BOZZA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 del 29 ottobre 2019. A cura del Dott. Rocco Orefice
BOZZA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 del 29 ottobre 2019.
A cura del Dott. Rocco Orefice
Si segnalano di seguito gli articoli di maggior interesse.
Art. 3 (Deducibilità IMU) - L’articolo in questione modifica l’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nello specifico, si prevede che: “Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento.”
Art. 4 (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato) - Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
L’aliquota passa dal 15 per cento” al 12,5 per cento.
Art. 9 (Edilizia sanitaria) - In materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.
L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 555, dalla legge 30 dicembre 2018, n.145. 2.
Art.10 (Sblocca Italia) - Modifiche all’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
In particolare, si prevede la proroga dei termini stabiliti dal comma 3-bis per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa motivata istanza presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle stazioni appaltanti, che devono allegare il cronoprogramma aggiornato delle fasi attuative dell’intervento.
Art. 11 (Green new deal) - Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l’anno 2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.
Il fine è sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
Si segnala, inoltre, che la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green [o Sustainable]. Le suddette emissioni di titoli di Stato Green [o Sustainable] saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal Bilancio dello Stato.
Ai fini dell’emissione dei titoli di Stato Green è istituito un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art.12 (Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale) - Il Fondo in questione è aumentato da 1.425 milioni a 1.650 milioni e da 1.775 milioni a 3.175 milioni (articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.145).
Art. 16 (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia) - Proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per le spese sostenute “sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020” (Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).
Art. 18 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali) - Modifiche all’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, anche per il 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Inoltre, per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento.
Art. 19 (Iper ammortamento beni materiali tecnologici) - Allo scopo di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
Alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, compresi nell’elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10 per cento delle spese di cui al comma 3 sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Viene specificato, infine, che il credito d’imposta di cui al comma 7, riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2021 in tre quote annuali di pari importo.
Art. 20 (Super ammortamento) - Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.
Art. 22 (Proroga del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) - Proroga dal 31 dicembre 201 al 31 dicembre 2020 (articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).
Art. 23 (Bonus facciate) - Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento (articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90).
Art. 28 (Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) -
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2020,
Pertanto, è stanziato su apposito fondo l’importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.
Art. 43 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito) - A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa (articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 132).
Art. 45 (Misure in materia di editoria) - A decorrere dall’anno 2020, alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino all’80 per cento della spesa sostenuta entro l’anno precedente. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Art. 52 (Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana) - Negli anni dal 2020 al 2030,è promosso il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio - economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo.
Di conseguenza, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’Alta Commissione composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani; d) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Per l'attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro.
Art. 53 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie) - È abolita dal 1° settembre 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure di cui all’articolo 1, comma 516 lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lettera p-bis) della citata disposizione normativa.
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Art. 56 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica) - Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
1. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha Halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Art. 57 (Interventi a favore dell’agricoltura) - Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I mutui di cui al comma 2 sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Di conseguenza, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020.
Inoltre, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo del Made in Italy con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.
Art. 66 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) - 1. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
a decorrere dall’anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.
A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al comma 1 non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016-2017-2018.
Gli enti e organismi di cui al comma 1, ivi comprese le autorità indipendenti versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’Allegato A, incrementato del dieci per cento.
Si segnala, inoltre, che il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Art. (Categorie standardizzabili: obbligo acquisto tramite Consip/centrali di committenza regionali e introduzione nuova categoria merceologica) -
All’articolo 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 si prevedono ora anche gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati.
Art. (Ampliamento strumenti di acquisto e negoziazione di Consip con riferimento ai lavori pubblici) - All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti anche i “lavori pubblici.”
Art. (Concessioni di servizi) - All’articolo 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si prevede che “Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.”
Art. 67 (Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT) - Si prevede la stipula da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), di un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri Data Center definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.
Misure fiscali a tutela di ambiente e salute
Art. 74 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego) -
E’ istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L’imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432.
L’imposta è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 1, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.
Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
Per i MACSI, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale.
Obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 è:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
- è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata l’imposta di cui al comma 1 da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.
L’imposta non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10,00.
Art. 75 (Accise tabacchi) - Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’articolo 39-octies:
1) nel comma 5, nella lettera a), le parole “euro 30”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 35”, nella lettera b) le parole “euro 32” sono sostituite dalle seguenti: ”euro 37”, e nella lettera c) le parole “euro 125” sono sostituite dalle seguenti: “euro 130”;
2) nel comma 6, secondo periodo, le parole “95,22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “96,22 per cento”.
“Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento.”
Art. 76 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo) - Si provvede ad aggiungere nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, un ulteriore articolo:
Art. 62-quinquies (imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)
1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a € 0,005 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
L’imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 39-decies.
È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
Art. 77 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti) - E’ istituita una imposta sul consumo delle bevande analcoliche (bevande edulcorate), ossia i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Obbligato al pagamento dell’imposta è:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a);
b) l’acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b);
c) l’importatore, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera c).
L’imposta di cui al comma 1 è fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.
Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 7, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 5, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 5, lettera b).
Art. 79 (Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - L’imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell’anno solare.
Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un interfaccia digitale utilizzata per gestire:
- i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- le sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le controparti centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i depositari centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w septies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);
f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.”.
Art. 80 (Digitalizzazione delle detrazioni) - Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 86 (Modifiche all’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali) - Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all’1 per cento del costo dei beni; tale misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103 (articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Le quote di ammortamento differenziate sono ammesse in deduzione nei limiti di cui all’ultimo periodo del comma 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Art. 87 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) - ’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un offerta minima di 100 diritti;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto.
Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
Art. 88 (Incremento del prelievo sulle vincite) - A decorrere dal 1 aprile 2020 il prelievo sulle vincite previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera a) e 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è fissato al 15 per cento.
Art. (Unificazione IMU-TASI) - A decorrere dal 2020 (2021), l'imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
L’imposta municipale propria (IMU) si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.
L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (al 0,4 per cento).
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
A decorrere dall’anno 2020 (o 2021) l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. Local tax
Accordo politico dal 2021
Art. X (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) - A decorrere dal 2020, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato “canone” è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti” e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale,
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Art. Y (Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati) - A decorrere dal 1° gennaio 2020 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il canone è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.