RELAZIONE DIRETTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI NELL’UNIONE EUROPEA

RELAZIONE DIRETTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI NELL’UNIONE EUROPEA

 

La direttiva (UE) 2019/1152 intende migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del lavoro. La direttiva si articola in 5 Capi e consta di 26 articoli.

Il Capo I reca le disposizioni generali.

L’articolo 1 (Scopo, oggetto e ambito di applicazione) afferma che la presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'articolo 2 (Definizioni) individua, ai fini della presente direttiva, cosa si intende per «programmazione del lavoro», «ore e giorni di riferimento», «organizzazione del lavoro».

L'articolo 3 (Informazione) prevede che il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva.

Il Capo II reca le informazioni sul rapporto di lavoro.

L'articolo 4 (Obbligo di informazione) dispone che gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

L'articolo 5 (Tempistica e mezzi di informazione) asserisce che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Il capo III reca le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.

L'articolo 13 (Formazione obbligatoria) attesta che gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell’Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l’orario di lavoro.

Il Capo IV reca le disposizioni orizzontali.

L'articolo 18 (Protezione contro il licenziamento e onere della prova) sostiene che gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

L'articolo 19 (Sanzioni) assicura che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il Capo V reca le disposizioni finali.

L'articolo 21 (Recepimento e attuazione) conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

L'articolo 23 (Riesame da parte della Commissione) prevede che entro il 1o agosto 2027 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell’Unione e tenendo conto dell’impatto sulle micro, piccole e medie imprese, riesamina l’attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative.

L'articolo 25 (Entrata in vigore) dispone che la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

A cura del Dottor Andrea Zappacosta

 

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