Camera dei Deputati -2-00565 -Interpellanza chiarimenti in merito al fenomeno delle cosiddette “auto fantasma” e alla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 94-bis del codice della strada. RISPOSTA

Camera dei Deputati -2-00565 -Interpellanza urgente presentata il  10 gennaio 2020.

  I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
da un articolo di stampa del « Corriere della sera» del 18 novembre 2019, si apprende che in Italia circolano circa 96.887 auto intestate a 430 persone, un fenomeno preoccupante anche perché spesso tali soggetti risultano irreperibili;
tali auto definite «fantasma» vengono spesso utilizzate sia per commettere reati, sia dalla criminalità organizzata, nonché per agevolare clandestini ai quali non potrebbero essere vendute o affittate auto;
inoltre, tale sistema è utilizzato anche da coloro che vogliono evitare di pagare parcheggi, pedaggi multe, bollo, assicurazione. Si legge, sempre dall'articolo citato, che in Lombardia una cosiddetta «testa di legno», aveva un debito con l'erario di 700 mila euro, ma risultando nullatenente, lo Stato c'ha rimesso anche le spese di notifica;
l'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (Ania) stima che in Italia circolano 2,8 milioni di veicoli senza copertura assicurativa e tra questi ci siano anche le auto «fantasma». Dall'archivio dati della Motorizzazione civile risulta, infatti, che in Italia più del 10 per cento dei veicoli circola senza un'assicurazione valida;
in caso di incidenti gravi con un veicolo senza assicurazione o nel caso di un cosiddetto pirata della strada, a pagare il risarcimento è il fondo garanzia per le vittime della strada istituito nel 1969 ed attivo dal 1971, che si alimenta tramite un prelievo percentuale sui premi versati dagli automobilisti assicurati. Attualmente il fondo riceve il 2,5 per cento dell'importo dei premi assicurativi pagati alle compagnie;
le indagini per individuare tali soggetti sono molto complesse; nell'articolo citato, si legge che la procura di Milano ha creato, insieme ai carabinieri, una squadra che si avvale dell'esperienza informatica dei vigili di Verona, che facilita la ricerca incrociando le banche dati della motorizzazione e del pubblico registro automobilistico (Pra). Non appena individuano le targhe dei prestanome, chiedono al Pra di emettere un blocco anagrafico per rendere impossibile nuove compravendite. Tale sistema, da febbraio 2018 a oggi ha portato al sequestro di 15.500 mezzi intestati a 112 persone;
l'articolo 15, comma 8-octies, del decreto-legge n. 78 del 2009, apportando modifiche all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, concernente «Norme in materie di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico», ha disposto al comma 7-bis che: «Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente»;
successivamente, con la legge 29 luglio 2010 n. 120, concernente «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» è stato inserito nel codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'articolo 94-bis «Divieto di intestazione fittizia», che vieta immatricolazioni e iscrizioni al Pra «qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo»;
inoltre, il comma 2, del medesimo articolo 94-bis dispone che «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato»;
il medesimo articolo prevedeva per le disposizioni applicative della disciplina menzionata, l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno;
negli ultimi anni tale fenomeno è in costante crescita e dopo nove anni dall'approvazione della legge citata non sono stati ancora emanati i decreti attuativi;
l'Aci nell'ultimo semestre ha segnalato 22.087 codici fiscali di persone da verificare che possiedono 412.500 veicoli, e su ordine delle forze di polizia sono stati radiati 5.886 mezzi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, in questi anni, gli uffici del pubblico registro automobilistico abbiano effettuato le dovute segnalazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009;
quali siano le cause della mancata adozione dei decreti previsti dalla normativa vigente e se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza al fine di provvedere all'emanazione di quest'ultimi per arginare il fenomeno descritto in premessa in costante crescita.
(2-00565)

Camera dei Deputati

Venerdì 10 gennaio 2020

La seduta è cominciata alle 9:40.

Chiarimenti in merito al fenomeno delle cosiddette “auto fantasma” e alla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 94-bis del codice della strada

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Grippa ed altri n. 2-00565 (Vedi l'allegato A). Chiedo al deputato Marco Rizzone se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o se si riservi di intervenire in sede di replica.

MARCO RIZZONE (M5S). Presidente, con questa interpellanza urgente il MoVimento 5 Stelle intende far luce sul crescente, nonché increscioso, fenomeno dell'intestazione fittizia dei veicoli, noto anche al grande pubblico come il fenomeno delle cosiddette “auto fantasma”. Si tratta di una pratica che il codice della strada, ovviamente, vieta, individuando sanzioni applicabili da parte della Polizia stradale in caso di infrazione. Ciononostante, secondo quanto riportato in un articolo del Corriere della Sera del 18 novembre 2019, firmato da Milena Gabanelli e Alessio Ribaudo, in Italia circolerebbero circa 97 mila auto intestate a sole 430 persone, una media di 225 veicoli a intestatario: un fenomeno davvero preoccupante, anche perché, molto spesso, tali proprietari risultano irreperibili o nullatenenti e possono quindi, di fatto, sfuggire alle responsabilità connesse all'intestazione dei veicoli. Per questo motivo tali auto vengono definite appunto “fantasma” e sono impiegate talvolta dalla criminalità organizzata per commettere reati, nonché da clandestini che, proprio per il loro status, non possono acquistare o affittare auto. Ma non pensiamo che il fenomeno riguardi solo malavitosi o stranieri che risiedono illegalmente in Italia: anzi, in molti casi tale sistema è utilizzato da comuni cittadini per evitare di pagare parcheggi, di pagare pedaggi, di pagare multe, bollo e assicurazione. L'ANIA, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, stima che in Italia circolino circa ben 2,8 milioni di veicoli senza copertura assicurativa e tra questi ci sono, ovviamente, anche le auto fantasma. Dall'archivio dei dati della Motorizzazione civile, risulta infatti che in Italia più del 10 per cento dei veicoli circola senza un'assicurazione valida: un dato che è veramente preoccupante, un dato allarmante che ci deve far riflettere. Una situazione che finisce per pesare sulle spalle di chi è onesto e questo non va assolutamente bene.

In caso di incidenti gravi con un veicolo senza assicurazione, o qualora la persona alla guida del veicolo colpevole scappi e non sia identificabile - è il caso dei cosiddetti pirati della strada - a pagare il risarcimento è fortunatamente un fondo, chiamato Fondo di garanzia per le vittime della strada. Tale fondo, istituito nel 1969 e attivo dal 1971, si alimenta tramite un prelievo percentuale sui premi versati dagli automobilisti che sono assicurati, quelli onesti, e attualmente questo fondo riceve il 2,5 per cento dell'importo dei premi assicurativi pagati alle compagnie. Le indagini per individuare gli approfittatori che delinquono sfruttando il meccanismo delle intestazioni fittizie sono purtroppo abbastanza complesse. Nell'articolo citato prima si legge che la procura di Milano ha creato, insieme ai carabinieri, una squadra che si avvale dell'esperienza informatica dei vigili di Verona che facilita la ricerca incrociando i dati delle banche dati della motorizzazione civile e del pubblico registro automobilistico. Non appena si individuano le targhe dei prestanome viene chiesto al PRA di emettere un blocco anagrafico per rendere impossibile nuove compravendite. Tale sistema, da febbraio 2018 a oggi, ha portato al sequestro di 15.500 mezzi intestati a 112 persone.

Andiamo a vedere cosa è previsto sotto il profilo legislativo. L'articolo 15, comma 8-octies del decreto-legge n. 78 del 2009, apportando modifiche all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, concernente norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico, ha disposto, al comma 7-bis, che ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli gli uffici del pubblico registro automobilistico siano tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla regione territorialmente competente. Successivamente, con la legge del 29 luglio 2010, n. 120, concernente disposizioni in materia di sicurezza stradale, è stato inserito nel codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'articolo 94-bis, dal titolo” Divieto di intestazione fittizia”, che vieta immatricolazioni e iscrizioni al PRA qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo 94-bis, si dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio di documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Il medesimo articolo prevedeva per le disposizioni applicative della disciplina menzionata l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno. Cosa è stato fatto? A che punto siamo? A distanza di nove anni dall'approvazione della legge citata, nonostante tale fenomeno sia in costante crescita, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. L'ACI, nell'ultimo semestre, ha segnalato 22.087 codici fiscali di persone da verificare che possiedono 412.500 veicoli, e su ordine delle forze di Polizia sono stati radiati 5.886 mezzi. Fatte tutte queste premesse, chiediamo dunque se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e se in questi anni gli uffici del pubblico registro automobilistico abbiano effettuato le dovute segnalazioni secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009; quali siano le cause della mancata adozione dei decreti previsti dalla normativa vigente e se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza al fine di provvedere all'emanazione di questi ultimi per arginare il fenomeno delle auto fantasma descritto, che costituisce indubbiamente un grave danno per la collettività.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi, ha facoltà di rispondere.

ROBERTO TRAVERSI, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti. Grazie Presidente, e grazie al collega onorevole. In premessa rappresento che l'articolo 94-bis del codice della strada disciplina il divieto di intestazione fittizia di veicoli, definendo sia la fattispecie che le relative sanzioni, ed è quindi pienamente applicabile da parte degli organi di Polizia stradale. Le previste disposizioni di attuazione, infatti, sono volte all'individuazione di situazioni sintomatiche, anche legate all'elevato numero dei veicoli intestati a nome di un medesimo soggetto tale da richiedere una verifica preventiva al rilascio dei documenti di circolazione e all'effettuazione di iscrizioni o trascrizioni nel pubblico registro automobilistico. Ciò premesso, ricordo che dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione costituisce il documento unico di circolazione, contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017. Il fenomeno delle intestazioni fittizie è all'attenzione del Ministero e, nell'ambito dell'implementazione delle procedure telematiche per il rilascio del predetto documento unico, è previsto lo sviluppo di una apposita funzione per sospendere l'esito del rilascio del documento stesso in presenza di fattispecie sintomatiche, in cooperazione applicativa con il sistema informatico di ACI-PRA. Il tavolo tecnico con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, istituito proprio per l'individuazione di dette fattispecie, riprenderà i lavori nel corrente mese di gennaio, per la definitiva condivisione del decreto di cui al comma 4 del citato articolo 94-bis. Aggiungo che con gli stessi Ministeri sono in corso di definizione nuove modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di sequestro e confisca dei veicoli da annotare nel documento unico di circolazione e proprietà. Rappresento inoltre che l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dall'automobilista appositamente individuati dal medesimo Ministero.

Tale disposizione consente la completa informatizzazione delle procedure di rilascio del documento unico, oltre ad una più facile individuazione delle fattispecie sintomatiche di intestazione fittizia dei veicoli, con conseguente inibizione, in attesa dei necessari controlli di Polizia, dell'immatricolazione di ulteriori veicoli a nome di determinati soggetti. Da ultimo evidenzio che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha rappresentato che la Guardia di finanza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7-bis, della legge n. 187 del 1990, riceve dall'ACI-PRA, con cadenza semestrale e mediante un applicativo informatico, la comunicazione dei dati relativi ai soggetti che risultano essere intestatari o ultimi intestatari, in caso di presenza di dichiarazione di perdita di possesso di almeno dieci veicoli, nonché di ulteriori informazioni di dettaglio. I predetti dati sono oggetto di approfondimento a livello centrale da parte del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza e valorizzati con ulteriori elementi conoscitivi disponibili relativi ai soggetti segnalati, per individuare fattori di rischio indicativi della commissione di illeciti economico-finanziari e per effettuare i relativi interventi mirati.

PRESIDENTE. Il deputato Marco Rizzone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

MARCO RIZZONE (M5S). Presidente, ringrazio il sottosegretario e, per suo tramite, il Ministro per la risposta, della quale ci riteniamo soddisfatti. La grave situazione da noi descritta in questa interpellanza urgente, come già detto prima, è stata messa in luce sul Corriere della Sera dai giornalisti Milena Gabanelli e Alessio Ribaudo, che colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente. Quando giornalisti e politici giocano di sponda, facendo entrambi bene il proprio lavoro, tutti ne beneficiano. Siamo altresì soddisfatti nell'apprendere che i vari Ministeri, dei Trasporti, della Giustizia e dell'Interno, stiano lavorando ad un tavolo tecnico con la finalità di individuare a livello operativo soluzioni concrete al problema, così come pure del fatto che ci sia un'attenzione vigile da parte del Ministero dello Sviluppo economico e da parte del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza per monitorare i soggetti segnalati possessori di più veicoli, al fine di ridurre drasticamente il fenomeno che abbiamo segnalato e denunciato in questa interpellanza.

Ci auguriamo, inoltre, che il documento unico di circolazione, entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno e della cui efficacia siamo ottimisti, possa costituire un ulteriore strumento utile per effettuare controlli più rapidi e approfonditi. Concludo con una riflessione. I malviventi che organizzano queste truffe tramite le auto fantasma utilizzano come prestanomi per lo più pensionati, ottantenni, pregiudicati, detenuti, ma anche disoccupati cronici e persone insospettabili in condizioni di povertà, che magari per 30 euro si offrono in rete di fare da prestanomi. Ecco, pensiamo a queste categorie deboli che per arrivare a fine mese diventano facili prede e che finiscono per delinquere. Ecco, politiche volte a ridurre la povertà come il reddito di cittadinanza, che come MoVimento 5 Stelle, come sapete, abbiamo fortemente caldeggiato e introdotto, possono contribuire in maniera concreta ad arginare il fenomeno. Ricordiamocelo!

La seduta è terminata alle 11:10.

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