Golden Power - Schema di regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a norma dell'articolo 2 co.1 del d.l. 15 marzo 2012

Schema di regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a norma dell'articolo 2 co.1 del d.l. 15 marzo 2012 (Bozza del 9 Novembre 2020)



Nello schema di decreto vengono individuate le nuove definizioni e qualifiche dei c.d. "attivi di rilevanza strategica nazionale", nell'ambito dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'art 2. del d.l. 15 marzo 2012 n.21.


Tali definizioni vanno a comprendere, per quanto riguarda il settore energetico (art.1, comma 2):

 

  • Le reti nazionali di trasporto del gas naturale e le relative stazioni di compressioni e centri di dispacciamento, come individuati nell'art.9 del d.l. 23 maggio  2000 n.164 e ss mm ii, nonché gli impianti di stoccaggio del gas;

 

  • Le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;

 

  • Le reti nazionali di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;

 

  • Le attività di gestione e gli immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle reti e delle infrastrutture di cui ai precedenti punti.



Per quanto riguarda il settore dei trasporti (art. 2):

 

  • I porti, gli aeroporti, gli spazioporti di interesse nazionale;

 

  • Le reti ferroviarie nazionali di rilevanza per le reti transeuropee;

 

  • Gli interporti di rilievo nazionale;

 

  • Le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.

 

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni (art. 3):

 

  • Le reti dedicate, le reti di accesso pubbliche agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane;

 

  • I router di servizio e le reti a lunga distanza;

 

  • Gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga e nei relativi rapporti convenzionali;

 

  • Sono inclusi gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.


Sono comunque fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 24 ottobre 1995.



Infine, l'art.4 dello schema di regolamento dispone che, fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge in intestazione e del regolamento in commento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dall'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale in sussistenza di un rapporto concessorio.

Viene inoltre prevista, al comma 2 dell'art 4., una serie di operazioni per le quali i poteri speciali in commento non si applicano; si tratta degli atti e delle operazioni nell'ambito di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'art. 2351, co.3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.l. 30 luglio 1994 no. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n.474 e ss mm, o infine la costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego. Tali parametri di esclusione vengono paralizzati e dunque non si applicano laddove si riscontri la presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti.

 

A cura del Dr. Tommaso Caldarelli

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