Camera dei Deputati – 4-04135 - Interrogazione sulle disposizioni di legge in materia di conferimento degli incarichi a lavoratori collocati in quiescenza.

Camera dei Deputati – 4-04135 - Interrogazione a risposta scritta presentata il 20 Novembre 2019.

 Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

con circolare n. 4/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione forniva chiarimenti in merito alla «Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014»;

la circolare riguardava il conferimento di incarichi a lavoratori collocati in quiescenza, chiarendo quale deve essere la durata dell'incarico, quali sono i soggetti interessati e quali sono gli incarichi vietati e quelli consentiti;

a seguito, infatti, della modifica normativa introdotta dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità;

in particolare, al punto «4. Incarichi vietati» della circolare si legge: «Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. [...] Il divieto riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.»;

con contratto del 5 luglio 2019, la società Sport e salute s.p.a., assegnava un incarico di collaborazione semestrale al signor Giuseppe Sammartino per «Assistenza e Supporto al Presidente e Amministratore Delegato nello sviluppo delle attività di Comunicazione e Affari Generali della Società»;

secondo i chiarimenti forniti con la circolare n. 4/2015 suddetto incarico, non avrebbe potuto essere assegnato in quanto gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti anche a soggetti in quiescenza solo a titolo gratuito, ma sono comunque vietati se assegnati a soggetti in quiescenza nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici, come nel caso di specie;

Sport e salute s.p.a. è, infatti, un'azienda pubblica italiana, che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il suo azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è una società in-house e, pertanto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, ove trovino riscontro, quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di conferimento degli incarichi da parte della società Sport e Salute s.p.a. e rimuovere eventuali situazioni di non conformità alla legge riscontrate.
(4-04135)

 

 

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