Bozza 18 febbraio 2020 - Delega al Governo in materia di spettacolo (Collegato)

Schema di disegno di legge recante misure per lo sviluppo del turismo e le imprese culturali e creative. Delega al Governo in materia di spettacolo (collegato alla legge di bilancio 2020) – Bozza del 18 Febbraio 2020

Il disegno di legge prevede misure per la crescita del settore turistico con particolare riguardo alla tutela del consumatore e della concorrenza, misure a favore delle imprese culturali e creative anche con un riferimento specifico ai comuni situati nelle "aree interne", e una delega al Governo per il riordino della normativa vigente per il settore dello spettacolo. È composto da tre capi:

  • Capo I: misure per lo sviluppo del turismo
  • Capo II: misure per le imprese culturali e creative
  • Capo III: delega al Governo per le disposizioni in materia di spettacolo

Con riferimento alle locazioni brevi, si interviene con disposizioni che precisano il relativo regime fiscale. Sono introdotte disposizioni per le professioni turistiche ed è stabilito il potenziamento delle governance dell’Enit.

Sono stabilite disposizioni per il sostegno e la crescita di imprese culturali ed enti no profit con incentivi fiscali ed apposito fondo di finanziamento.

È prevista la delega al Governo in materia di spettacolo per il riordino delle disposizioni relative alla fondazioni lirico-sinfoniche ed agli altri enti, e la disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

 

  • Misure per turismo (articolo 1)
  • Borghi ed aree interne (articolo 2)
  • Imposta di soggiorno (articolo 3)
  • Professioni turistiche (articolo 4)
  • Locazioni brevi (articolo 5)
  • Tutela dei consumatori (articolo 6)
  • Trasporto ferroviario (articolo 7)
  • Enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (articolo 8)
  • Imprese culturali e creative, fondo per lo sviluppo, credito di imposta (articoli 9,10,11)
  • Quartieri degli artisti (articolo 12)
  • Uso immobili pubblici per attività culturali e creative (articolo 13)
  • Piano strategico imprese culturali e creative (articolo 14)
  • Incentivi per cinema ed audiovisivo (articolo 15)
  • Sostegno all’editoria (articolo 16)
  • Fondo giovani per la cultura, archivisti (articolo 17)
  • Delega al governo per spettacolo (articolo 18)

Misure per turismo

Le disposizioni mirano a rendere permanenti, con effetti al periodo di imposta relativo all’anno 2021, le misure adottate in via temporanea con il decreto legge n. 83/2014, in particolare gli articoli 9 e 10 riguardanti, rispettivamente, il credito di imposta per le spese di digitalizzazione degli esercizi ricettivi e il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Il 10% delle risorse dedicate a tali fini è destinato alle aree interne. Si demanda ad un apposito decreto l’attuazione di quelli già adottati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, i quali individuano tra l’altro, oltre alle tipologie di soggetti ammessi al credito di imposta, le tipologie di interventi, le procedure di ammissione, le soglie di spesa per singola voce sostenuta, le procedure di recupero in caso di illegittimo utilizzo.

 

Borghi ed aree interne

Al fine di valorizzare borghi ed aree interne, è prevista una misura agevolativa che prevede, per cinque esercizi finanziari a decorrere dal 2021, un'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nelle zone sopra identificate, nonché un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

È introdotta la possibilità per gli esercenti di attività commerciali che operano nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, situati nelle aree interne, di ricevere in comodato beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, non utilizzati per fini istituzionali. Il comodato può avere una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile

 

Imposta di soggiorno

Le disposizioni intervengono sulla normativa in materia di imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011. In particolare, è estesa a tutti i Comuni la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

È modificata la misura dell’imposta, ancorandola non più alla fascia di prezzo ma esprimendola in una percentuale non superiore al 10% del prezzo effettivamente corrisposto. È mantenuto il tetto massimo di 5 euro per notte di soggiorno a persona.

Si prevede inoltre che il gestore della struttura ricettiva, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della norma, sia responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presente turistiche 20 volte superiori al numero di residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La responsabilità riguarda anche gli altri adempimenti previsti da leggi o regolamenti. A tal proposito, è disposta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell’importo dovuto in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta e del contributo di soggiorno.

 

Professioni turistiche

L’articolo modifica l'articolo 3 della legge n. 97/2013 (legge europea per il 2013 ), che sancisce che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, ferma la piena riconoscibilità della qualifica professionale conseguita da un cittadino UE in un altro Stato membro.

La legge europea è intervenuta a seguito della contestazione all'Italia, da parte della Commissione europea, della violazione della c.d. direttiva servizi nel mercato interno (2006/123/CE), in quanto la disciplina italiana sulla professione di guida turistica aveva validità solo nella Regione di rilascio del relativo titolo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2008, ha già chiarito, proprio in relazione alle guide turistiche, che, indipendentemente dal settore in cui una determinata professione si esplichi (nel caso di specie, il turismo), la determinazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

L’articolo precisa che per l’ accesso alla professione di guida turistica è richiesta la laurea triennale in una delle classi che saranno specificate con il decreto attuativo. Gli esami e il rilascio dell'abilitazione nazionale di guida turistica avvengono comunque a livello regionale, mentre il profilo professionale, le classi di laurea per l'accesso alla professione, le modalità degli esami di abilitazione sono rimessi a un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che, in virtù del principio di leale collaborazione, sarà adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Viene poi introdotto l'Elenco nazionale delle guide, tenuto dal MiBACT e implementato dalle singole regioni.

È modificato l'articolo 6 della legge n. 74/2001 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) aggiungendo alle figure professionali specialistiche ivi previste quelle di tecnico di centrale operativa, di coordinatore delle operazioni di ricerca, di tecnico di soccorso in pista, di tecnico di soccorso speleosubacqueo. Con tale modifica si intende completare la considerazione delle figure professionali che prestano attività di soccorso in ambienti ostili e impervi

 

Locazioni brevi

L’articolo precisa che il regime fiscale delle locazioni brevi - che si riferisce alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali contenuto nell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, ai sensi dei quali ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l’aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari.

 

Tutela dei consumatori

L’articolo interviene per il contrasto alle forme irregolari di attività svolte da agenzie viaggi e tour operator, anche su piattaforme online.

È previsto a tal fine l’obbligo, per agenzie di viaggi e turismo e tour operator, di rendere noti i dati concernenti gli obblighi assicurativi previsti dall’articolo 19 del Codice del turismo. Il suddetto articolo stabilisce che “ Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti”. I dati saranno inseriti in una banca dati indicata in apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

È introdotta una sanzione specifica per l’inosservanza dell’obbligo di sottoscrivere apposita polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento degli obblighi verso i clienti da parte dei titolari delle agenzie di viaggio e di turismo.

È infine modificato l’articolo 13-quater del decreto legge n. 34/2019: sono aggiunti all’elenco dei soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi anche coloro che concedano in locazione breve immobili ad uso abitativo.

 

Trasporto ferroviario

Al fine di promuovere l’utilizzo del treno per finalità turistico-ricreative, è prevista l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità di erogazione delle relative risorse saranno definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Sono apportate modifiche all’articolo 16 del decreto legge n. 83/2014,in particolare relativamente al consiglio di amministrazione dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo. Si prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall' ANCI e dall'UPI, uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sono definite inoltre le modalità di nomina e la composizione del Collegio dei revisori.

 

Imprese culturali e creative, fondo per lo sviluppo, credito di imposta

È stabilita la definizione di imprese culturali e creative, nella quale rientrano le imprese che:

  • svolgono in via esclusiva o prevalente, anche in forma individuale, attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati
  • svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo purchè sia soggetto passivo di imposta in Italia

Con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di riconoscimento della qualifica di imprese culturali e creative e le forme di pubblicità tramite la costituzione di un apposito elenco.

È istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo un apposito Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative per il perseguimento delle seguenti finalità:

  • promozione dell’imprenditorialità e della crescita del settore
  • promozione della collaborazione con imprese di altri settori produttivi, università ed enti di ricerca, musei ed istituzioni culturali
  • agevolazioni nell’accesso al credito
  • consolidamento dello sviluppo del settore mediante progetti di analisi e studio

È riconosciuto infine, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, alle imprese culturali e creative, un credito di imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

 

Quartieri degli artisti

È stabilito che i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane, di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Quartieri degli artisti", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire quartieri di cui al comma 1 sono costituiti in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale.

Le imprese culturali e creative che nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 nelle zone franche urbane di cui al comma 2 iniziano o proseguono una attività economica o vi trasferiscono quelle che già svolgono, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell’attività nei citati comuni delle seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza dell'importo di euro XX del reddito imponibile
  • esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro XX, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente

 

Uso immobili pubblici per attività culturali e creative

Per lo svolgimento delle attività culturali e creative, Regioni, Province autonome, enti locali ed altri enti pubblici possono:

  • concedere a titolo gratuito beni immobili di loro proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni. La cessione ha una durata massima di dieci anni, rinnovabile, nel corso dei quali il concessionario ha l'onere di effettuare a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile

 

  • dare in concessione o in locazione i beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a). Dai canoni sono detratte le spese sostenute per gli interventi indicati nel primo periodo della presente lettera entro il limite del canone stesso. La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non può eccedere i 30 anni

 

Piano strategico imprese culturali e creative

È prevista l’adozione, ogni tre anni, di un Piano strategico delle imprese culturali e creative da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. Le finalità generali del Piano sono le seguenti:

  • definire modalità organizzative e di collegamento nelle attività delle amministrazioni competenti, anche con riferimento a iniziative di livello regionale ed europeo
  • favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore
  • favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica nonché all'economia circolare
  • incentivare i percorsi di formazione, anche manageriale, finanziaria e gestionale, dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e con le associazioni di imprese e favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi
  • individuare misure di sostegno per le start-up innovative
  • sostenere la promozione all'estero, anche mediante intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  • favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale
  • promuovere studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale

È prevista infine l’istituzione di un Comitato di 10 esperti, che operano a titolo gratuito, per la predisposizione del Piano. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Incentivi per cinema ed audiovisivo

L’articolo stabilisce che è riconosciuto alle imprese di produzione un credito d'imposta pari al 30 per cento, in luogo del precedente intervallo fissato tra il 15 e il 30%.

È inoltre fissato al 30% il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, prima stabilito in un intervallo tra il 25 e il 30%.

 

Sostegno all’editoria

  • incrementato di un milione di euro annui a decorrere dal 2020 il Fondo per il diritto di prestito pubblico. Tale fondo persegue la finalità di assicurare agli aventi diritto (autori, editori, interpreti, esecutori) la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

 

Fondo giovani per la cultura, archivisti

È rifinanziato, nella misura di un milione di euro annui a decorrere dal 2021, il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 76/2013, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, con la nuova denominazione "Fondo giovani per la cultura". Le modalità di accesso al fondo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro del lavoro e della politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al termine dei tirocini, è ammessa la partecipazione ad apposite procedure selettive per il settore degli archivi ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive sono individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Delega al governo per spettacolo

La disposizione consegue alla mancata adozione dei decreti legislativi di riordino del settore, di cui alla legge n. 175 del 2017, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”. La delega al Governo riguarda:

  • attività teatrali;
  • attività liriche, concertistiche, corali;
  • attività di danza classica e contemporanea;
  • attività musicali popolari contemporanee;
  • attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione;
  • attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
  • carnevali storici e rievocazioni storiche.

Nell'esercizio della delega, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato “codice dello spettacolo”, sarà realizzato il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 31 O, nonché la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

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