AC 1898 – Dl 32 – Ordine del giorno accolto dal Governo in Aula alla Camera il 13 Giugno 2019 – Concessionari autostradali.

La Camera, premesso che;

    la lettera ee) del comma 20, dell'articolo 1, del testo del decreto-legge, come modificato dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dell'entrata in vigore della disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, che obbliga i concessionari, pubblici o privati, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, che hanno ricevuto l'affidamento della concessione senza gara, di affidare l'ottanta per cento dei contratti dei lavori, servizi o forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica; la percentuale scende al 60 per cento per i concessionari autostradali;


    sulle linee guida ANAC n. 11, approvate con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018, di attuazione della norma, si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 1582/2018, segnalando che «l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 Cost.»;


    inoltre, la norma si riferisce a tutti i concessionari a suo tempo scelti senza gara, e quindi non senza una qualsiasi procedura ad evidenza pubblica, con la conseguenza che, in astratto, l'articolo 177 si applicherebbe anche alle concessioni assegnate a suo tempo, legittimamente, tramite procedure ad evidenza pubblica che non consistano in una procedura competitiva, come ad esempio la procedura in house;


    una serie di aziende del settore dei servizi pubblici locali hanno presentato ricorso al TAR Lazio, argomentando gli effetti negativi della norma che include nell'ottanta per cento da esternalizzare anche le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio;


    infatti, l'entrata in vigore della norma creerà gravi ripercussioni sul piano occupazionale, causando l'esubero di tanti posti di lavoro, dal momento che i concessionari dovrebbero ripensare la propria organizzazione aziendale e le proprie attività in vista della totale dismissione di gran parte della concessione;


    d'altra parte, un abbassamento drastico della percentuale dei contratti da esternalizzare da parte dei concessionari provocherebbe una diminuzione significativa del mercato degli appalti con ripercussioni negative sulle imprese, soprattutto quelle medie e piccole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere legislativo, diretti ad individuare un punto di equilibrio tra gli obblighi posti ai concessionari di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alla concessione e le attività che gli stessi concessionari possono svolgere con il proprio personale e le proprie strutture. 9/1898/18. Bubisutti (Lega), Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

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