Camera dei Deputati - 4-08046 - Interrogazione sulla procedura di mobilità volontaria dei segretari comunali o provinciali verso le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di provenienza.

Camera dei Deputati - 4-08046 - Interrogazione a risposta scritta presentata il 18 gennaio 2021.

Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

il combinato disposto degli articoli 18 e 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 ha disciplinato la procedura di mobilità volontaria dei segretari comunali o provinciali verso le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di provenienza;

l'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha abrogato l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, prevedendo conseguentemente l'applicazione in materia della disciplina di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1, commi 48 e 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina della mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali;

in particolare, l'articolo 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004 ha previsto che: «Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria»;

la predetta norma ha previsto la possibilità, al sussistere di determinate condizioni, del reinquadramento e dell'accesso alla qualifica dirigenziale del personale transitato verso altra pubblica amministrazione;

per effetto di tale norma gli ex segretari comunali transitati in mobilità volontaria presso il Ministero della giustizia sono stati inquadrati in via provvisoria nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia;

nel 2016 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 786/2016, ha stabilito che l'articolo 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004 non si applica ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge. La disposizione normativa si applica, invece, ai soli processi di mobilità in essere all'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, in quanto una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio costituzionale dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza. Quindi, l'ipotesi riguarda i casi in cui tale mobilità sia in corso ovvero sia stata disposta successivamente all'entrata in vigore della legge e non i casi in cui la stessa si fosse già conclusa all'atto dell'entrata in vigore della legge;

a seguito di tale pronuncia, quindi, il personale la cui mobilità era in corso all'entrata in vigore della legge n. 311 del 2004 avrebbe il diritto a rivendicare l'inquadramento nella qualifica dirigenziale, alla maturazione di un triennio nel servizio;

si potrebbero quindi configurare questioni di disparità di trattamento nei confronti del personale che, malgrado avesse maturato i requisiti richiesti dalla legge, avesse già concluso il transito –:

se i Ministri interrogati intendano porre in essere iniziative volte a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale con funzioni dirigenziali e a prevedere che una quota di posti a concorso sia riservata a coloro che hanno svolto per almeno tre anni funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che hanno ricoperto per almeno dieci anni la qualifica di direttore, al fine di valorizzare la loro esperienza professionale.
(4-08046)

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