Camera dei deputati – 2-00730 – Interpellanza sull'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Camera dei deputati – 2-00730 – Interpellanza presentata l’8 aprile 2020

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:

come noto l'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dall'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ed è più puntualmente sancito dalla previsione dell'articolo 119 della Costituzione – novellato insieme agli articoli 81 e 97 dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale e ha attribuito alla competenza esclusiva dello Stato la materia del coordinamento della finanza pubblica;

nel delineare il nuovo assetto della contabilità pubblica, la normativa di riforma dell'articolo 81 della Costituzione ha previsto che il «ricorso all'indebitamento è consentito» soltanto al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, «al verificarsi di eventi eccezionali»;

la stessa legge costituzionale n. 1 del 2012, all'articolo 5, sancisce che la legge rinforzata prevista dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione deve disciplinare, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, la definizione «delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, (...) al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo» degli scostamenti negativi cumulati, sulla base di un piano di rientro (lettera d)), nonché «le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali» (lettera g));

con riguardo agli eventi eccezionali l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 ha precisato che per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea debbono intendersi, tra l'altro, eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, nonché «le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese»;

il medesimo articolo stabilisce, altresì, la procedura per fronteggiare tali eventi eccezionali, disponendo che il Governo, qualora a causa di essi ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico;

con delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 è stata approvata la relazione aggiuntiva di integrazione a quella già approvata al Parlamento per l'anno corrente ai fini dell'autorizzazione, da parte del Parlamento, a ricorrere, ulteriormente, all'indebitamento aggiuntivo rispetto a quanto già indicato nella relazione al Parlamento 2020, incrementato di 13,75 miliardi di euro (pari a circa 0,8 per cento), da impiegare nel corso dell'anno 2020;

con le relazioni del 5 e dell'11 marzo 2020 risulta attivato il procedimento previsto dalla normativa richiamata relativo all'indebitamento;

non risulta avviata alcuna iniziativa relativamente al sostentamento dei «livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali», pur a fronte di previsioni normative che ancora stabiliscono un pesante contributo al risanamento della finanza pubblica da parte delle regioni (ad esempio, per la Sicilia di 1.001.000.000 di euro);

contributi che, se direttamente e pacificamente conseguenti alla disciplina richiamata, oltre alla ratifica del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto fiscal compact), debbono sicuramente essere riconsiderati nel delineato contesto di revisione dell'indebitamento;

in questo contesto finanziario va sottolineato che le regioni non possono operare in deficit, essendo obbligate dalla normativa richiamata al pareggio di bilancio;

tale circostanza, in mancanza di correttivi che rimuovano i contributi al risanamento della finanza pubblica e in un contesto di grave crisi finanziaria, si risolve inevitabilmente in un concreto pregiudizio per i livelli di assistenza e delle prestazioni in presenza di situazioni straordinarie che determinano «rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese», come quelle conseguenti alla pandemia in atto e alle misure di chiusura varate dal Governo e dalle regioni –:

quale sia il contributo che le singole regioni italiane sono obbligate annualmente a versare allo Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica;

quali urgenti iniziative previste dalla normativa di cui sopra siano adottabili anche per le regioni;

quali misure di riduzione dell'impatto finanziario si intendano estendere alle regioni obbligate al concorso finanziario;

in caso di risposta contraria, quali iniziative intendano assumere per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
(2-00730)

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