Nella seduta di mercoledì 13 maggio, il Consiglio dei Ministri n. 45 ha approvato il decreto-legge "Rilancio"

(Bozza del 13 maggio, ore 17.30)

Nella seduta di mercoledì 13 maggio, il Consiglio dei Ministri n. 45 ha approvato il decreto-legge "Rilancio"

A cura del Dr. Francesco Bucci

Si segnalano di seguito le principali disposizioni in merito al settore delle Infrastrutture e trasporti

 

Titolo VIII - Misure di settore

Capo III - Misure per le infrastrutture e i trasporti

 

Art.198 - Interventi a favore delle imprese ferroviarie

Il comma 1 prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 100 milioni di euro. Tale indennizzo è finalizzato a compensare il gestore a fronte della contrazione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete.

Per le medesime ragioni, il comma 2 prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all’infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19.

In particolare, la disposizione stabilisce che, per il periodo compreso dal 1°maggio 2020 al 30 giugno 2020, il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto.

Il medesimo canone, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è, invece, determinato:

a) per i servizi ferroviari passeggeri:

 

1) applicando una riduzione del sessanta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è inferiore o uguale al cinquantacinque per cento;

2) applicando una riduzione del quaranta per cento, su base bimestrale, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del cinquantacinque per cento e inferiore o uguale al sessanta per cento;

3) non procedendo ad alcuna riduzione, qualora il tasso di riempimento medio nel bimestre di riferimento, calcolato come rapporto tra passeggeri*km e posti*km, dell’intero segmento di mercato è maggiore del sessanta per cento;

 

b) per i servizi ferroviari merci: il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da applicarsi è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Il comma 3 dispone l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 180 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a compensare, nei limiti della dotazione del fondo stesso, il gestore della infrastruttura ferroviaria delle minori entrate derivanti dalla riduzione prevista dal comma 2.

Il comma 4 disciplina le modalità di accesso al Fondo da parte del gestore della infrastruttura ferroviaria.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art.199 - Ferrobonus e Marebonus

Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

In considerazione della riduzione dei traffici merci, conseguente alle misure di contenimento COVID- 19, e della necessità di incentivare la catena di trasporto intermodale, decongestionando la rete viaria, il comma 1 della presente disposizione prevede, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Al comma 2, per le medesime finalità, viene autorizzata, in relazione alla misura di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art.201 - Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. E' riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria. La proposta normativa prevede l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danno subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalla misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19. Costituisce condizione necessaria per l’accesso al fondo l’applicazione da parte degli operatori ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art.202 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali

In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

Tale misura prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sia infine per i canoni relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

Detta riduzione può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019.

Al comma 1, lettera b), per salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo e far fronte alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19 - si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Al comma 2 si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, attualmente compromessa dall'emergenza COVID – 19, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni. La disposizione fa salvo quanto previsto all’articolo 9–ter del decreto–legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che già prevede tale facoltà per l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Sempre al fine di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, al comma 3, lettera a), si prevede che la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, sia prorogata di 12 mesi.

Parimenti, al comma 3, lettera b), si prevede che la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi.

Tali disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione, soprattutto nell'ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch'esso in sofferenza per contrazione dell'economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere.

Al comma 3, lettera c) si prevede l’estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020 e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c'è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario “uscente”. Con la drastica riduzione dei traffici dovuti all’attuale emergenza, rappresenta una criticità per le Autorità marittime, che operano quali stazioni appaltanti, calcolare in modo coerente il fatturato delle società concessionarie che rappresenta uno degli elementi essenziali per l’impostazione della gara e la determinazione dell’offerta.

Il comma 4 della disposizione prevede che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Al comma 5 si prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d’imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio.

Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all’interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all’innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. “MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI”. Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: “trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi”.

Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

 

  1. NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

 

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

 

  1. NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

 

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall’ISTAT con ATECO 2007.

Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO “52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI” rientra nell’applicazione dell’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell’articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.

Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, il comma 7 prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato:

 

  1. nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

 

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6.

Il comma 8 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, si procede all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7.

La disposizione di cui al comma 9 prevede, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID-19, che fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

La disposizione di cui al comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 che prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione complessiva di euro 34 milioni per l’anno 2020 (nel testo si parla di 30 milioni).

Art.203 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.

Il comma 1 prevede, pertanto, l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 252 del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l’adozione di apposito decreto.

Il comma 3 prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID- 19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Al comma 4 si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l’erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.L’articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. L’articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l’anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell’importo.

Il comma 5, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziate sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2 bis dello stesso articolo 27 come modificato dall’articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124.

Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31agosto 2020.

Con il comma 7 sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo, le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l’obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 30 giugno 2021, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l’acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing.

Il comma 8 si propone di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziate per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all’attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Al contempo, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuova uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Art.204 Incremento Fondo salva-opere

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, all’art. 47 ha previsto il cd “Fondo salva Opere” nonché le disposizioni generali per l’accesso al fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni per l’anno 2019 e 33,5 milioni per l’anno 2020.

La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento dell’attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 40 milioni per l’anno 2020.

A tal fine si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”, risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziate per soddisfare detti operatori economici.

Il comma 2 prevede che, ai fini del pagamento nei confronti dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, né all’espletamento della procedura di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all’uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

La presente disposizione, al comma 1, apporta modifiche all’art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell’occupazione dello spazio pubblico.

La modifica proposta, al comma 1, lettera a), prevede che per l’anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; inoltre, tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

Inoltre, alla lettera b) del medesimo comma 1 si novella l’articolo 2, comma 2, del citato decreto legge n. 111 del 2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.

Il comma 2,lettera a), sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l’utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, apporta modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto dall’articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, si modifica l’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 6), il numero 6-bis), che introduce la definizione di “Casa avanzata”, ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 12), l’inserimento del numero 12-bis) che introduce la definizione di “Corsia ciclabile”, ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione.

In coordinamento e in attuazione dell’introdotta definizione di “casa avanzata”, alla lettera b) del medesimo comma 2 si modifica l’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-bis, il comma aggiuntivo 9-ter, che prevede, nelle intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sulla soglia dell’intersezione possa essere realizzata la “casa avanzata”, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Infine, i comma da 3 a 6 prevedono l’obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casalavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli adempimenti in parola sono previsti come “facoltativi”. Al riguardo, si prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di redazione del piano di cui al comma 1, nonché i requisiti soggettivi, le modalità di nomina, la durata in carica e le funzioni del mobility manager di cui al comma 3. Con il medesimo decreto sono indicate espressamente le disposizioni che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.

Art.206 - Trasporto aereo

All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;

 

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

 

“3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’atto costitutivo della società, è definito l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica. 4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, un contratto di servizio di durata quinquennale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sottoscritto dai rispettivi Ministri.”;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

“5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si

applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.”;

c) il comma 6 è soppresso;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 500 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell’articolo XX (di copertura).

Art.207 - Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

Il comma 1 prevede che i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applichino ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 2 prevede che le previsioni di cui al comma 1 si applichino anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunichino all’ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, rechino, a pena di improcedibilità, la comunicazione all’ENAC dell’impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 5 prevede che in caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determini l’applicazione da parte dell’ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

Il comma 6 prevede che le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 siano destinate, nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell’ENAC.

Art.208 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

L’attuale normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

La proposta normativa, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2021, che il 50 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) siano destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art.209 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

La disposizione prevede la proroga, fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18luglio 2020, stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione– CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012, ad esito dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo d’azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S., e successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, approvata con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014.

La misura è necessitata dal fatto che la diffusione del contagio da COVID-19 si è verificata mentre erano (e sono tuttora in corso) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure di analisi previste dall’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e dalla delibera dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. n. 22/2019 del 13 marzo 2019 propedeutiche alla definizione delle esigenze di servizio pubblico ed alla verifica, attraverso la consultazione del mercato, della possibilità che dette esigenze possano essere soddisfatte senza alcun ricorso a misure di intervento pubblico ovvero, in subordine, attraverso il ricorso alle misure meno restrittive per la concorrenza in un’ottica di proporzionalità dell’intervento.

I gravi effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi – soprattutto nei segmenti estivi generalmente più profittevoli – possono senz’altro inficiare gli esiti delle analisi in corso se solo di considera che la consultazione degli operatori presenti sul mercato potrebbe fornire risultati distorti, condizionati dal crollo della domanda e dei ricavi dell’imminente stagione estiva 2020, verosimilmente destinato a protrarsi anche nel corso del 2021 fino alla cessazione definitiva dello stato di emergenza e delle sue conseguenze psicologiche sugli utenti dei servizi marittimi.

La consultazione del mercato finalizzata alla revisione dei servizi marittimi di continuità territoriale nel contesto specifico dell’emergenza in corso potrebbe fornire dati di benchmark fuorvianti, incompatibili con la durata verosimilmente lunga di una nuova convenzione (o eventuali obblighi di servizio pubblico orizzontali di analogo contenuto) ed implicare un maggior esborso per l’erario rispetto a quanto riconosciuto oggi a C.I.N. sulla base della convenzione in vigore.

In definitiva, non appaiono sussistere allo stato le condizioni affinché l’organizzazione dei servizi possa beneficiare del massimo grado di concorrenza espresso dal mercato. Appare opportuno pertanto prorogare l’attuale convenzione fino a quando le condizioni di domanda e offerta dei servizi, con la conclusione dell’emergenza e la normalizzazione dei flussi di traffico, torneranno a regimi ordinari.

Art. 209-bis - Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017).

Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l’Aquila Teramo e diramazione Torano – Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di gara, con l’allora concedente Anas S.p.A. in data 20 dicembre 2001. Tale convenzione è stata aggiornata con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS S.p.A. in data 18 novembre 2009.

A seguito degli eventi sismici verificatisi nell’anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste dalle norme intervenute.

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.

In particolare, al comma 1, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non superiore al trattamento economico di un’unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera.

Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento.

Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al comma 3, viene stabilito che:

 

• il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell’opera;

 

• l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità, individuando altresì eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per l’esecuzione degli interventi indicati dal programma, il Commissario procede, entro 90 giorni ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

Il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 6 dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.

Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza.

Il comma 7 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8.

Il comma 8, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, prevede le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli interventi di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029).

Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell’analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti.

Art.209-quater - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

Il comma 1, prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario merci, a partire dall’anno 2015, ha registrato un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all’adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all’assunzione a tempo indeterminato di circa 2000 addetti nel triennio 2017-2019. L’articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570 stabiliscono la quota di contributo per l’attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie (“IF”) impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel D. Lgs. 247/2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell’Allegato C al decreto ANSF (ora ANSFISA) n. 4/2012 e nel Regolamento (UE) 2015/995.

Il comma 2 prevede la copertura relativa all’attuazione delle misure previste dal comma 1.

 

Il comma 3 si riferisce al potenziamento con caratteristiche AV/AC della linea Salerno-Reggio Calabria, in relazione alla quale sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

 

• elevare la velocità della linea tra i 200 e i 250 km/h al fine di ridurre i tempi di percorrenza;

• elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;

• elevare la capacità dell’infrastruttura al fine di poter garantire un’offerta quantitativamente più alta.

 

Sono già in corso interventi di potenziamento essenzialmente tecnologico in parte completati, in parte in progettazione/realizzazione, con attivazione finale pianificata, per fasi funzionali, entro il 2024.Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea AV/AC. In particolare, è’ stato sviluppato lo studio di fattibilità della variante di tracciato fra Gioia Tauro e Villa San Giovanni, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto di linea in variante dell’estensione di circa 50 km dei quali circa 32 in galleria. Per il miglioramento delle prestazioni e l’affidabilità di tutta la linea sono previsti anche interventi di adeguamento di ponti, viadotti e gallerie. Con la realizzazione gli interventi previsti e di quelli che saranno individuati sarà possibile garantire una riduzione dei tempi di viaggio.

Per il potenziamento con caratteristiche AV/AC della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

 

• elevare la velocità della linea al fine di ridurre i tempi di percorrenza;

• elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;

• elevare la capacità dell’infrastruttura al fine di poter garantire un’offerta quantitativamente più alta.

E’ già in corso un programma di interventi puntuali finalizzati al potenziamento della linea Battipaglia – Potenza, che consentiranno un significativo recupero dei tempi percorrenza sulla relazione Napoli-Potenza. Gli interventi sono parte in progettazione definitiva e parte in realizzazione.

Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea AV/AC di rete (studi CIPE).

Il comma 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la realizzazione dell’opera ferroviaria “Variante di Riga” nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026.L’intervento, per la spesa complessiva di 70 milioni di euro, consentirà di prolungare i servizi di trasporto sulla stazione di Bolzano provenienti dalla Val Pusteria con l’obiettivo di un servizio tra Bressanone e Bolzano con frequenza a 30’, con incremento a 15’ nelle ore di punta. La realizzazione di tale opera, inoltre, consentirà una riduzione dei tempi di viaggio sul collegamento Bolzano – Val Pusteria.

L’intervento, già in fase di progettazione definitiva, prevede la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra le linee Verona – Brennero e Fortezza-San Candido. Esso ha origine alla progressiva 193+850 della linea Brennero e termina alla progressiva 5+600 della linea Fortezza-San Candido. E’ prevista, inoltre, la sistemazione a PRG di Bressanone che risulta necessaria per poter garantire, secondo il modello di esercizio previsto, l’attestamento e la ribattuta dei servizi sia in direzione Bolzano che in direzione Brennero. E’ prevista una nuova fermata in località Naz Sciavese, con lo spostamento della fermata di Varna (attualmente dismessa) dalla progressiva 192+197 alla progressiva 191+770 della linea del Brennero e l’adeguamento della stessa agli standard RFI.

Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata, per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio, la spesa complessiva di 100 milioni di euro.

Infine, si evidenzia che il collegamento con l'aeroporto di Bergamo costa 170 milioni, alla luce della effettuazione della progettazione, cui sono stati destinati gli 8 milioni sinora disponibili nel CDP di RFI. Le somme ulteriori somme necessarie al completamento dell’opera saranno poste a carico del fondo per le olimpiadi.

Il comma 5, al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T, prevede lo stanziamento di risorse pari a complessivi 128 milioni di euro per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).

La linea Pontremolese (Parma – La Spezia) fa parte della rete TEN-T Comprehensive e rappresenta una linea di collegamento trasversale tra la Dorsale Tirrenica e la Dorsale Milano-Roma. A tal fine il Contratto di Programma 2017-2021 prevede il raddoppio di alcuni tratti della linea ferroviaria Parma-La Spezia”. Il più importante dal punto di vista trasportistico, alla luce della project review realizzata da RFI, d’intesa con gli EE.LL. e con l’autorità portuale di La Spezia, per il miglioramento dei traffici regionali e merci è il lotto funzionale Parma-Vicofertile, per il quale è stata sviluppata la progettazione definitiva. Tale raddoppio ha un costo stimato di 247 M€, risorse disponibili per 96 milioni di euro (12 milioni di euro già contabilizzati per progettazioni già sviluppate).

Art.209-quinquies - Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art.209-sexies Misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell’attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l’espletamento dell’attività dei dipendenti Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento Trasporti per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell’utenza.

Al riguardo, deve poi sottolinearsi che l’implementazione di nuovi modelli organizzativi, con l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, comporterà una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi con un aumento del relativo indice quantificabile in 10-15 punti percentuali, parametrabile alla produttività di 300-450 nuove unità di personale.

In via esemplificativa, gli interventi necessari a ridurre al minimo le occasioni di contagio consisteranno nell’adozione e nell’istallazione:

 

1. di un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell’utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione;

2. di un sistema di tornelli a tre vie per l’inibizione automatica dell’utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso;

3. di un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d’esame;

4. di barriere “antifiato” in plexiglass su tutte le postazioni candidato;

5. di installazione su ogni postazioni candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell’esaminando;

6. di un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell’esaminatore.

7. di un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell’Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow;

8. di sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l’acquisto di componentistica Hardware;

9. di un software centrale cd “Quiz patenti” per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell’esaminatore.

 

La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri del personale dipendente dei Provveditorati alle opere pubbliche, tutelando la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante mani) e la sanificazione delle postazioni di lavoro mediante apposito spray disinfettante.

Art.209-septies Disposizioni in materia di autotrasporto

Il settore dell’autotrasporto ha rivestito un ruolo centrale nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da Coronavirus.

In considerazione della ricadute della situazione emergenziale sulle attività di autotrasporto dall’epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, il comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

A tale riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

L’articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha reso strutturali, a decorrere dall'anno 2000, le misure previste dalle disposizioni normative testé citate.

Le risorse, a tale fine destinate, sono iscritte nel capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30dicembre 2019 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 148 del 7 aprile 2020, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587.

In coerenza con la citata direttiva, si prevede un incremento del fondo di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.

I commi 2 e 3 recano disposizioni finalizzate all’eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2017 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all’Albo, per impossibilità di riversamento al beneficiario.

Il comma 4 prevede che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio ed al controllo dell’adempimento degli obblighi previsti dai commi 2 e 3.

Art.209-octies Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

Con l’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 è stata autorizzata a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto la spesa complessiva di euro 2.230.000 per far fronte alla situazione emergenziale in argomento.

Il perdurare della situazione emergenziale, nella cosiddetta “FASE 2” anche in considerazione della progressiva riapertura degli Uffici al pubblico, richiede il rafforzamento delle attività di prevenzione e sanificazione attuate per contenere il contagio.

Per quanto sopra, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera , e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, nella fase due dell’emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali inerenti l’assolvimento della missione “ordine pubblico e sicurezza” programma di spesa “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”, anche con riguardo al concorso nelle aree di giurisdizione all’attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 2.230.000, di cui euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 320.000 per l’acquisto di ozonizzatori portatili necessari per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni (comma 1) necessari per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.

Si rende, quindi, necessario (comma 2) assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale del Corpo anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza rifinanziando gli stanziamenti già disposti ai sensi dell’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 ad oggi esauriti.

Il comma 2 prevede che fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

Il comma 3 prevede che le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell’affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria, mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Art.209-novies - Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

Il Comune di Taranto è uno dei più esposti agli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico: si rende, quindi, estremamente urgente attivare misure atte a ridurre gli impatti delle emissioni inquinanti. Il rinnovo del parco automobilistico con mezzi più sostenibili, obiettivo del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, va accelerato in modo da poter garantire in tempi rapidi la sostituzione degli autobus circolanti, responsabili della produzione di emissioni inquinanti, con altri a impatto ambientale estremamente limitato. La norma prevede l’attribuzione immediata al Comune di Taranto di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, per renderle immediatamente erogabili.

Art.209-decies - Finanziamento del sistema bus rapidtransit

La disposizione è finalizzata ad introdurre un’ulteriore azione tesa a ridurre l’entità dell’inquinamento ambientale della città di Taranto.

In particolare, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, la proposta normativa prevede la realizzazione di infrastrutture di supporto per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale a basso impatto, autorizzando la spesa di 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.

Il nuovo sistema di bus rapidtransit si inserisce in quest’ambito, essendo costituito da una serie di interventi (realizzazione corsie riservate, impianti di fermata, sistemi di priorità semaforica) che comporteranno una razionalizzazione della rete di autobus urbani e una drastica riduzione del trasporto su mezzo privato, con conseguente riduzione della congestione stradale ed abbattimento delle emissioni inquinanti. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sono ricompresi anche le attività di progettazione e altri oneri tecnici.

Art.209-undecies - Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS

Ai commi 1 e 2 si introduce un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS.

Il comma 1 procede a stanziare 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di coprire i costi di monitoraggio, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché di garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale nazionale volti in particolare alla messa in sicurezza e al miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture esistenti, sostenuti da ANAS S.p.A. a fronte dei minori introiti riscossi ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis, ed integrate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art.15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, causati dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al comma 2 è prevista l’adozione di un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, acquisita una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1.

Ai commi da 3 a 6 si introducono misure per il sostegno trasporto ferroviario a mercato.

Anche per effetto dei provvedimenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, è stata disposta la riduzione dei servizi ferroviari passeggeri a mercato su tutto il territorio nazionale. Peraltro, gli stessi servizi, hanno visto, in conseguenza delle misure di restrizione degli spostamenti disposte per contenere l’epidemia, una fortissima riduzione dei passeggeri trasportati e dei relativi incassi di biglietti sia nei giorni precedenti che in quelli successivi alle riduzioni dei servizi. Inoltre, anche il trasporto ferroviario delle merci sta subendo consistenti riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all’epidemia.

Ai sensi della normativa Europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE), gli Stati Membri possono compensare le imprese per i danni direttamente causati da una calamità naturale o da un evento eccezionale. La Commissione ha affermato che l’emergenza causata dal COVID-19 in Europa possa qualificarsi come evento di portata eccezionale, sottolineando altresì come il settore dei trasporti sia tra quelli maggiormente impattati negativamente dal punto di vista economico.

In coerenza con tale contesto di riferimento a livello comunitario, il comma 3 dispone uno stanziamento di 1.190 milioni di euro, da erogare in 80 milioni di euro annui per quindici anni, per compensare le imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario di persone e merci non soggetti a obbligo di servizio pubblico per i danni direttamente subiti a causa della diffusione del COVID-19.

Il comma 4 prevede un obbligo di rendicontazione degli effetti economici direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 si provveda all’assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziate dalla misura.

Il comma 6 prevede che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la misura venga notificate alla Commissione Europea che le valuterà ai sensi del TFUE.

Art.209-duodecies - Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

Il comma 1 prevede che possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure governative ivi citate.

 

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunichino al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l'autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).

Il comma 3 prevede che entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore proceda al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:

 

  1. emissione di un voucher di importo pari all'ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

 

  1. prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo”

Art.251 - (Esonero temporaneo contributi Anac)

La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l’esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.

In particolare, l’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l’Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva.

L’Autorità, in attuazione del citato art. 1, commi 65 e 67, ha determinato con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l’anno 2019, l’importo della contribuzione dovuta, in relazione all’importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati. Anche per il 2020 l’importo è rimasto invariato.

Tuttavia in considerazione dell’avanzo di amministrazione maturato dall’Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 - di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire, in coerenza con i provvedimenti assunti dal Governo, una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo.

Il predetto esonero comporta per l’Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma dovrà autorizzare l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

 

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