Trasporto di persone con autobus, la sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Trasporto di persone con autobus, la sentenza della Corte di Giustizia Ue

- Corte di Giustizia Ue, giovedì 12.09.2019 ha esaminato Conclusioni C-513/18 su trasporto di persone con autobus.

Nello specifico la Domanda contiene Questioni pregiudiziali:

Se l’art. 7 della direttiva n° 2003/96/CE1 deve essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le imprese ed i soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore del trasporto di persone con autobus, ivi compreso il noleggio autobus con conducente e se tale disposizione osta alla normativa interna di attuazione della direttiva, nella parte in cui non include fra i soggetti che utilizzano gasolio per uso commerciale anche gli esercenti l’attività di noleggio autobus con conducente.

Se la discrezionalità riconosciuta agli Stati, alla quale fa riferimento il par. 2 dell’art. 7 direttiva n° 2003/96/CE («Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l’aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003») rende non immediatamente efficace e incondizionata la previsione che ingloba nel gasolio per uso commerciale quello destinato al “trasporto occasionale di persone”.

Se l’art. 7 della direttiva n° 2003/96/CE, dal punto di vista del suo contenuto sia, da un lato, sufficientemente preciso e, dall’altro, incondizionato da poter essere fatto valere direttamente da un singolo nei confronti delle autorità dello Stato membro in causa.

Conclusione della Corte di giustizia Ue

59. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di fornire la seguente risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo (Italia):

  1. L’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato, da un lato, nel senso che esso si applica, per quanto riguarda il trasporto di passeggeri, sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati, a condizione, tuttavia, che siffatti soggetti esercitino, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, un’attività di trasporto di passeggeri e, dall’altro, nel senso che la facoltà conferita agli Stati membri dall’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva consente ad uno Stato membro di introdurre un’aliquota d’accisa ridotta a favore del gasolio utilizzato per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia accordare lo stesso trattamento al gasolio utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri.
  2. Nel caso in cui una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, sia contraria all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96, tale disposizione sarebbe dotata di un effetto diretto, cosicché essa potrebbe essere direttamente invocata al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota d’accisa ridotta sul gasolio commerciale utilizzato come propellente.

Documento qui http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217678&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13135615

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