Bozza - Schema DL Turismo, esteri e Autorità Comunicazioni del 18 e del 19 settembre 2019

D.L. RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHÈ PER LA RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER LA REVISIONE DEI RUOLI E DELLE CARRIERE E PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE E PER LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.

Aggiornato al 19 settembre 2019.

Il decreto legge in esame, originariamente composto di 4 articoli, è stato riformulato e si compone ora di 7 articoli.

Il provvedimento ha ad oggetto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo, l’attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, norme in materia di rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate, nonché misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’articolo 1 provvede pertanto a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (Non sono contemplate, come in precedenza, le risorse umane, strumentali e finanziarie, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

Il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo sarò soppresso dal 1° gennaio 2020; i relativi posti funzione di due dirigenti di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale saranno trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali.

La dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.

La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.

Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo per lo svolgimento di tali funzioni.

Le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, sono ritrasferite dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali.

Nello specifico, è interessato il personale a tempo indeterminato, il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti del contratto in essere.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, sono interessate le risorse non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018.

Contestualmente, dal 1° gennaio 2020 i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 12 dispone diverse modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per il trasferimento delle funzioni in esame.

I commi 13, 14 e 15 dell’articolo 1 provvedono, pertanto, a denominare come in precedenza i due Ministeri: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

Infine, il comma 16 dispone la modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

L’articolo 2 provvede, invece, al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al medesimo Ministero le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, soppressa sempre dal 1° gennaio 2020.

I posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello non generale presso la stessa amministrazione. Inoltre, sono istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.

La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, è rideterminata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale e centoventitrè posizioni di livello non generale.

La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al comma 3 si riconosce il diritto di opzione al personale di ruolo a tempo indeterminato, anche di livello dirigenziale, da esercitare entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

 

 

Il comma 7 dispone la modifica dello statuto dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

Le ulteriori disposizioni dell’articolo 2 in esame provvedono ad introdurre modificazioni norme in vigore come, tra le altre, l’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

 

L’articolo 3 contiene norme in materia di rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate.

 

L’articolo 4 ha ad oggetto l’istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione.

Tale Struttura tecnica, istituita fino al 31 dicembre 2020, opera alle dirette dipendenze del Ministro.

È chiamata a stabilire i criteri generali per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione; inoltre, vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Alla Struttura tecnica sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali.

 

L’articolo 5, invece, ha ad oggetto l’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nello specifico, il comma dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30, è così riformulato: “Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all’articolo 35 del presente decreto.”

Inoltre, fino al 15 dicembre 2019 il regolamento di organizzazione, incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

L’articolo 6, allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone il mantenimento delle funzioni esercitate dal Presidente e dai componenti del Consiglio dell’Autorità, in carica alla data del 19 settembre 2019, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019 (il limite previsto nella versione precedente del provvedimento era di non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).

L’articolo 4, da ultimo, dispone l’entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sarà quindi presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

A cura del Dott. Rocco Orefice

 

 

 

D.L. RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DI COMMERCIO INTERNAZIONALE E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE, NONCHÉ PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI. (Bozza del 18 Settembre 2019)

Il decreto legge in esame si compone di 4 articoli e ha ad oggetto il trasferimento di diverse funzioni in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, l’attribuzione delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché l’emanazione di misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’articolo 1 provvede pertanto a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

Il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo sarò soppresso dal 1° gennaio 2020; i relativi posti funzione di due dirigenti di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale saranno trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo per lo svolgimento di tali funzioni.

Le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, sono ritrasferite dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali.

Nello specifico, è interessato il personale a tempo indeterminato, il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti del contratto in essere.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, sono interessate le risorse non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018.

Contestualmente, dal 1° gennaio 2020 i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 12 dispone diverse modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per il trasferimento delle funzioni in esame.

Il comma 13 dell’articolo 1 provvede, pertanto, a denominare come in precedenza i due Ministeri: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

Infine, il comma 14 dispone la modifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dello statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L’articolo 2 provvede invece al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese esercitate dal Ministero dello sviluppo economico.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al medesimo Ministero le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, soppressa sempre dal 1° gennaio 2020.

Il provvedimento dispone, inoltre, la rideterminazione nel numero massimo rispettivo di 52 e di 123 posizioni delle dotazioni organiche dirigenziali non generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico.

Il personale trasferito conserva il trattamento economico in godimento, compreso quello accessorio, se più favorevole.

La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre, il comma 3 dell’articolo 2 dispone il mantenimento delle funzioni di esperto ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tali funzioni. Ciò fino alla scadenza dell’incarico biennale in corso alla medesima data, rinnovabile per un ulteriore biennio, fermo restando il limite complessivo di otto anni.

Il comma 7 dispone la modifica dello statuto dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

Le ulteriori disposizioni dell’articolo 2 in esame provvedono ad introdurre modificazioni norme in vigore come, tra le altre, l’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infine, l’articolo 3, allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone il mantenimento delle funzioni esercitate dal Presidente e dai componenti del Consiglio dell’Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 4, da ultimo, dispone l’entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sarà quindi presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 

A cura del Dott. Rocco Orefice

 

 

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