Camera dei deputati – 2-00726 – Interpellanza sulla richiesta di chiarimenti sulla circolare INPS 47/2020, con particolare riferimento alla prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Camera dei deputati – 2-00726 – Interpellanza presentata l’8 aprile 2020

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'Inps, con la circolare 47/2020, ribadendo un orientamento già espresso con la n. 130/2017, ha precisato che «Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare»;

l'Istituto supporta questo orientamento con la considerazione che il decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343, istitutivo del Fondo di integrazione salariale (Fis), non prevede espressamente il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare (Anf) per i lavoratori che siano destinatari dell'assegno ordinario o di solidarietà;

diversamente, la succitata circolare afferma che «la disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti» relativamente alla cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020; tale differenza di trattamento rispetto all'applicazione di istituti aventi ontologicamente la stessa natura di sostegno al reddito, ad avviso dell'interpellante non trova fondamento giuridico;

   il decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede in linea generale:

all'articolo 3, comma 9, che ai «lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni»;

all'articolo 7, comma 4, che «nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa»;

all'articolo 30, comma 1, che «all'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie»;

l'articolo 7, comma 9 del decreto interministeriale 30 marzo 2016, n. 94343, poi, prevede che all'assegno ordinario, per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie;

si ricava dunque che, sia in riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) che al trattamento Fis durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, sia dovuta la prestazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare;

inoltre, deve essere riconosciuta anche la possibilità al datore di lavoro di anticipare la prestazione in caso di assegno ordinario, salvo successivo conguaglio con i contributi dovuti;

gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 hanno la finalità di introdurre strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza da Covid-19; appare, pertanto, ingiustificata esclusione della prestazione degli assegni per il nucleo familiare in caso di assegno ordinario;

va tenuto presente che tali interventi sono finalizzati alla concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza Covid-19», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;

a tal fine, il decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che:

limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 del citato articolo 19 e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

l'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

ai lavoratori non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

coerentemente con la disciplina specialistica di favore, il legislatore ha previsto che gli oneri finanziari per sovvenzionare la prestazione siano in parte posti a carico del bilancio dello Stato;

non a caso, lo stesso Inps ha ritenuto con la circolare n. 47/2020 che vi sia una deroga alla disciplina ordinaria prevista per l'accesso alla prestazione relativa ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

tali fondi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, debbono consentire l'accesso all'assegno ordinario anche in mancanza di regolarità contributiva;

a giustificare tale interpretazione, sono il carattere di specialità dello stesso «Cura Italia» e, più in particolare, la previsione di uno specifico finanziamento delle prestazioni contenuto all'articolo 19, comma 6, del provvedimento –:

se siano a conoscenza dell'interpretazione di cui in premessa, ad avviso dell'interpellante discriminatoria, fornita dall'Inps;

se intendano adottare iniziative per estendere la corresponsione degli assegni al nucleo familiare ai lavoratori collocati in sospensione del rapporto di lavoro con accesso all'assegno ordinario e al fondo di integrazione salariale (Fis);

se intendano adottare iniziative per consentire l'accesso all'assegno ordinario anche in mancanza di regolarità contributiva.

(2-00726)

Contenuto pubblico