Autostrade per l’Italia SpA e Pedaggi, sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Autostrade per l’Italia SpA e Pedaggi, sentenza della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia Ue, mercoledì 15 settembre, ha esaminato la Sentenza T-24/19, che contiene i seguenti Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo per ognuno dei due casi distinti degli asseriti aiuti di Stato.

  1. Primo motivo, relativo al caso SA.49336 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/15892 , nonostante l’esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un gestore italiano di autostrade a pedaggio (Autostrade per l’Italia SpA). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.
  2. Secondo motivo, relativo al caso SA.49335 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589 , nonostante l’esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un secondo gestore italiano di autostrade a pedaggio (Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

Link al Documento dopo l’esame: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246002&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6886536

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

  1. Non vi è più luogo a statuire sul ricorso proposto dalla INC SpA e dalla Consorzio Stabile Sis SCpA.
  2. La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla INC e dalla Consorzio Stabile Sis.
  3. La INC e la Consorzio Stabile Sis sopporteranno la metà delle proprie spese.
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