Decreto attuativo del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) in materia di definizione dei requisiti di eleggibilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società non quotate (art. 11, co. 1).

Decreto attuativo del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) in materia di definizione dei requisiti di eleggibilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società non quotate (art. 11, co. 1).

Documento visionato il 7 giugno 2019

Il presente decreto legislativo si compone di 6 articoli e regola in maniera organica la disciplina delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche e prevede all'articolo 11, comma 1, che i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza unificata.

L'articolo 1 (Ambito di applicazione e oggetto) individua preliminarmente l'oggetto del decreto, vale a dire i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, e ne definisce l'ambito di applicazione prevedendo che le disposizioni in esso contenute si applichino alle società a controllo pubblico ad esclusione delle società quotate, come definite nel Testo Unico, e delle società controllate dalle stesse.

L'articolo 2 (Requisiti di onorabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo) reca i requisiti di onorabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, disponendo, in particolare, che non possano ricoprire le cariche coloro che siano stati condannati - per alcune fattispecie anche con sentenza non definitiva o in caso di rinvio a giudizio - per una serie di delitti di particolare gravità sotto il profilo dell'etica pubblica o per la commissione dolosa di un danno erariale, per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per non meno di due anni ovvero che siano stati sottoposti a misure cautelari di tipo personale o a misure di prevenzione nell'ambito della legislazione antimafia.

L'articolo 3 (Requisiti di professionalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo) prevede al comma 1, per quanto riguarda gli organi amministrativi, i requisiti di professionalità dei componenti che devono essere scelti fra coloro che abbiano maturato un'esperienza triennale, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, attività di controllo, compiti direttivi, attività professionali, insegnamento universitario, funzioni amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in società comparabili o settori attinenti a quello della società.

L'articolo 4 (Requisiti di autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo) dispone che, per quanto riguarda i requisiti di autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, non possano ricoprire le cariche coloro che ricoprono incarichi di governo di livello nazionale e locale o siano membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali.

L'articolo 5 (Verifica dei requisiti) arreca, al comma 1, che i componenti degli organi amministrativi e di controllo attestino, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e diano immediata comunicazione ai rispettivi organi della perdita, in corso di carica, dei requisiti medesimi. Il comma 2 e il comma 3 attribuiscono agli organi amministrativi e di controllo la verifica la sussistenza dei requisiti dei rispettivi esponenti. Il comma 4 prevede che in caso di amministratore unico le funzioni previste dai commi precedenti siano svolte dall'organo di controllo.

L'articolo 6 (Disposizioni finali) reca la sottoposizione del decreto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e la sua pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sia sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dispone che il decreto trovi applicazione a decorrere dal rinnovo degli organi sociali o in caso di sostituzione dei componenti degli organi societari per i mandati in corso, successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dott. Andrea Zappacosta

 

 

 

 

 

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