronto e l’incrocio tra diversi incentivi o strumenti di sostegno al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, ivi incluso il cumulo di incentivi.

Il comma 5 prevede per assicurare omogeneità dei dati e favorire il funzionamento della banca dati che il GSE, previo confronto con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’ENEA, pubblichi, entro 5 mesi, le caratteristiche della banca dati, specificando le tipologie di intervento incentivate considerate e, per ciascuna, i dati oggetto di inserimento nella medesima banca dati e le relative modalità di inserimento.

Il GSE monitora i meccanismi di incentivazione adottati dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di mantenere aggiornata la struttura e i contenuti della banca dati.

L’articolo 3 disciplina la modalità di gestione dei flussi informativi. Il GSE rende disponibile un applicativo in grado di garantire alle singole PA o loro delegati, previa abilitazione, l’accesso condiviso a dati e funzionalità del sistema, non solo per l’inserimento dati, ma anche per la previa consultazione finalizzata alla verifica di eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore.

Il GSE garantisce all’ENEA l’accesso alla banca dati per le finalità istituzionali della stessa ENEA.

L’inserimento o modifica delle informazioni da parte delle PA o di loro delegati è previsto con cadenza bimestrale, ad eccezione per le informazioni relative alle detrazioni fiscali per le quali è previsto un termine annuale.

 

L’articolo 4, da ultimo, dispone la pubblicità delle informazioni sulle misure di incentivazione raccolte nella banca dati, fatta salva la tutela del segreto industriale.

Il GSE, entro sei mesi, pubblica le modalità tecniche di dettaglio per l’abilitazione all’accesso, il conferimento delle informazioni e la consultazione della banca dati da parte delle PA.

Il comma 3 dispone che, annualmente, GSE ed ENEA pubblicano un rapporto con dati aggregati sui costi degli incentivi.

a cura della Dott.ssa Rosa Pastena

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