Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online

Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online – pubblicata sulla GU L 63 del 6.3.2018.

Raccomandazioni generali relative a tutti i tipi di contenuti illegali

Presentazione e trattamento delle segnalazioni

 

5.

Dovrebbero essere previsti meccanismi per la presentazione delle segnalazioni. Tali meccanismi dovrebbero essere di facile accesso e uso e consentire la trasmissione per via elettronica delle segnalazioni.

 

6.

Tali meccanismi dovrebbero consentire e incoraggiare la presentazione di segnalazioni adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione coscienziosa e informata riguardo ai contenuti cui si riferisce la segnalazione, in particolare per stabilire se tali contenuti debbano essere considerati illegali e debbano essere rimossi o se l'accesso ai medesimi debba essere disabilitato. Detti meccanismi dovrebbero essere tali da agevolare la presentazione di segnalazioni contenenti una spiegazione dei motivi per i quali l'autore della segnalazione ritiene che i contenuti in questione siano illegali e una chiara indicazione circa l'ubicazione di tali contenuti.

 

7.

Gli autori delle segnalazioni dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di fornire i propri recapiti nella segnalazione. Qualunque sia la loro decisione al riguardo, il loro anonimato dovrebbe essere garantito nei confronti del fornitore dei contenuti.

 

8.

Qualora sia a conoscenza dei recapiti dell'autore della segnalazione, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe inviare una conferma di ricevimento all'autore della segnalazione e informarlo senza indebito ritardo e in modo proporzionato della propria decisione relativa ai contenuti cui si riferisce la segnalazione.

Informazione dei fornitori di contenuti e repliche

 

9.

Il prestatore di servizi di hosting che decida di rimuovere i contenuti memorizzati o di disabilitare l'accesso ai medesimi in quanto li considera illegali, indipendentemente dai mezzi impiegati per rilevare, identificare e rimuovere tali contenuti o disabilitare l'accesso ai medesimi, e qualora sia a conoscenza dei recapiti del fornitore di contenuti, dovrebbe informare quest'ultimo senza indebiti ritardi e in modo proporzionato in merito alla decisione presa e ai motivi che l'hanno giustificata, nonché alla possibilità di contestare tale decisione di cui al punto 11.

 

10.

Il punto 9 non dovrebbe tuttavia trovare applicazione qualora risulti evidente che i contenuti in questione sono illegali e fanno riferimento a reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre astenersi dal fornire le informazioni di cui al punto 9 qualora un'autorità competente ne faccia richiesta, e per l'intera durata di tale richiesta, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e in particolare a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

 

11.

I fornitori di contenuti dovrebbero avere la possibilità, descritta al punto 9, di contestare la decisione presa dal prestatore di servizi di hosting inviando a quest'ultimo una replica entro un periodo di tempo ragionevole. Il meccanismo per la presentazione di tali repliche dovrebbe essere facile da usare e permettere la trasmissione per via elettronica.

 

 

12.

È opportuno garantire che i prestatori di servizi di hosting tengano in debita considerazione le repliche che ricevono. Qualora la replica contenga indicazioni tali da indurre il prestatore di servizi di hosting a ritenere che i contenuti cui la replica si riferisce non debbano essere considerati illegali, il prestatore di servizi dovrebbe annullare la propria decisione di rimuovere tali contenuti o di disabilitare l'accesso ai medesimi senza indebiti ritardi, fatta salva la possibilità per detto prestatore di definire e applicare le proprie condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri.

 

13.

Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe informare senza indebiti ritardi il fornitore di contenuti che ha presentato una replica e l'autore della segnalazione in questione circa la decisione presa per quanto riguarda i contenuti in questione, sempreché i loro recapiti siano noti al prestatore di servizi di hosting.

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

 

14.

Gli Stati membri sono invitati, ove opportuno, ad agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative alla rimozione di contenuti illegali o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi. I meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci, trasparenti e imparziali, e dovrebbero garantire una risoluzione equa e conforme alla normativa applicabile. Il tentativo di risolvere le controversie in sede extragiudiziale dovrebbe lasciare impregiudicato l'accesso alla giustizia per i soggetti interessati.

 

15.

I prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati a consentire l'uso dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie ove questi siano disponibili nello Stato membro interessato.

Trasparenza

 

16.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a pubblicare descrizioni chiare, facilmente comprensibili e sufficientemente particolareggiate della loro politica relativa alla rimozione dei contenuti da essi memorizzati o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi, compresi i contenuti considerati illegali.

 

17.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere invitati a pubblicare, ad intervalli regolari e preferibilmente almeno una volta all'anno, relazioni sulle loro attività relative alla rimozione dei contenuti considerati illegali e alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi. Tali relazioni dovrebbero contenere in particolare informazioni sulla quantità e sul tipo di contenuti rimossi, sul numero di segnalazioni e di repliche ricevute e sul tempo necessario per intervenire.

Misure proattive

 

18.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a adottare, se del caso, misure proattive opportune, proporzionate e specifiche in relazione ai contenuti illegali. Tali misure proattive potrebbero comprendere l'uso di strumenti automatizzati per rilevare contenuti illegali solo nei casi in cui ciò risulti appropriato e proporzionato e a condizione che tali misure proattive siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate, in particolare dalle misure di salvaguardia di cui ai punti 19 e 20.

Misure di salvaguardia

 

19.

Al fine di evitare la rimozione di contenuti non illegali, e fatta la salva la possibilità per i prestatori di servizi di hosting di adottare e applicare le loro condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri, dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire un intervento diligente e proporzionato da parte dei prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti da essi memorizzati, in particolare durante il trattamento delle segnalazioni e delle repliche e in fase di decisione riguardo alla possibile rimozione dei contenuti considerati illegali o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi.

 

20.

Laddove i prestatori di servizi di hosting utilizzino strumenti automatizzati in relazione ai contenuti da essi memorizzati, dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimozione dei contenuti considerati illegali o di disabilitazione dell'accesso ai medesimi. In particolare, tali misure di salvaguardia dovrebbero comprendere verifiche e sorveglianza umane ove opportuno e in ogni occasione in cui sia richiesta una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare illegali.

Protezione da comportamenti abusivi

 

21.

Dovrebbero essere adottate misure efficaci e appropriate per prevenire la presentazione di segnalazioni o repliche in malafede e altre forme di comportamenti abusivi in relazione alle misure raccomandate per contrastare i contenuti illegali online di cui alla presente raccomandazione, nonché per prevenire gli interventi basati su tali segnalazioni, repliche e altre forme di comportamenti abusivi.

Collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e gli Stati membri

 

22.

Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare punti di contatto per le questioni relative ai contenuti illegali online.

 

23.

Dovrebbero essere predisposte procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni presentate dalle autorità competenti.

 

24.

Gli Stati membri sono invitati a stabilire l'obbligo giuridico a carico dei prestatori di servizi di hosting di informare tempestivamente le autorità preposte all'applicazione della legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati, in merito agli elementi di prova di presunti reati gravi che comportano una minaccia per la vita e la sicurezza delle persone, ottenuti nell'esercizio delle loro attività di rimozione di contenuti illegali o di disabilitazione dell'accesso ai medesimi, in conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, compreso il regolamento (UE) 2016/679.

Collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e i segnalatori attendibili

 

25.

Dovrebbe essere incoraggiata la collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e i segnalatori attendibili. In particolare, dovrebbero essere predisposte procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili.

 

26.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a pubblicare condizioni chiare e obiettive per stabilire quali soggetti o persone sono considerati segnalatori attendibili.

 

27.

Tali condizioni dovrebbero tendere a garantire che i soggetti o le persone in questione dispongano delle competenze necessarie e svolgano la loro attività di segnalatori attendibili in modo diligente e obiettivo, nel rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione.

Collaborazione tra prestatori di servizi di hosting

 

28.

I prestatori di servizi di hosting, ove opportuno, dovrebbero condividere tra loro esperienze, soluzioni tecnologiche e migliori prassi per contrastare i contenuti illegali online, anche nel contesto delle iniziative di collaborazione già in corso relative a codici di condotta, protocolli d'intesa e altri accordi volontari, coinvolgendo in modo particolare i prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate.

CAPO III

Raccomandazioni specifiche relative ai contenuti terroristici

Introduzione

 

29.

Le raccomandazioni specifiche relative ai contenuti terroristici di cui al presente capo si applicano in aggiunta alle raccomandazioni generali di cui al capo II.

 

30.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero indicare esplicitamente nelle loro condizioni di servizio che non memorizzeranno contenuti terroristici.

 

31.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre adottare misure volte a evitare la memorizzazione di contenuti terroristici, in particolare per quanto concerne le segnalazioni qualificate, le misure proattive e la collaborazione in conformità ai punti da 32 a 40.

Presentazione e trattamento delle segnalazioni qualificate

 

32.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro autorità competenti abbiano le capacità e le risorse sufficienti per rilevare e identificare efficacemente i contenuti terroristici e presentare segnalazioni qualificate ai prestatori di servizi di hosting interessati, in particolare tramite le unità nazionali per le segnalazioni qualificate su internet e in collaborazione con l'unità UE addetta alle segnalazioni su internet di Europol.

 

33.

Dovrebbero essere previsti meccanismi per la presentazione delle segnalazioni qualificate. È inoltre opportuno prevedere procedure accelerate per il trattamento di tali segnalazioni, in particolare di quelle presentate dalle apposite unità nazionali e dall'unità UE addetta alle segnalazioni di Europol.

 

34.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inviare senza indebiti ritardi una conferma dell'avvenuto ricevimento delle segnalazioni qualificate e informare le autorità competenti o Europol circa le loro decisioni relative ai contenuti cui si riferiscono le segnalazioni qualificate; essi dovrebbero indicare, ove opportuno, la data in cui sono stati rimossi i contenuti o è stato disabilitato l'accesso ai medesimi oppure i motivi per i quali hanno deciso di non rimuovere i contenuti o di non disabilitare l'accesso ai medesimi.

 

35.

Come regola generale, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero esaminare e, se del caso, rimuovere i contenuti identificati nelle segnalazioni qualificate o disabilitare l'accesso ai medesimi entro un'ora dal momento in cui hanno ricevuto tali segnalazioni.

Misure proattive

 

36.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive proporzionate e specifiche, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di rilevare, identificare e rimuovere rapidamente i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso ai medesimi.

 

37.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive proporzionate e specifiche, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di impedire immediatamente ai fornitori di contenuti di pubblicare nuovamente contenuti che siano già stati rimossi o per i quali sia già stato disabilitato l'accesso in quanto considerati contenuti terroristici.

Cooperazione

 

38.

Al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici mediante diversi servizi di hosting, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a collaborare condividendo e ottimizzando strumenti tecnologici efficaci, appropriati e proporzionati, compresi gli strumenti che consentano la rilevazione automatizzata dei contenuti. Laddove sia tecnologicamente possibile dovrebbero essere rilevati tutti i formati di diffusione dei contenuti terroristici. Tale collaborazione dovrebbe coinvolgere in particolare i prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate.

 

39.

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a adottare le misure necessarie al corretto funzionamento e al miglioramento degli strumenti di cui al punto 38, in particolare predisponendo identificatori di tutti i contenuti considerati di natura terroristica e sfruttando al meglio le possibilità offerte da tali strumenti.

 

40.

Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero concludere accordi di collaborazione, se del caso anche con Europol, su questioni relative ai contenuti terroristici online, anche al fine di accrescere la comprensione delle attività terroristiche online, migliorare i meccanismi per le segnalazioni qualificate, evitare l'inutile duplicazione degli sforzi e agevolare le richieste delle autorità preposte all'applicazione della legge ai fini delle indagini penali relative al terrorismo.

CAPO IV

Comunicazione di informazioni

 

41.

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, ad intervalli regolari e preferibilmente ogni tre mesi, sulle segnalazioni qualificate ricevute dalle loro autorità competenti, sulle decisioni prese dai prestatori di servizi di hosting in rapporto a tali segnalazioni qualificate nonché sulla loro collaborazione con i prestatori di servizi di hosting in relazione alla lotta ai contenuti terroristici.

 

42.

Per consentire il monitoraggio del seguito dato alla presente raccomandazione per quanto concerne i contenuti terroristici entro tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le pertinenti informazioni che consentano tale monitoraggio. Tali informazioni potrebbero riguardare in particolare la quantità di contenuti rimossi o per i quali è stato disabilitato l'accesso sulla base sia di segnalazioni, anche qualificate, sia dell'adozione di misure proattive e dell'uso di strumenti automatizzati. Tali informazioni possono comprendere anche il numero di segnalazioni qualificate ricevute e il tempo necessario per intervenire, nonché la quantità di contenuti di cui si è impedita la pubblicazione o la ripubblicazione attraverso l'uso di strumenti per la rilevazione automatizzata dei contenuti o di altri strumenti tecnologici.

 

43.

Per consentire il monitoraggio del seguito dato alla presente raccomandazione per quanto concerne i contenuti illegali diversi dai contenuti terroristici, al più tardi sei mesi dopo la data di pubblicazione della stessa gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le pertinenti informazioni che consentano tale monitoraggio.

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