Trasporto marittimo, esame alla Corte di Giustizia Ue

Trasporto marittimo, esame alla Corte di Giustizia Ue

Corte di Giustizia Ue mercoledì 23.1.2019 – ha esaminato Causa C‑387/17 Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA su trasporto marittimo, per il documento cliccare qui

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210173&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9868671

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

  1. Sovvenzioni concesse a un’impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.
  2. L’articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell’obbligo di previa notifica stabilito dall’articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un’azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d’imporre al ricorrente, mediante un’applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento.

 

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