Regolamento ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Schema di decreto "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" “Codice dei contratti pubblici”.
Link al parere del Consiglio di Stato
Lo scorso 5 luglio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame, uno dei primi casi applicativi dell’art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016, come modificato nel 2017 e in seguito integrato dalla Legge di Bilancio 2018.
Nello specifico, il provvedimento ha ad oggetto il fondo da destinare ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, e disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dell’incentivo in questione.
Tale schema di regolamento, dunque - composto da 16 articoli - risulta di non poco rilievo, considerato il ruolo che il MIT riveste nel campo dei lavori pubblici, nonché per la necessità di offrire un parametro in previsione dell’adozione di atti simili da parte degli altri Ministeri.
Gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente l’oggetto del regolamento e il relativo ambito di applicazione.
L’art. 3 individua i soggetti destinatari del fondo nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti alle attività elencate all’art. 2, comma 1, nonché nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborano direttamente alle suddette attività, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
L’art. 4 richiama le previsioni dell’art. 113 del codice degli appalti in merito alla costituzione e al finanziamento del fondo per le funzioni tecniche.
L’art. 5 disciplina i criteri di attribuzione degli incarichi.
L’art. 6 indica i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
L’art. 7 disciplina modalità e criteri di ripartizione del fondo, che sono stati oggetto di accordo sindacale: per ogni attività sono state individuate delle forbici di percentuali distinte per “lavori” e “servizi e forniture”. Sarà di competenza della contrattazione integrativa in sede territoriale individuare pertanto le percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell’incentivo.
L’art. 8 disciplina i criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi.
L’art. 9 stabilisce le modalità di pagamento di tali incentivi. Nello specifico, si prevede la riassegnazione alla spesa delle risorse versate sul capitolo di nuova istituzione. La Direzione generale del personale e degli affari generali provvede quindi ad attribuirle alla stazione appaltante mediante apposito piano di riparto.
Si segnala inoltre, che gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita.
L’art. 10 prevede la riduzione dei compensi per incrementi immotivati dei tempi previsti per l’espletamento degli incarichi. È di competenza del soggetto che ha affidato l’incarico accertare la sussistenza di tali circostanze e comunicarlo al personale interessato.
L’art. 11 disciplina le ipotesi di esclusione del compenso, come nel caso di soggetti che violano gli obblighi previsti a loro carico dalla legge, commettano gravi errori o omissioni tali per cui si possa arrecare danno all’Amministrazione interessata.
L’art. 12 disciplina le ipotesi di ricorso a perizia di variante in corso d’opera.
Gli articoli 13 e 14 prevedono norme di salvaguardia e di rinvio.
L’art. 15 prevede la pubblicazione dell’aggiornamento dei dati relativi agli incarichi – contratti affidati, l’importo a base di gara, l’importo dell’incentivo pagato – sul sito istituzionale dell’amministrazione, nonché l’obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali e alle RSU.
L’art. 16, infine, disciplina il periodo transitorio, disponendo l’abrogazione dall’entrata in vigore del regolamento, del d.m. 17 marzo 2008, n. 84.
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Il Consiglio di Stato ha rilevato la mancanza della relazione tecnica, della relazione di AIR, della relazione di ATN e della “bollinatura” da parte della Ragioneria generale dello Stato.
La Sezione, inoltre – considerato che l’art. 113 del Codice prevede l’emanazione di numerosi regolamenti da parte delle diverse amministrazioni pubbliche aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture – ha segnalato la necessità di un ruolo di coordinamento di tali regolamenti da parte della Presidenza del Consiglio e in particolare del suo DAGL.
Ha evidenziato anche la mancanza di una relazione tecnica, ovvero la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato che attesti la mancanza di oneri derivanti dalla applicazione del provvedimento.
In merito alla mancanza della relazione di AIR, il Consiglio di Stato ritiene essere in conformità a quanto previsto all’art. 7, comma 2, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 in virtù del quale “I regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.”
L’incentivo previsto dal regolamento non risulta, secondo il parere della Sezione, particolarmente mutato: da qui la necessità di un confronto con la normativa regolamentare previgente, predisponendo un’approfondita V.I.R.
In tal modo, possono essere messe in rilievo le criticità della normativa previgente e migliorare il quadro nel nuovo testo regolamentare.
La Sezione rileva, altresì, una novità nell’inversione del rapporto fra il regolamento e la fonte di contrattazione collettiva. In particolare, mentre nel sistema precedente al regolamento spettava solo di recepire quanto determinato in sede di contrattazione, il nuovo codice indica il regolamento come presupposto della contrattazione decentrata integrativa, al fine di determinare le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo.
In questo caso, invero, la contrattazione ha preceduto la predisposizione dello schema di regolamento, il quale si limita a recepirne i contenuti.
Pertanto, la Sezione ha chiesto al Ministero chiarimenti sulla mancanza anche della relazione di analisi tecnico-normativa (ATN), la quale avrebbe potuto fornire utili indicazioni circa il percorso logico e procedimentale seguito dall’amministrazione per pervenire alla redazione dello schema sottoposto al parere.
Sulla base di queste considerazioni, la Sezione ha chiesto di rispettare quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio del 20 aprile 2001, recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”.
Ha rilevato che l’art. 2 è ripetitivo di quanto disposto dall’art. 113, comma 2, suggerendo pertanto di eliminare dal testo le disposizioni che appaiono meramente ripetitive delle disposizioni di legge e che potrebbero essere sostituite da richiami alle medesime.
Infine, ritiene superflui l’art. 14 e l’art. 15, comma 3, in quanto i commi 1 e 2 affermano la prevalenza delle fonti primarie sul regolamento e il comma 3 introduce una clausola relativa al monitoraggio ed eventuale revisione del regolamento che andrebbe meglio specificata.
Per tali ragioni, in attesa di una valutazione da parte del MIT circa una eventuale nuova redazione dello schema di regolamento, la Sezione ha rinviato il parere.
A cura del Dott. Rocco Orefice