Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Bozza 18 e 25 febbraio 2020
Bozza testo del 25 Febbraio 2020
MODIFICHE
Articolo 4
È aggiunto il riferimento, prima assente la presenza del Ministero dell’economia e delle finanze all’interno della cabina di regia
Articolo 5
È inserito il Ministro dei trasporti tra i soggetti che predispongono programmi per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
Articolo 7
È eliminato il comma 3-bis aggiunto (nella precedente versione) all’articolo 8 del decreto legislativo 102 2014: che esenta le grandi imprese con consumi inferiori a determinate soglie a dall’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 102 2014.
Articolo 8
È stabilito che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e il sistema idrico assicura che le società di vendita al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.
Articolo 9
Le indicazioni di riferimento per l’aggiornamento relativo a teleriscaldamento e teleraffreddamento sono quelle dell’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal regolamento n. 2019/826/UE (nella versione precedente, le indicazioni di riferimento erano quelle dell’allegato 3 del decreto legislativo 102/2014: tale allegato è abrogato dall’articolo 14 del presente schema di decreto legislativo.
Articolo 13
Sono modificate le sanzioni, che vanno da 1.500 a 10.000 euro (nella versione precedente erano comprese tra 1000 e 10.000 euro)
Articolo 14
L’allegato 3 del decreto legislativo 102 2014 è abrogato (nella versione precedente era modificato)
Articolo 18
È eliminata la disposizione relativa alla periodicità presente nella precedente versione per quanto riguarda i fattori di conversione (Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva)
L’allegato I del decreto legislativo n. 115/2008 è sostituito con un nuovo allegato.
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE
Fonte di energia
|
Kj (NCV) |
Kgep (NCV) |
kWh (NCV) |
1 kg di carbone |
28.500 |
0,676 |
7,917 |
1 kg di carbon fossile |
17.200 – 30.700 |
0,411 – 0,733 |
4,778 – 8, 528 |
1 kg di mattonelle di lignite |
20.000 |
0,478 |
5,556 |
1 kg di lignite nera |
10.500 – 21.00 |
0,251 – 0,502 |
2,917 – 5,833 |
1 kg di lignite |
5.600 – 10.500 |
0,134 – 0,251 |
1,556 – 2,917 |
1 kg di scisti bituminosi |
8.000 – 9.000 |
0,191 – 0,215 |
2,222 – 2,500 |
1 kg di torba |
7.800 – 13.800 |
0,186 – 0,330 |
2,167 – 3,833 |
1 kg di mattonelle di torba |
16.000 – 16.800 |
0,382 – 0,401 |
4,444 – 4,667 |
1 kg di olio pesante residuo |
40.000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg di olio combustibile |
42.300 |
1,010 |
11,750 |
1 kg di carburante (benzina) |
44.000 |
1,051 |
12,222 |
1 kg di paraffina |
40.000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg di GPL |
46.000 |
1,099 |
12,778 |
1 kg di gas naturale (1) |
47.200 |
1,126 |
13,10 |
1 kg di GNL |
45.190 |
1,079 |
12,553 |
1 kg di legname (umidità 25%) (2) |
13.800 |
0,330 |
3,833 |
1 kg di pellet/mattoni di legno |
16.800 |
0,401 |
4,667 |
1 kg di rifiuti |
7.400 – 10.700 |
0,177 – 0,256 |
2,056 – 2,972 |
1 MJ di calore derivato |
1.000 |
0,024 |
0,278 |
1 kW di energia elettrica |
3.600 |
0,086 (***) |
1 (3) |
Fonte: Eurostat.
- 93% metano
- Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato
- Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom- up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2, 1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sula base di idonea motivazione. A tale riguardo si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.
(***) il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al fine di tenere conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Sintesi in base alla Bozza del 18 Febbraio 2020)
La direttiva (UE)2018/2002 stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze. La presente direttiva stabilisce norme idonee a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.
La direttiva si inserisce nella strategia europea per l’ambiente e per il clima. La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, “Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici”.
Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia ha ricadute positive in termini di qualità dell'aria e salute pubblica, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il miglioramento della sicurezza energetica riduce la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuisce i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorre ad alleviare la povertà energetica e determina un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dall'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( 4 ) («accordo di Parigi»), che impegna a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C.
Lo schema di decreto legislativo modifica la normativa nazionale in materia per dare attuazione alle disposizioni della direttiva. A tal fine sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”
Contenuto
- Finalità (articolo 1)
- Definizioni (articolo 2)
- Obiettivo nazionale di risparmio energetico (articolo 3)
- Promozione dell’efficienza energetica degli edifici (articolo 4)
- Prestazioni energetiche degli immobili della Pubblica Amministrazione (articolo 5)
- Regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 6)
- Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia (articolo 7)
- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (articolo 8)
- Promozione dell’efficienza per riscaldamento e raffreddamento (articolo 9)
- Regimi di qualificazione, accreditamento, certificazione (articolo 10)
- Informazione e formazione (articolo 11)
- Fondo nazionale per l’efficienza energetica (articolo 12)
- Sanzioni (articolo 13)
- Potenziale dell’efficienza per calore e raffreddamento (articolo 14)
- Analisi costi-benefici (articolo 15)
- Efficienza energetica per gestori sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione (articolo 16)
- Informazioni fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda uso domestico (articolo 17)
- Fattori di conversione (articolo 18)
Finalità
È inserito nel decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento della direttiva2012/27/UE sull’efficienza energetica, un periodo con il quale si definisce la massima priorità sul tema e si stabilisce il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto”.
Definizioni
È aggiornata la definizione di “esperto in gestione dell’energia - EGE”, integrando in tale figura anche quella di auditor energetico al fine di chiarire l’identificazione dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici.
È ampliato il parametro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell’ambito del programma PREPAC.
Obiettivo nazionale di risparmio energetico
Sono integrati nella normativa nazionale gli obiettivi definiti a livello comunitario. La direttiva (UE) 2018/2002 mira al conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.
Promozione dell’efficienza energetica degli edifici
Sono eliminate le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita alla direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici.
È stabilita, inoltre, la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Cabina di regia per l’efficienza energetica.
Prestazioni energetiche degli immobili della Pubblica Amministrazione
Sono definite disposizioni sul programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC) al fine di semplificare le procedure relative alla realizzazione del PREPAC, e garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero della Difesa.
È stabilito che possono essere emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento di determinate fattispecie di proprietà pubblica.
È prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione.
È, infine, rifinanziato il Programma per il 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Regime obbligatorio di efficienza energetica
Sono integrati nella normativa nazionale gli obietti stabili dalla direttiva per il periodo 2021-2030. In particolare, rilevano le disposizioni per l’aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico.
La relazione di cui all’articolo 7 della direttiva, trasmessa in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce le misure di promozione dell’efficienza energetica poste in essere per il conseguimento del risparmio obbligatorio di cui all’articolo 7 della direttiva:
- schema d’obbligo dei certificati bianchi
- detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente
- conto termico
- fondo nazionale per l’efficienza energetica (FNEE)
- piano impresa 4.0
- programma per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)
- programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027
- piano nazionale di informazione e formazione per l’efficienza energetica (PIF)
- misure per mobilità sostenibile quali: rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale, interventi di shift modale nel trasporto merci
La direttiva stabilisce che gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:
- nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;
- nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico annuo finale medio realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.
La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020.
Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente alla lettera b), per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.
Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmio energetico cumulativo prescritto nell'uso finale.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
È aggiornata la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tali misure sono finanziate tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di C02 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Sono introdotte stabilite disposizioni per introdurre le previsioni della direttiva EED II e a superare la procedura di infrazione pendente sull'Italia in materia di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali.
Promozione dell’efficienza per riscaldamento e raffreddamento
È previsto l’aggiornamento periodico dell’analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.
Regimi di qualificazione, accreditamento, certificazione
Contiene disposizioni in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia, e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico.
Informazione e formazione
Al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica, è istituito il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la cui realizzazione è attribuita all'ENEA previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale misura è finanziata tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di C02 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.
Fondo nazionale per l’efficienza energetica
È previsto il potenziamento del fondo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti e prevedendo la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto. A tal fine, tra l’altro, è previsto il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina attuativa del fondo. Inoltre è prevista la valorizzazione dei dati raccolti dalle diagnosi energetiche.
Sanzioni
È stabilito che le sanzioni sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, diffida il trasgressore ad eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro."
Potenziale dell’efficienza per calore e raffreddamento
Al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell’efficienza per il calore e il raffreddamento, è modificato l’allegato 3 del decreto legislativo n. 102/2014, che è composto dalle seguenti parti:
- Parte I: Panoramica del riscaldamento e del raffreddamento
- Parte II: obiettivi, strategie e misure politiche
- Parte III: analisi del potenziale economico dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
- Parte IV: nuove potenziali strategie e misure politiche
Analisi costi-benefici
È modificato l’allegato 4 del decreto legislativo n. 102/2014 per l’adeguamento alle disposizioni della direttiva. In particolare è abrogata la parte “principi generali dell’analisi costi-benefici”.
Efficienza energetica per gestori sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione
È modificato l’allegato 7 del decreto legislativo n. 102/2014 in materia di requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione di distribuzione per integrare le disposizioni della direttiva.
Informazioni fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda uso domestico
È modificato l’allegato 9 del decreto legislativo n. 102/2014 per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.
L’allegato contiene disposizioni in materia di:
- fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore
- frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo
- informazioni minime in fattura
Fattori di conversione
Integra l’allegato I del decreto legislativo 115/2008 con il seguente punto:
- fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom- up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2, 1 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva.