Bozza 6 febbraio 2019 (SHRD) attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

BOZZA - DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2007/36/CE PER QUANTO RIGUARDA L’INCORAGGIAMENTO DELL’IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI.

In base all’Allegato A della legge di delegazione europea n. 163 del 2017, recante le disposizioni di delega necessarie per l’adozione delle direttive dell’Unione Europea, nonché per l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea necessari all’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto europeo, viene predisposto il presente decreto legislativo che contiene le disposizioni necessarie per l’attuazione della direttiva (UE) 2007/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Rights Directive o SHRD) per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

La direttiva SHRD, come modificata dalla direttiva 2017/828/UE (in seguito Direttiva), è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, attraverso un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, inoltre nel medio e nel lungo termine la facilitazione dell’esercizio dei diritti e degli obiettivi espressamente previsti nel testo della Direttiva.

La Direttiva prevede “un’armonizzazione minima”, poiché in vari punti consente la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere deroghe o requisiti più stringenti, in considerazione delle specificità del diritto societario nelle diverse giurisdizioni dell’Unione Europea.

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, sarà presentato al Consiglio dei Ministri questo decreto legislativo che si compone di 8 (otto) articoli.

L’articolo 1 della bozza reca alcune modifiche all’art. 2391-bis c.c. in tema di operazioni con parti correlate, al fine di dare attuazione all’art. 9-quater introdotto dalla Direttiva, comunque in un’ottica di mantenimento dei presìdi di tutela già previsti dal diritto nazionale. Precisamente, viene introdotto il terzo comma per specificare i contenuti che la regolamentazione secondaria della Consob deve prevedere, laddove non l’avesse già fatto, per dare attuazione alla Direttiva.

Solo con riferimento agli azionisti la Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare misure di salvaguardia al fine di consentirne la partecipazione al voto. Con specifico riguardo agli amministratori, nel decreto l’individuazione delle ipotesi in cui sussiste il coinvolgimento dell’amministratore nell’operazione e in cui è previsto, quindi, l’obbligo di astensione del medesimo amministratore, è delegata alla regolamentazione secondaria della Consob. Con riferimento agli effetti dell’astensione degli amministratori sul quorum costitutivo per le delibere dell’organo amministrativo, si terrà conto dei principi già enucleati in relazione alle norme vigenti che prevedono obblighi di astensione per gli amministratori portatori di un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi (cfr. l’art. 53, comma 4, Testo Unico Bancario).

L'art. 2 stabilisce le modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV, del Testo Unico della Finanza (TUF). In particolare all’art. 83-novies, comma 1, viene inserita la lettera g-bis al fine di imporre espressamente a carico degli intermediari gli obblighi di trasmissione delle informazioni che saranno esplicitati in esercizio della citata delega regolamentare. Per rafforzare la trasparenza sui costi dei servizi resi dagli intermediari è introdotto, dopo l’art. 83-novies, l’art. 83-novies.1 che recepisce l’art. 3 della Direttiva in tema di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi.

L’art. 3-bis della Direttiva configura un diritto degli emittenti a identificare in qualsiasi momento gli azionisti, al fine di favorire, tramite la comunicazione tra emittente e soci, l’esercizio dei diritti di questi ultimi e il loro impegno, c.d. engagement, nei confronti della società. La Direttiva consente agli Stati membri di limitare l’identificazione agli azionisti titolari dei una partecipazione minima di capitale da definire in misura non superiore allo 0,5%. Il Legislatore italiano intervenne già in materia, ma configurò l’identificazione degli azionisti come una mera facoltà da inserire in statuto, con possibilità di negare il consenso da parte del socio.

L’art. 3 della bozza prevede modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del TUF.

In particolare, l’art. 3, comma 1, del testo reca attuazione delle norme della Direttiva in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo (artt. 9-bis e 9-ter). L’art. 9-bis introduce il diritto dei soci ad esprimersi sulla politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, individuandone altresì le finalità e i contenuti. L’art. 9-ter prevede che le società quotata predispongano e sottopongano al voto costitutivo dei soci una relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento contenente l’illustrazione dettagliata dei compensi ricevuti nell’esercizio di riferimento, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dalla società quotata o da società del gruppo. L’art. 3, comma 2, recepisce le nuove norme relative alla trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi, nonché dei consulenti in materia di voto (proxy advisor).

L’art. 4 introduce modifiche alla Parte V – “Sanzioni” – del TUF per dare attuazione alla Direttiva che richiede agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”,”in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva”. Le nuove previsioni sanzionatorie in materia di relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e in materia di operazioni con parti correlate ricalcano l’impianto normativo del TUF in materia di sanzioni che prevede, per ogni materia, in caso di violazione della normativa primaria e della materia secondaria, una sanzione nei confronti della società e una sanzione nei confronti degli esponenti aziendali nelle ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di gravità.

In tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, invece, il decreto introduce l’art. 193-bis.1, che prevede sanzioni pecuniarie - da 2.500 a 150.000 Euro - nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli obblighi informativi, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione degli obblighi previsti a loro carico. Le sanzioni sono applicate, secondo le rispettive competenze e procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni da parte dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, dall’IVASS per le violazioni da parte delle imprese di assicurazione e dalla COVIP per le violazioni da parte dei fondi pensione.

L’art. 5 introduce modifiche al d.lgs 252/2005, con l’inserimento del nuovo articolo 6-bis, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, che prevede l’osservanza delle disposizioni della Parta IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di trasparenza degli investitori istituzionali da parte dei fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all’albo di cui all’articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli dell’articolo 20 aventi soggettività giuridica, attribuendo alla COVIP il potere di dettare disposizioni di attuazione in merito.

L'art. 6 reca modifiche al d.lgs. 209/2005, il Codice delle Assicurazioni Private. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione, l’IVASS valuta la qualità del potenziale acquirente sulla base di una serie di criteri indicati nell’art. 68, comma 5, CAP, tra cui la reputazione del soggetto istante che comprende, ma non si esaurisce nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 77 CAP, dettagliati dal d.m. 11 novembre 2011, n. 220. L’inserimento della disciplina, in materia di remunerazione nel CAP, assicura anche un inquadramento sistematico delle disposizioni di dettaglio, già adottate dalle autorità in conformità con il quadro di riferimento europeo in materia, al fine di attuare il necessario allineamento con la normativa del settore bancario.

L’art. 7 stabilisce le disposizioni transitorie e finali. Nel testo che sarà presentato è inserita una disposizione finale per definire il regime transitorio delle disposizioni del presente decreto, la cui entrata in vigore è fissata al 10 giugno 2019, fatti salvi i diversi termini di applicazione delle disposizioni modificate e introdotte ex novo.

Individua altresì nella Consob l’Autorità competente ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell’applicazione di tali disposizioni e delle altre previste dal Capo 1-bis della Direttiva, nonché in caso di mancata osservanza delle medesime da parte di intermediari dell’Unione o di un Paese terzo, in conformità al disposto del nuovo articolo 3-septies della Direttiva.

L'art. 8 reca le disposizioni di invarianza finanziaria.

A cura del Dr. Massimo Di Lorenzo

 

Contenuto pubblico

Allegati