Italia Infrastrutture s.p.a. - Decreto crescita – Ddl 1807 emendamento dichiarato inammissibile nella seduta del 21 maggio 2019.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis.1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1o settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture s.p.a.», con capitale sociale pari a euro 10.000.000 interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, anche nominando il Consiglio di Amministrazione. La società ha per oggetto:
   a) il supporto tecnico-amministrativo, anche istruttorio, e gestionale alle direzioni generali in materia di programmi di spesa, previa apposita convenzione con la direzione interessata;
   b) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, di procedure amministrativo-contabili e di cantierizzazione delle opere pubbliche;
   c) la realizzazione e la gestione diretta, previa apposita convenzione, di opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni puntuali impartite dalle direzioni generali stesse.

  15-ter. Le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a), a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, sono trasferite, ad opera delle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla società, contabilizzate dalla stessa su appositi conti d'ordine, a seguito dell'individuazione, con apposito provvedimento, dei programmi ovvero delle opere pubbliche da finanziare. Le risorse destinate alle attività di cui alle lettere b) e c) sono erogate a saldo avanzamento lavori.
  15-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottati lo statuto e il regolamento interno della società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa il consiglio di amministrazione.
  15-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, a valere sull'esercizio 2019, recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per euro 10.000.000, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzate ad avvalersi direttamente di «Italia Infrastrutture s.p.a.» per le attività di cui alla precedente lettera b). Agli oneri di funzionamento della società si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni e integrazioni, per euro 1.000.000,00, per l'anno 2019, e per euro 2.000.000 per ciascuno degli anni successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre le variazioni compensative di competenza e di cassa necessarie per l'attuazione immediata del presente comma. In riferimento alle spese in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via sperimentale i termini di cui al comma 3, primo periodo, e comma 4, primo periodo, dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.93, sono prorogati di cinque anni. 44. 5. Scagliusi, Faro, Trano. (Inammissibile)

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