DM - Organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Schema di decreto recante la modifica del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

Lo schema di decreto in titolo è composto da 4 articoli.

L’articolo 1, reca modifiche a più articoli del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927. Sostituisce integralmente l’articolo 1 (definizioni), 5 (deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell’OP), 9 (soci non produttori), 16 (programmi operativi e loro modifiche), 19 (aiuto finanziario nazionale), 20 (misure applicabili), 21 (destinazione dei prodotti ritirati dal mercato) e 22 (ritiri destinati alla beneficienza).

L’articolo 2, sostituisce l’allegato del decreto ministeriale.

L’articolo 3, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 4, l’entrata in vigore, 1° gennaio 2019.

Il decreto è in attesa di ricevere il Coordinamento agricoltura, per le valutazioni di competenza, al fine di poter concordare una data per la riunione tecnica per lo svolgimento dell’istruttoria.

L’allegato è suddiviso nelle seguenti parti:

  • Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP);
  • Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti;
  • Spese nei programmi operativi delle OP AOP;
  • Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi;
  • Mercati rappresentativi.

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

I requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, devono essere: la personalità giuridica e forma societaria rispondenti alle disposizioni nazionali, un numero minimo di aderenti e la disponibilità di personale, strutture e mezzi tecnici.

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività devono, a seguito di una delibera dell'assemblea o del Cda, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi e delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonchè di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

 

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP. Quest'ultimo, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità. Il fondo di esercizio è finanziato in parte dall'Unione europea e in parte dalle OP. La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

L'aiuto dell'Unione europea è pari al massimo al 4,1% del Valore della produzione commercializzata (VPC) accertato e copre il 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo.

L'aiuto finanziario nazionale (AFN) è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso all'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo autorizzato dalla Commissione europea.

 

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

Ciascuna OP ha la facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili vengono indicate:

  • le spese per investimenti materiali;
  • le spese per investimenti immateriali;
  • le spese generali di produzione;
  • le spese di personale:
  • le spese per servizi;
  • le spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'OP o l'AOP deve assumere l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno 10 anni in caso di immobili e di impianti fissi, 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili, 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti. Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento del miglioramento o mantenimento di un elevato livello di qualità dei prodotti, della protezione dell'ambiente e delle condizioni di commercializzazione.

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore ai 180.000,00 euro per annualità. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%. Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somme delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di 1.250.000,00 euro.

Le spese generali sono dunque calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa.

 

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

Ritiri dal mercato: i prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi: ai fini dell'approvazione di tale misura, le Regioni verificano che i ritiri per i prodotti interessati non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato, non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione, non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Investimenti relativi alla gestione dei volumi: nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni possono prevedere la locazione di celle per la frigoconservazione e di strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria: qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inserire le spese di reimpianto fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità del programma operativo.

Assicurazione del raccolto: i contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.

Attività di coaching: le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di coaching, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento.

 

Mercati rappresentativi

Il mercoledì di ogni settimana, AGEA provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti, rilevato da ISMEA, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento delegato e all'allegato VI al medesimo regolamento. I mercati rappresentativi sono individuati secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato, AGEA provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

 

 

 

 

 

 

 

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