Bozza 20 Febbraio 2020 - Disegno di legge Green New Deal e transizione ecologica del Paese

Disegno di legge Green New Deal e transizione ecologica del Paese

Il disegno di legge si inserisce nel contesto del Green Deal europeo recentemente lanciato dalla Commissione europea. Il Green Deal europeo riguarda tutti i settori dell'economia, in particolare i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e settori industriali quali l'acciaio, il cemento, le TIC, i prodotti tessili e le sostanze chimiche. È prevista una tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'Unione europea. Il Green Deal europeo mira a stimolare l'uso efficiente delle risorse, grazie al passaggio a un'economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità e ridurre l'inquinamento.

Le disposizioni del presente disegno di legge riguardano una ampia varietà di settori.

Contenuto del disegno di legge

  • Attività potenzialmente inquinanti – monitoraggio e controllo (Titolo I)
  • Siti contaminati - bonifiche, sostanze perfluoroalchiliche, sostanze odorigene - (Titolo II)
  • Ecoreati ed ecomafie (Titolo III)
  • Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Titolo IV)
  • Enti parco e rete natura (Titolo V)
  • Fauna selvatica e prelievo venatorio (Titolo VI)
  • Governance ambientale – Sogesid Spa e associazioni di protezione ambientale (Titolo VII)
  • Transizione ecologica – riduzione sussidi ambientalmente dannosi (Titolo VIII)
  • Danni all’ambiente – risarcimenti (Titolo IX)
  • Amianto (Titolo X)
  • Emissioni ed energie rinnovabili – mobilità sostenibile, efficientamento energetico, inquinamento luminoso (Titolo XI)
  • Tutela suolo, aria e risorse idriche (Titolo XII)
  • Economia circolare – rifiuti, obsolescenza programmata, biocarburanti, discariche - (Titolo XIII)
  • Fiscalità ambientale (Titolo XIII)

 

 

Attività potenzialmente inquinanti – monitoraggio e controllo

Il titolo detta misure volte ad implementare il monitoraggio e il controllo sulle attività potenzialmente inquinanti, la circolarità delle informazioni ambientali e la partecipazione dei cittadini al sistema di monitoraggio

L’elenco attività inquinanti è stabilito che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 8, sono individuate le attività potenzialmente inquinanti, per le quali sono disciplinati sistemi di monitoraggio e controllo idonei a garantire elevati livelli di protezione dell’ambiente. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero.

In relazione alle attività potenzialmente inquinanti individuate con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, è individuato il fattore di pressione ambientale (F.P.A.) rappresentato dal limite di concentrazione massima delle predette attività localizzabili nel territorio di ciascuna regione.

Sono stabilite garanzie finanziarie per:

  • attività potenzialmente inquinanti in elenco
  • realizzazione e gestione di impianti di trattamento di rifiuti, anche pericolosi
  • discariche di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Per quanto riguarda il carico termico, è disposta l’abrogazione del comma 3 dell’art. 35 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014

In materia di discariche, le disposizioni stabiliscono che non è possibile destinare, in quanto sedi di falde acquifere utilizzate per il consumo umano, i terreni carbonatici calcareo-dolomitici- calcarenitici o i terreni con grado di permeabilità idraulica "alto"(K>10-3 m/s), a siti per la discarica di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e pericolosi. divieto di destinare siti per la discarica di rifiuti (RSU, speciali e pericolosi) nell'ambito dei bacini imbriferi che alimentano invasi naturali o artificiali utilizzati per consumo umano, a meno di mille metri dal limite lato monte delle acque invasate alla massima capacità dell’invaso.

Le disposizioni stabiliscono inoltre:

  • omogeneizzazione ed adeguamento del tributo per il conferimento in discarica e relative sanzioni.
  • aliquota unica e criteri di premialità per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

E’ definito il fattore di pressione per le discariche, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale

È istituito l’Osservatorio dei cittadini presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Osservatorio sovraintende all’ esecuzione del monitoraggio ambientale, è composto da:

  • 15 membri nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349
  • 2 membri nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i propri dipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente.

Un apposito decreto definirà modalità di organizzazione e funzionamento.

L’Osservatorio dei cittadini è ascoltato in fase di definizione del decreto che individua le attività potenzialmente inquinanti.

È istituito il database geochimico nazionale, denominato ‘DGN”, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il con l’obiettivo di mettere in rete i dati della qualità delle matrici ambientali originati da indagini pubbliche.

 

 

 

 

 

 

Siti contaminati - bonifiche, sostanze perfluoroalchiliche, sostanze odorigene

(Aree militari, bonifica, acque sotterranee emunte, responsabilità, controlli, siti di interesse, contaminazione storiche, anagrafe, la riconversione industriale, sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), emissioni odorigene, Delega al Governo per la riforma del Titolo V della parte IV e del Titolo VI del decreto legislativo 3 aprile 2005 n. 152 recante norme in materia ambientale)

 

ll Titolo disciplina gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché le attività volte ad attuare misure di prevenzione per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga”.

 

Le disposizioni contengono le definizioni di soglia di contaminazione (CSC), concentrazioni soglia di rischio (CSR), contaminazione, bonifica, misure di riparazione, analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, contaminazione storica.

Per le aree militari, con un apposito allegato, sono stabilite le concentrazioni di soglia di contaminazione.

È definita la procedura semplificata per le operazioni di bonifica (con le relative deroghe): l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 248 o 251-bis, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori.

Per la gestione delle acque sotterranee emunte, al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 248 o 251-bis, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche definiti dal presente disegno di legge.

In ambito di accertamento delle responsabilità, è stabilito che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno tempestiva comunicazione all’autorità competente e agli enti locali il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione nonché, in ogni caso, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Prefetto territorialmente competente. L’autorità competente procede, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, all’ individuazione del responsabile della potenziale contaminazione. L’autorità competente provvede all’individuazione del responsabile anche sulla base di dati e informazioni che le devono essere tempestivamente forniti dalla Provincia o dalla Città metropolitana il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione, dall’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dalla pubblica amministrazione che ha effettuato la comunicazione. Al fine di fornire dati e osservazioni all’autorità competente, i predetti enti devono porre in essere tutte le attività necessarie al reperimento dei medesimi.

Il responsabile della potenziale contaminazione, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla potenziale contaminazione stessa, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento entro sessanta giorni dalla comunicazione e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona interessata, dandone immediatamente notizia, con apposita autocertificazione, all’autorità competente, alla provincia e al comune competenti per territorio. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo. Le attività di verifica e di controllo sono svolte dall’autorità competente, avvalendosi delle ARPA, nei successivi trenta giorni.

Per i siti orfani di interesse regionale le procedure di bonifica sono realizzate d’ufficio dall’autorità competente secondo l’ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, le autorità competenti istituiscono appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. I costi delle procedure di bonifica dei siti orfani, effettuate ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del responsabile che sia successivamente individuato ovvero del responsabile che seppur individuato non abbia provveduto nei termini previsti ad effettuare gli adempimenti disposti dal presente Titolo.

Per quanto riguarda i controlli, la documentazione relativa al piano di caratterizzazione del sito e al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate dal presente disegno di legge è trasmessa all’autorità competente e all’agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, la conformità degli stessi al progetto approvato, nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, sono accertati dall’autorità competente su istanza del proponente o d’ufficio nei casi di cui all’articolo 248-bis, mediante apposito provvedimento sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Sono stabilite disposizioni in materia di contaminazione storiche: le aree potenzialmente interessate da una contaminazione storica devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica della qualità del suolo, sottosuolo e, se del caso, della falda anche in assenza di un superamento accertato. A titolo esemplificativo le aree da sottoporre a verifica (Indagine Ambientale Preliminare) sono:

  • aree industriali dismesse
  • aree di stoccaggio di prodotti idrocarburici
  • aree con presenza di serbatoi dismessi non bonificati o in esercizio con vetustà superiore a 20 anni e senza interventi di vetrificazione
  • aree interessate da depositi incontrollati di rifiuti
  • aree soggette a scavi e successivi riempimenti in epoca precedente all’emanazione delle normative inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo.

Altre tipologie potranno essere individuate dalle amministrazioni procedenti

In materia di anagrafe, è stabilito che l’autorità competente sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica

I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, laddove ricorrano uno o più dei seguenti presupposti:

  • gli interventi da attuare riguardano siti compresi nel territorio di più regioni
  • i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto
  • il rischio sanitario ed ambientale che risulta particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata
  • l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante

L’approvazione dei progetti di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il procedimento si svolge in conferenza di servizi, istruttoria e decisoria, convocata dall’autorità competente, a cui partecipano le amministrazioni interessate e quelle competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, secondo le seguenti modalità:

  • verificata la completezza formale della documentazione, l’autorità competente, entro 15 giorni dalla presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, indice la conferenza di servizi in modalità sincrona, suddivisa in una fase istruttoria e in una fase decisoria;
  • alla prima riunione la conferenza di servizi determina il termine di conclusione dei lavori tenendo conto dei termini previsti per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
  • nella fase istruttoria, alla quale è invitato a partecipare il soggetto proponente, sono valutate la necessità di integrazioni documentali e le condizioni per l’approvazione del progetto di bonifica, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
  • per l’istruttoria tecnica del progetto di bonifica l’autorità competente si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente per gli aspetti ambientali, dell’Istituto superiore della sanità e dell’Unità sanitaria locale per aspetti sanitari e dell’Istituto nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro e dell’Unità sanitaria locale in merito al rischio sanitario per i lavoratori, anche mediante l’adozione di pareri congiunti;
  • la richiesta di integrazioni documentali o le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, sulla base delle richieste delle amministrazioni partecipanti alla conferenza, è formalizzata dal Ministero assegnando un termine per l'adempimento non superiore a 30 giorni. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato;
  • ove le risultanze istruttorie, anche in seguito alle integrazioni documentali, abbiano accertato motivi che ostano all'approvazione del progetto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ne dà comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento finale di rigetto è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • conclusa la fase istruttoria, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del presente decreto legislativo;
  • nella fase decisoria la conferenza di servizi si pronuncia sull’approvazione del progetto, acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento autorizzatorio unico regionale e, ove il progetto non sia soggetto a valutazione di impatto ambientale regionale, le determinazioni delle Amministrazioni competenti.

 

Per i siti orfani di interesse nazionale, gli interventi sono finanziati nell’ambito del Programma nazionale di cui all’articolo 1, comma 800, legge 30 dicembre 2018, n. 145e sono predisposti e attuati dall’autorità competente, avvalendosi anche dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati

 

Per i siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto- legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

 

Per quanto riguarda il censimento ed anagrafe dei siti sottoposti ad indagine ambientale e o procedimento ex art. 242 e seguenti, le regioni, acquisite le necessarie informazioni da parte degli enti locali, predispongono entro l’ anagrafe dei siti secondo le seguenti categorie di classificazione:

  • l’elenco dei siti oggetto di indagine ambientale ed i relativi esiti
  • l’elenco dei siti potenzialmente contaminati
  • l’elenco dei siti sottoposti ad analisi di rischio e relativi esiti
  • l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi
  • gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso

 

E’ inoltre stabilito che gli interventi contenuti nel presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Le spese sostenute per i suddetti interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Per quanto riguarda la bonifica dei siti, sono apportate modifiche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendo l’articolo 257 con il seguente:

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 248 e seguenti nei siti di interesse regionale e di cui agli articolo 248 e seguenti, salve le diverse previsioni contenute negli articoli 251 bis e seguenti nei siti di interesse nazionale. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 248, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecentoeuro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 248 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Per quanto riguarda la competenza delle regioni, sono apportate modifiche all’articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: in particolare è stabilito che è di competenza delle regioni il controllo e la verifica degli interventi di bonifica per i siti non di interesse nazionale ed il monitoraggio ad essi conseguente”.

In materia di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo volte all’individuazione di alternative, l Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con:

- enti pubblici;

- associazioni di categoria e gruppi di imprese;

- enti di ricerca.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto:

- l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali che abbiano come obiettivo la sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario;

- l’erogazione di finanziamenti in favore di enti pubblici ed enti di ricerca per l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo mirati alla sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario, che prevedano il coinvolgimento degli enti locali, delle camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali delle filiere e dei distretti industriali interessati.

È stabilito che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico sottoscrivono un protocollo d’intesa per stabilire le modalità di stipulazione degli accordi e dei contratti di programma, anche al fine di assicurare il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei progetti volti alla sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Riguardo le emissioni odorigene, tramite modifica all’articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è stabilito che: se l’attività comporta l’utilizzo di o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata ad esse, dettagliata ed adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere:

  • caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia
  • misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene
  • metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene.

Per la legalità e la trasparenza, è stabilito che: ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell’allegato A della Delibera 24/03/2017 pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2017, n. 109, il Commissario si avvale della Struttura e dell’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Per la delega al Governo per la riforma del Titolo V della parte IV e del Titolo VI del decreto legislativo n. 152/2916, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di bonifiche e di danno ambientale nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

  • armonizzare il titolo V della parte quarta e la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra di loro e con le restanti parti del medesimo decreto di derivazione unionale;

 

  • migliorare l’effettività dell’azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale anche ridefinendo procedure e competenze in conformità ai principi unionali in materia;

 

  • adeguare la responsabilità solidale in materia di danno ambientale alle disposizioni del codice civile;

 

  • ridefinire le procedure per l’individuazione del responsabile della contaminazione, per l’ esecuzione in danno degli interventi da parte dell’autorità pubblica e per l’esercizio dell’azione di rivalsa;

 

  • prevedere criteri specifici per la definizione degli gli obiettivi di qualità delle matrici ambientali dei siti inquinati da conseguire con la bonifica;
  • incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati mediante la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

 

  • prevedere l’attribuzione di poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nel caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni;

 

  • prevedere strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante una disciplina speciale della conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale, ridefinendo l’assetto delle competenze in materia;

 

  • prevedere oneri istruttori per i procedimenti amministrativi e per i controlli;

 

  • introdurre una specifica disciplina nei casi in cui le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio, evitando che le infrastrutture non in esercizio costituiscano impedimento alla bonifica;

 

  • disciplinare l’intervento pubblico nei siti orfani, ovvero nei siti contaminati rispetto ai quali non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione o, qualora individuato, esso o altro soggetto interessato non abbia provveduto alla bonifica;

 

  • prevedere l’adozione di normativa tecnica, anche di livello regolamentare volta a disciplinare le modalità per la determinazione dei valori di fondo naturale per le varie matrici ambientali interessate;

 

  • inquadrare i sedimenti marini fluviali, lacuali e lagunari nell’ambito delle attività di bonifica nei siti di interesse nazionale;

 

  • razionalizzare le procedure amministrative e il sistema di monitoraggio e controllo definendo ruoli e competenze degli enti coinvolti e prevedendo l’introduzione di misure che ne assicurino l'efficacia, coordinando le previsioni settoriali e prevedendo strumenti per l’eliminazione e/o l’isolamento delle fonti attive di contaminazione in particolar modo nei siti in esercizio;

 

  • garantire la partecipazione del pubblico nella formazione delle decisioni dell’Amministrazione;

 

  • ridefinire i criteri per la individuazione dei siti di interesse nazionale da attribuire alla competenza del MATTM nel caso di contaminazioni storiche o per caso di eventi di straordinaria importanza in ragione dell’elevato rischio sanitario e ambientale connesso;

 

  • prevedere obblighi conformativi della proprietà per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale;

 

  • prevedere obblighi e condizioni per i proprietari delle aree situate all’interno dei siti di interesse nazionale relativamente alla realizzazione delle indagini preliminari necessarie per la acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;

 

  • attribuire al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) le valutazioni tecniche nei siti di interesse nazionale.

 

 

Ecoreati ed ecomafie

(Ecoreati, informativa antimafia corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione contratti pubblici)

In materia di ecoreati, sono disposte modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, sono modificati gli articoli 29, 101 137, 192 255 256 256-bis 259 262 263 265 318-bis 318-ter 318-quater 29 nonies 318-sexies 318-septies.

Per quando riguarda i nuovi inserimenti, si segnalano le seguenti modifiche:

Articolo 29

4. Chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”

5. Si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che, pur in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.”.

Articolo 192

3-bis. Fermo restando il disposto del comma precedente, l’ente proprietario della strada provvede con immediatezza alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti sulla pubblica via ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nello stesso modo procede il Sindaco nel caso di rifiuti abbandonati da ignoti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sugli spazi demaniali marittimi, lacuali e fluviali.”.

 

Articolo 255

“Se la condotta di cui al periodo precedente riguarda rifiuti pericolosi, si applica la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.”.

 

Articolo 256-bis

1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona per colpa la combustione dei rifiuti di cui al primo comma è punito con le pene ivi previste, diminuite da un terzo a due terzi.”;

1-ter. Nei casi di cui ai commi 1 e 1 bis, il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.”;

Articolo 259

3. Anche prima della confisca definitiva, i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dal comma precedente nonché dai commi 1 e 1 bis dell’art. 256 bis possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.”.

 

Sono stabilite disposizioni in materia di obbligo di informativa antimafia per reati di gestione illecita di rifiuti e disastro ambientale e modifica delle attività economiche per le quali sono acquisite la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria. In particolare, sono apportate modifiche al decreto legislativo 159/2011, in particolare in materia di documentazione antimafia.

Per la prevenzione e la repressione di corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione, sono definite attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa:

  • la gestione di impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti, compreso il deposito temporaneo e il recupero dei materiali, di cui al codice ATECO 38;
  • la bonifica dei siti contaminati e risanamento, di cui al codice ATECO 39

Sono disposte modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

In materia di contratti pubblici, è modificato l’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, riguardante le cause di esclusione. Al comma 1 è aggiunta una nuova lettera:

“b) ter: delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis del c.p.;

 

 

Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente

Nell’ambito del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, sono introdotte modifiche alla legge 132/2016 riguardanti: funzioni del sistema nazionale, agenzie per la protezione dell’ambiente, requisiti del direttore generale ISPRA e delle agenzie, livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

 

 

 

 

 

Enti parco e rete natura

(promozione delle attività ambientali, parchi, beni demaniali nelle aree protette, Aree Natura 2000, ispezione dei fondali marini, aree dunali)

Con riferimento agli incentivi alla promozione delle attività ambientali, è stabilito che i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1 gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

  • educazione e formazione ambientale
  • sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
  • escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
  • manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento
  • restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente

L'agevolazione fiscale è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.”

Per il piano del parco, ai fini della tutela degli ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, è stabilito che il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l’organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.

Per quanto riguarda l’utilizzo di beni demaniali nelle aree protette, è stabilito che I beni demaniali statali e regionali presenti nel territorio del parco nazionale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere affidati in uso all’ente gestore dell’area protetta ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente gestore del parco nazionale non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

È disposta la riorganizzazione delle Aree Natura 2000 e delle aree protette esistenti, stabilendo che nei casi in cui uno o più siti della Rete Natura2000 ricadano in parte esternamente ai confini di un'area protetta il perimetro di quest'ultima viene adeguato al fine di ricomprenderne l'intera area entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la riperimetrazione riguardante aree protette nazionali si procede d'intesa con le regioni e le province autonome secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 5 e 6 dell'Art.14 quinquies della Legge 241/1990. Per la riperimetrazione riguardante le aree protette regionali, le regioni e le province autonome garantiscono la partecipazione degli enti locali tramite l'approvazione di protocolli d'intesa.

In materia di ispezione dei fondali marini, è vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l’ammenda da 200.000 euro a 1.200.000 euro.

Per le gestione delle aree dunali, è stabilito che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avvalendosi del supporto scientifico dell'ISPRA, adotta con decreto le linee guida per la gestione sostenibile delle aree dunali.

Le linee guida disciplinano le modalità di gestione per:

  • razionalizzazione dell'utilizzo degli accessi al mare limitandone l'utilizzo indiscriminato e dannoso per l'ecosistema;
  • individuazione, la corretta gestione e la chiusura di varchi che attraversano le dune;
  • piantumazione di specie vegetazionali tipiche della macchia mediterranea che caratterizzano il retroduna;
  • tutela e la gestione della vegetazione psammofila;
  • individuazione di aree di parcheggio non insistenti nell’habitat dunale;
  • posizionamento dei cantieri temporanei per l'espletamento dei lavori di riqualificazione naturalistica e paesaggistica e la limitazione dell'utilizzo di mezzi meccanici;
  • sistemazione di staccionate in legno a protezione del cordone dunale oggetto di una forte pressione balneare estiva;
  • sistemazione di passaggi obbligati attraverso il cordone dunale e all'interno dei boschi di macchia mediterranea;
  • installazione di passerelle in legno sopraelevate e di palizzate in legno nei tratti di costa in cui la duna risulta fortemente compromessa dalle mareggiate e dal ridotto apporto di materiale dal mare

 

 

Fauna selvatica e prelievo venatorio

(Vigilanza venatoria, delitti contro specie protette di fauna e flora)

In materia di vigilanza venatoria, sono apportate modifiche alla legge n. 157/92. In particolare, il comma 1 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:

1. La vigilanza sull’ applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e dei Corpi e dei Servizi di polizia delle Città Metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'art. 1, comma 89º, della legge 56/2014 e dell’art.5 comma 3 della Legge 125/15 composti da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni.

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli artt. 158, 159, 160, 161, 162 comma 2 del D. Lgs. 112/98 e composti, in fase di prima applicazione, da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane che transiterà nei ruoli delle regioni

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

È inserito inoltre un nuovo comma:

1bis. Alle figure di cui al comma 1 lettere a), b) e c) è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai Dirigenti e Responsabili dei Corpi e dei Servizi, nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni, nonché oggetto di riordino, ai sensi del D. Lgs. 112/98 e ss.mm.ii. ed ai sensi della Legge 56/2014. Il personale di cui al comma 1 lettere a), b) e c) può portare durante il servizio e per i compiti di istituto oltre alle armi da caccia di cui all’articolo 13 e armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’articolo 5 comma 5 della legge 7 marzo 1986 n.65.

Sono introdotti delitti contro specie protette di fauna e flora nel Codice penale. In particolare, al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 452-sexies è introdotto il seguente:

“Art. 452-sexies.1. – (Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette). – 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, o ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga uno o più esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 150,000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Se il fatto è commesso su più di tre esemplari, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso su specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace altresì chiunque, a qualunque titolo, utilizzi esemplari appartenenti a specie protette di flora o fauna per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi o detenga derivati da specie protette di flora e fauna.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 della presente legge, per "specie protette" si intendono quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; le specie, indicate come prioritarie, elencate nell'allegato II della direttiva

92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992; le specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nonché quelle elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Qualora i fatti di cui ai commi 1 e 2 coinvolgano le specie elencate negli allegati B e C del citato regolamento (CE) n. 338/97 la multa prevista dal comma 1 è aumentata nel minimo a euro 20.000 e nel massimo a euro 200.000.

5. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, la pena prevista è diminuita da un terzo a due terzi.

6. Qualora i fatti siano commessi al fine di produrre un profitto per sé o per altri, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Le pene di cui ai commi 1 e 2, diminuite della metà, si applicano altresì a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le attività illecite di cui ai medesimi commi.

8. Le pene previste dal comma 1 si applicano altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi o centri di ricerca, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.

9. Nel caso di commissione delle attività illecite di cui al comma 1 è sempre ordinata la confisca degli animali. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o del decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle predette attività; in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è disposta altresì la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato.

10. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione degli esemplari nonché, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione degli esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle citate attività. In caso di sentenza di condanna o di applicazione della della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è disposta altresì la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei prodotti di cui al comma 2 sono a carico del destinatario dei provvedimenti di cui al presente comma.

11. Le lettere a), d) ed f) dell'articolo 1, comma 1, e le lettere a), d) ed f) dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate”.

 

 

 

Governance ambientale – Sogesid Spa e associazioni di protezione ambientale

(Sogesid SpA, servizi ecosistemici, Albo nazionale gestori ambientali, l’unità di misura arboricola negli appalti, mercato volontario forestale del carbonio, tributo sulla posta cartacea non indirizzata, divulgazione delle informazioni sull’utilizzo dei fondi gestiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dei fattori di pressione ambientale)

Per la Sogesid SpA, è disposto il trasferimento all’ all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (INVITALIA S.P.A.)

 

Per i servizi ecosistemici, è stabilita una delega al Governo per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l’eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

 

  • prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

 

  • prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

 

  • prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell’esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

 

  • prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

 

  • coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

 

  • prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

 

  • prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all’adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l’onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

 

  • introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell’Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa; l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell’attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione;

 

  • tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall’articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

 

Per quanto riguarda l’Albo nazionale gestori ambientali, è stabilito, tramite modifica all’articolo 25 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da quindici membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

  • uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente
  • uno dal Ministro della salute
  • uno dal Ministro dell’economia e delle finanze
  • uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  • uno dal Ministro dell’interno
  • tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
  • uno dall’Unione italiana delle camere di commercio
  • due scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate
  • due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori

 

È istituita l’unità di misura arboricola negli appalti tramite l’inserimento di un nuovo articolo nella legge n. 20/2013:

  1. 6 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Comitato.

2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. La misura arboricola è calcolata in sede progettuale e definita nel progetto esecutivo messo a base di gara al fine di garantire il rispetto da parte dell'aggiudicatario delle quote di rimboschimento ivi previste.

3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato."

Con riferimento al mercato volontario forestale del carbonio, è stabilito che le Regioni promuovono sistemi per il riconoscimento ed il pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco

E’ istituito un tributo sulla posta cartacea non indirizzata, in attuazione del principio “chi inquina, paga”, finalizzato a trasferire i costi di gestione dei rifiuti derivanti dall’ invio di posta cartacea pubblicitaria sulla committenza dei prodotti dai quali originano i rifiuti e prevenirne la produzione. Il Tributo fissato nella misura minima di 5 centesimi di euro per ogni copia stampata è dovuto dai committenti del materiale pubblicitario cartaceo ai Comuni nei quali viene effettuata la distribuzione. L’ utilizzo del tributo, per finalità di prevenzione dei rifiuti, è disciplinato dai comuni con apposito regolamento che può prevedere un incremento fino ad un totale di 20 centesimi a copia. Sono escluse le comunicazioni di natura politica ed elettorale.

È stabilita la divulgazione delle informazioni sull’utilizzo dei fondi gestiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare: sul relativo sito internet con cadenza annuale è pubblicato un resoconto di sintesi sull’ utilizzo dei fondi di cui allo stato di previsione, indicando per ciascuno dei fondi e dei capitoli di spesa la cifra totale stanziata, la somma utilizzata e l’eventuale residuo ancora disponibile.

Con riferimento all’impatto dei fattori di pressione ambientale, è stabilito che Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro un anno dall’ approvazione del presente provvedimento, sono stabiliti criteri nazionali per il calcolo degli impatti ambientali cumulativi e sinergici di più fattori di pressione ambientale, sia puntuali che diffusi, su un ambito territoriale noto.

I criteri dovranno tenere in conto almeno dei seguenti aspetti:

  • orografia del territorio
  • caratteristiche dei venti
  • eventualità e frequenza dei fenomeni di inversione termica
  • peculiarità specifiche delle sostanze emesse, quali ad esempio temperatura e pressione di emissione, composizione chimica e possibilità di interazione fra le varie sostanze
  • caratteristiche dei recettori ambientali
  • scala di valori di riferimento per valutare il grado di saturazione ambientale di un territorio;
  • proposta per l’adozione di valori limite, sia per quanto riguarda almeno le combinazioni di sostanze più impattanti, sia per quanto riguarda l’effetto sommatorio dello stesso inquinante proveniente da più fonti di emissione
  • effetti dell’ interazione delle varie mappe di ricaduta delle emissioni da molteplici fonti puntuali presenti in un territorio dato

 

 

 

Transizione ecologica – riduzione sussidi ambientalmente dannosi

(Green Public Procurement, piattaforma nazionale per il contrasto al cambiamento climatico, sussidi ambientalmente dannosi)

In materia di Green Public Procurement, è stabilito che, al fine di garantire la piena attuazione dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 50/20016, nell’obbligatorietà dell’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati sul sito internet http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi, adottati ai sensi del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (PANGPP), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;

b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n.50 del 2106, relativamente ai costi del ciclo di vita;

c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzione tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato

È istituita la Piattaforma nazionale per il contrasto al cambiamento climatico in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i seguenti obiettivi:

-studiare le attuali emissioni in atmosfera nazionali, definire i territori più impattati, gli inquinanti e le cause;

-pianificare la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale che delineino almeno 3 scenari anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine;

-studiare gli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero;

-definire la priorità delle spese da suggerire di escludere dal conteggio nel trattato di Maastricht con priorità alle spese per il risparmio energetico

In materia di sussidi ambientalmente dannosi, si stabilisce che la Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi si adopera alla riduzione per l'anno 2020 nella misura almeno pari al 10% e del 20% per gli anni successivi, sino al loro progressivo annullamento, delle spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221. I relativi importi recuperati sono destinati ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, la diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a bassa impronta di carbonio.

 

 

Danni all’ambiente – risarcimenti

(Definizioni)

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Costituisce danno ambientale:

  • qualsiasi significativo effetto negativo sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie ed habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea
  • qualsiasi azione che incide in modo significativamente negativo sulle acque interne, sulle acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale, anche se svolte in acque internazionali, in relazione allo stato ecologico, chimico o quantitativo o al potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure allo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;
  • qualsiasi contaminazione del terreno provocata dall’introduzione nel suolo, sul suolo e nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente che crei un rischio significativo di effetti nocivi anche indiretti sulla salute umana

Sono definite disposizioni precise su azioni di prevenzione, sospensione del procedimento penale ed estinzione del reato.

 

 

Amianto

(Pene, mappatura georeferenziata, libretto dell’amianto, Registro economico dell’amianto – REA)

 

In materia di pene per illeciti connessi all’utilizzo di amianto, è stabilito che chiunque immette sul mercato, commercializza, estrae, lavora, utilizza, tratta, installa, importa, esporta, produce amianto o prodotti contenenti amianto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro. Le pene sono aumentate nei confronti di chiunque ha contribuito a determinare o ad anticipare in uno o più soggetti l’insorgenza di un mesotelioma. Se taluno dei fatti di cui ai periodi precedenti è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

È pubblicata inoltre la Mappatura georeferenziata dei siti interessati dalla presenza di amianto sulla piattaforma del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET), sono raccolti in via prioritaria dati sensibili per la mappatura delle scuole e degli ospedali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'ufficio per la raccolta di dati sull'amianto (URA).

È istituito il libretto dell’amianto: in caso di compravendita di edifici privati è necessario indicare la presenza di materiale contenente amianto nell'edificio messo in vendita per mezzo del libretto dell'amianto, da allegare al fascicolo del fabbricato.

Sono previste disposizioni in materia di obbligo di bonifica nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro, messa in sicurezza per gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile.

È istituito il Registro economico dell’amianto (REA) presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel REA sono indicati:

  • dati quantitativi e qualitativi dello smaltimento nazionale ed estero dell'amianto e i relativi costi
  • prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto con riferimento alle singole parti della filiera, rimozione, trasporto e smaltimento
  • dati relativi alla gestione degli illeciti nella filiera dell'amianto
  • dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate

 

 

Emissioni ed energie rinnovabili – mobilità sostenibile, efficientamento energetico, inquinamento luminoso

(Piano generale dei trasporti e della logistica , concessionari autostradali, autoconsumo e condivisione di energia, illuminazione pubblica)

È disposta la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica – PGTL, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto stabilito e secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) dell’articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È definito un contributo obbligatorio per le concessionari autostradali: le società concessionarie autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento agli enti locali delle risorse.

In materia di efficientamento energetico degli edifici, sono apportate modifiche all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”. In particolare:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate all’ 80 per cento per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021 in caso si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l’intervento come indicato al punto c), ferme restando riduzioni ed esclusioni previste nei commi citati.

b) Il comma 2-bis è abrogato;

c) Dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente comma:

2-quinquies 1. Nell’ ambito delle verifiche di cui al comma precedente, in caso si opti per la detrazione maggiorata all’80%, Enea può quantificare l’effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all’intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati dei consumi dei 5 anni precedenti l’intervento stesso e cumulando, se del caso, l’energia termica con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva dell’edificio. Enea comunica tempestivamente all’ Agenzia delle Entrate i risultati di tali verifiche, la quale:

nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma dell’energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima dell’intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l’intervento sia superiore all’ 65%, dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1; b) nel caso in cui il risparmio medio annuo conseguito come definito al punto a) sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti l’intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%).

 

In materia di autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili, è stabilito che i clienti finali residenziali, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 21 comma 4 o dall’articolo 22 della Direttiva 2001/2018. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione. L’energia condivisa sarà pari al minimo in ciascun periodo orario tra l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l’uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l’energia elettrica prelevata dall’insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l’energia oggetto di condivisione.

È definito “inquinamento luminoso” l’alternazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno provocata dall’immissione di luce artificiale fuori dalle aree a cui è funzionalmente diretta o con irradiazione orientata al di sopra della linea dell’orizzonte, ovvero in misura superiore ai livelli di illuminazione minimi previsti dalla presente legge e dalle norme di sicurezza o che possa indurre effetti negativi anche temporanei sull’uomo, ovvero alterazioni dell’ambiente, quali, a titolo esemplificativo, fenomeni di mortalità o allontanamento di specie sensibili, perdita di biodiversità, alterazione della composizione delle biocenosi, alterazione degli equilibri ecologici, incremento della frammentazione ambientale, effetti sulla fisiologia e il comportamento di specie animali, effetti sul fotoperiodo sulle piante, perdita di risorse naturali, peggioramento della qualità dell’aria, minore fruibilità della visione del cielo notturno stellato

Sono stabiliti obiettivi di consumo totale e/o pro-capite anno per l’illuminazione pubblica, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del, consumo rilevato nel 2019:

a) entro il 31 Dicembre 2022 un consumo inferiore al 80% o, in alternativa, inferiore al valore di 80 kWh pro-capite,

b) entro il 31 Dicembre 2025 un consumo inferiore al 60% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 60 kWh pro-capite.

c) entro il 31 Dicembre 2028 un consumo inferiore al 40% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 40 kWh pro-capite.

d) entro il 31 Dicembre 2031 un consumo inferiore al 30% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 30 kWh pro-capite.

 

 

Tutela suolo, aria e risorse idriche

(Consumo di suolo, qualità dell’aria, Golfo di Taranto, agricoltura biologica, concessione di acque pubbliche, correttivi agricoli)

È stabilito che il consumo di suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente di impermeabilizzazione reversibile

Per la tutela della qualità dell’aria, sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 155/2010:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: "PM10" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idrogeno solforato (H2S) e di idrocarburi non metanici (NMHC)";

b) all’allegato XI:

alla voce “Biossido di zolfo”, nella seconda riga, il numero “125” è sostituito dal numero “50” e il numero “(1)” è sostituito dalle seguenti: “1 gennaio 2020”;

alla voce "Benzene", nella colonna "Valore limite", il numero “5,0” è sostituito dal numero “1,0”e, nella colonna “Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto", il numero “2010” è sostituito dal numero “2020”;

alla voce "PM10", nella seconda riga, il numero “40” è sostituito dal numero “30” e il numero “(1)” è sostituito dalle seguenti: “1 gennaio 2020”;

alla voce “PM2,5”, in riferimento alla “FASE 2”, il numero “(4)” è sostituito dalle seguenti: “15 μg/m3”;

sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

  • "Idrogeno solforato:

Periodo di mediazione: 24 ore; Valore limite: 150 μg/m3; Periodo di mediazione: 14 giorni; Valore limite: 100μg/m3; Periodo di mediazione: 90 giorni; Valore limite: 20 μg/m3;

  • Idrocarburi non metanici:

Periodo di mediazione: 3 ore; Valore limite: 200 μg/m3"».

 

È istituita l’area marina protetta Golfo di Taranto, che ha scopi di tutela ambientale e copre integralmente lo spazio di mare posto tra le Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, all’interno della linea retta che collega il Capo di Leuca e Punta Alice, vicino a Crotone.

Sono ridefinite le imposte per l’agricoltura biologica: all’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 627, è aggiunto il seguente:

“627-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'Agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce incentivi fiscali per la transizione ecologica dell’agricoltura, attraverso la ridefinizione delle aliquote IVA, alzando l’aliquota per i prodotti fitosanitari dall’attuale 10% al 22% e per i fertilizzanti chimici dall’attuale 4% al 10%, destinando le maggiori entrata ad incentivare il consumo di prodotti da agricoltura biologica fissando per tutti i prodotti certificati l’aliquota IVA al 4%.. dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblic”

In materia di concessione di acque pubbliche, è stabilito che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l’Osservatorio dei cittadini sono individuati i criteri per le concessioni per le acque pubbliche, al fine di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale. Il decreto dovrà:

a) rivedere i criteri delle concessioni, stabilire un aumento del costo concessorio che sia proporzionato uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo dei minimi dei canoni di concessione;

b) stabilire che il costo concessorio sia aggiornato ogni tre anni;

c) prevedere l’obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti prodotti e di comunicarlo alle

Regioni;

d) stabilire un aumento del costo concessorio che sia proporzionato uniforme su tutto il territorio nazionale.

In materia di tracciabilità e controlli su correttivi agricoli, è stabilito che, nelle more dell’ adozione di disposizioni specifiche per garantire la tracciabilità dei correttivi agricoli di cui all’ art. 2, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 75/2010, si applicano le norme di cui all’ articolo 6, comma 3 del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. Con Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela e del mare sono fissate le modalità di analisi degli inquinanti nei correttivi agricoli, con particolare riguardo a:

a) pesticidi, erbicidi e fitofarmaci;

b) metalli pesanti e inquinanti persistenti;

c) antibiotici e residui di farmaci;

d) sostanze perfluoroalchiliche;

Entro sei mesi dall’ approvazione del presente provvedimento il Ministero dell’ Ambiente, anche con il supporto dell’ ISPRA, elabora linee guida per lo spandimento di fanghi e correttivi agricoli, in particolare riguardo alle distanze minime da tenere da abitazioni, ospedali, strutture sportive e scuole, e riguardo all’ anagrafe dei terreni oggetto di spandimenti.

 

 

Economia circolare – rifiuti, obsolescenza programmata, biocarburanti, discariche

(Impronta di carbonio, pneumatici ricostruiti, plastica, obsolescenza programmata, olio di palma, norma transitoria per impianti di compostaggio(

Per l’economia circolare, è stabilito che per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.

Riguardo l’impronta di carbonio dei manufatti , è stabilita la rimodulazione dell’imposta del valore aggiunto: In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delta presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

È istituito un nuovo credito di imposta pneumatici ricostruiti. In particolare, è stabilito che per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all’acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l’acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 61 del TUIR.

 

È introdotto il divieto di produzione commercializzazione di prodotti di plastica monouso e di plastica oxo-degradabile. Dal 3 luglio 2021, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato produrre e commercializzare sul territorio nazionale prodotti di plastica monouso. Per “prodotti di plastica monouso” si intendono prodotti destinati ad essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.

Sono oggetto di divieto i prodotti di plastica monouso costituiti da:

a) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

i) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

ii) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

iii) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

b) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

c) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti per imballaggi in polistirene di cui al primo comma oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto riguarda i requisiti dei prodotti in plastica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell’allegato:

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell’allegato devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

In materia di obsolescenza programmata, sono stabilite verifiche sulla durabilità dei prodotti. Per obsolescenza programmata si intende:

  • l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo;
  • la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo
  • l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge.

Sulla base delle verifiche compiute, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.

Al produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata si applica:

a) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro;

b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

2. La misura delle sanzioni di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume d'affari del produttore.

In materia di biocarburanti e trattamento fiscale dell’olio di palma, a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni: a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

Sono definite norme transitorie per gli impianti di compostaggio: nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente comma attraverso gli opportuni atti di competenza.

 

 

Fiscalità ambientale

(Ecotassa, concessioni demaniali marittime)

Sono stabilite disposizioni in materia di ecotassa: il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa), di cui all’articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilita in 50 euro per tonnellata.

Riguardo la fiscalità in materia di concessioni demaniali marittime, è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020 i canoni per le concessioni balneari, come all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

a) area scoperta: euro 5,20 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

b) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,80 al metro quadrato per la categoria A; euro 7,15 al metro quadrato per la categoria B;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Inoltre si stabiliscono i seguenti canoni relativi agli specchi d’acqua:

a) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

b) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

c) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

d) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alle lettere precedenti.

I canoni, di cui al comma 1, potranno essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e interventi di recupero ambientale delle aree coinvolte.

Il canone minimo per concessioni con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.

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