Lavoratori autonomi e subordinati, pubblicata Risoluzione in GU UE.

Lavoratori autonomi e subordinati, pubblicata Risoluzione in GU UE

Raccomandazione del Consiglio dell’8 novembre 2019 sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi – pubblicata sulla GU UE del 15.11.2019 ed in cui si riporta quanto segue:

Copertura effettiva

  1. Si raccomanda agli Stati membri di garantire una copertura effettiva a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro, e ai lavoratori autonomi, alle condizioni di cui al punto 8, preservando nel contempo la sostenibilità del sistema e attuando misure di salvaguardia che permettano di evitare gli abusi. A tal fine:
  1. le norme che disciplinano i contributi (ad esempio per quanto riguarda periodi contributivi e periodi lavorativi minimi) e i diritti a prestazioni (ad esempio in relazione a periodi di attesa, criteri di calcolo e durata dei diritti a prestazioni) non dovrebbero ostacolare la possibilità di maturare o esercitare i diritti alle prestazioni a causa del tipo di rapporto di lavoro o della condizione lavorativa;
  2. le differenze tra le norme che disciplinano i sistemi di protezione sociale in relazione a condizioni lavorative o tipi di rapporti di lavoro dovrebbero essere proporzionate e rispecchiare la specifica situazione dei beneficiari.

 

  1. Si raccomanda agli Stati membri di garantire, conformemente alle circostanze nazionali, che i diritti a prestazioni - siano essi acquisiti mediante sistemi obbligatori o volontari - possano essere preservati, accumulati e/o trasferiti in tutti i tipi di lavoro subordinato e autonomo e in tutti i settori economici, nel corso dell’intera vita lavorativa di una persona o durante un determinato periodo di riferimento e da un sistema all’altro all’interno di un determinato settore di protezione sociale.

Adeguatezza

  1. Al verificarsi di un rischio assicurato dai sistemi di protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, si raccomanda agli Stati membri di garantire che tali sistemi offrano ai loro membri un livello di protezione adeguato, in maniera tempestiva e conformemente alle circostanze di ciascun paese, che consenta di mantenere un tenore di vita dignitoso e fornisca un reddito sostitutivo appropriato, proteggendo costantemente tali membri dalla povertà. Nel valutare l’adeguatezza, si deve prendere in considerazione il sistema di protezione sociale dello Stato membro nel suo complesso.
  2. Si raccomanda agli Stati membri di garantire che i contributi al sistema di protezione sociale siano proporzionati alle capacità contributive dei lavoratori subordinati e autonomi.
  3. Alla luce delle circostanze nazionali e ove opportuno, si raccomanda agli Stati membri di garantire l’applicazione di esenzioni o di riduzioni dei contributi sociali previsti dalla normativa nazionale, compresi quelli per i gruppi a basso reddito, a tutti i tipi di rapporto di lavoro e di condizione lavorativa.
  4. Si raccomanda agli Stati membri di garantire che il calcolo dei contributi e dei diritti a prestazioni di protezione sociale per i lavoratori autonomi si fondi su una valutazione obiettiva e trasparente delle loro fonti di reddito che tenga conto delle fluttuazioni delle loro entrate e rifletta i loro guadagni effettivi.

Trasparenza

  1. Si raccomanda agli Stati membri di garantire la trasparenza delle condizioni e delle regole relative a tutti i sistemi di protezione sociale e assicurare che le persone abbiano accesso in modo gratuito a informazioni aggiornate, complete, accessibili, di facile lettura e chiaramente comprensibili in merito ai loro diritti ed obblighi individuali
  2. Si raccomanda agli Stati membri di semplificare, ove necessario, gli adempimenti amministrativi dei sistemi di protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi e per i datori di lavoro, in particolare per le microimprese e per le piccole e medie imprese.

Attuazione, informazione e valutazione

  1. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare per migliorare la portata e la pertinenza della raccolta di dati a livello dell’Unione sulla forza lavoro e sull’accesso alla protezione sociale, con l’obiettivo di disporre di informazioni rilevanti per l’elaborazione delle politiche in materia di protezione sociale in relazione alle nuove forme di lavoro. In tale contesto si raccomanda agli Stati membri di raccogliere e pubblicare, ove possibile, statistiche nazionali affidabili sull’accesso alle diverse forme di protezione sociale, ad esempio, suddivise in base alla condizione lavorativa (lavoratori autonomi/subordinati), al tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo parziale o pieno, forme di lavoro nuove o standard), al sesso e all’età entro il 15 novembre 2021.
  2. Entro il 15 novembre 2020, la Commissione, congiuntamente con il comitato per la protezione sociale, dovrebbe stabilire un quadro di monitoraggio e sviluppare indicatori comuni concordati, sia qualitativi sia quantitativi, per valutare l’attuazione della presente raccomandazione, che consentano la revisione.
  3. Si raccomanda agli Stati membri di attuare i principi enunciati nella presente raccomandazione appena possibile e presentare un piano per fornire informazioni sulle corrispondenti misure da adottare a livello nazionale entro il 15 maggio 2021. I progressi compiuti nell’attuazione di tali piani dovrebbero essere discussi nel contesto degli strumenti multilaterali di sorveglianza in linea con il semestre europeo e con il metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e l’inclusione sociale.
  4. La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione, in collaborazione con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori di interessi coinvolti, tenendo conto anche dell’impatto sulle PMI, e riferire al Consiglio entro il 15 novembre 2022. In base ai risultati della revisione, la Commissione può considerare la possibilità di presentare ulteriori proposte.
  5. La Commissione dovrebbe garantire che l’attuazione della presente raccomandazione sia sostenuta mediante azioni finanziate dai pertinenti programmi dell’Unione.
  6. La Commissione dovrebbe agevolare l’apprendimento reciproco e lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri e con i portatori di interessi.

 

Contenuto pubblico