Camera dei Deputati – 5-04290 - Interrogazione sui protocolli di sicurezza sanitaria nel settore del traporto aereo.

Camera dei Deputati – 5-04290 - Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 6 luglio 2020.

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 ha recato ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nell'allegato n. 15 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si prevede l'obbligo per le compagnie aeree di attuare le misure di distanziamento sociale a bordo dei voli ma, altresì, la possibilità di derogare a tale obbligo qualora l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri Epe, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonché in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria;

nel succitato allegato si prevede, inoltre, il divieto per i passeggeri di imbarcare bagagli a mano;

l'Enac con il comunicato stampa n. 34 ha chiarito che il divieto di imbarco dei bagagli a mano e del loro posizionamento nelle apposite cappelliere presenti sugli aeromobili si applica soltanto ai voli dove non vengono adottate le misure previste per il distanziamento sociale. Al contrario, tale divieto non si applica per i voli ove invece sono applicate le misure di distanziamento sociale per i passeggeri;

l'Italia è l'unico Stato europeo che ha previsto il divieto di imbarco a bordo dell'aereo dei bagagli a mano; inoltre, come pubblicamente sottolineato da dirigenti apicali di compagnie aeree, il divieto produce situazioni che possono mettere a rischio la salute delle persone, quali ad esempio gli assembramenti che si verificano in sede di check-in, in sede di ritiro bagagli attorno all'apposito nastro, senza considerare che nelle operazioni di imbarco in stiva sono numerosi i soggetti che possono toccare i bagagli;

aver consentito la possibilità di derogare alle misure sul distanziamento sociale, anche in presenza dei criteri previsti dall'allegato 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, desta perplessità, perché fa aumentare il rischio per la salute dei viaggiatori, anche alla luce di quanto recentemente dichiarato dall'epidemiologo Walter Ricciardi, consulente del Ministero della salute, che ha sostenuto che è ancora sconsigliabile prendere l'aereo, perché sono elevate le possibilità di contagio qualora tra i passeggeri ve ne fosse qualcuno infettato dal COVID-19 –:

quali siano le evidenze scientifiche alla luce delle quali il Governo ha individuato i criteri che consentono alle compagnie aeree di derogare alle misure di distanziamento sociale sui voli, nei casi in cui sull'aeromobile vengano utilizzati filtri Epe e venga effettuato il rinnovo dell'aria ogni tre minuti con flussi verticali;

se il Governo non intenda adottare iniziative per rimuovere la deroga alle misure di distanziamento sociale sui voli aerei, al fine di garantire pienamente la salute dei passeggeri;

quali siano le evidenze scientifiche in base alle quali il Governo ha ritenuto di prevedere il divieto di imbarco a bordo dei bagagli a mano e se, anche alla luce di quanto previsto in altri Stati, non intenda rimuovere tale divieto, qualora non ritenga di rivedere la deroga attualmente prevista alle misure di distanziamento sociale sui voli aerei, al fine di consentire anche ai passeggeri italiani, come avviene nel resto d'Europa, di imbarcare in cabina il bagaglio a mano.
(5-04290)

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