Camera dei Deputati - 3-01277 - Interrogazione sull' assunzione diretta del comandante della polizia locale disposta dal comune di Milano, eludendo le norme che prevedono l' adozione di procedure concorsualied rischi annunciati da ANAC. RISPOSTA
Camera dei Deputati - 3-01277 - Interrogazione a risposta orale presentata il 3 febbraio 2020.
— Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 11 settembre 2017, il comune di Milano ha proceduto all'assunzione diretta del comandante della polizia locale, eludendo le norme che prevedono in via obbligatoria l'adozione di procedure concorsuali per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, nonché quelle che prevedono requisiti tassativi per occupare detti ruoli;
secondo quanto riportato dalla stampa la persona assunta, dipendente del Ministero dell'interno per i ruoli della Polizia di Stato, non avrebbe posseduto (e non possederebbe tutt'ora) i requisiti minimi per occupare tale ruolo, in quanto l'articolo 40 del regolamento degli uffici e dei servizi del comune interessato prevede che, per l'assunzione di ruoli apicali di dirigenza, i candidati debbano aver maturato un'esperienza dirigenziale pregressa di almeno cinque anni;
il neo comandante della polizia locale, in particolare, all'atto dell'assunzione era dirigente solo da pochi mesi;
la procedura adottata contrasta palesemente con quanto sancito dalla Corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, che con deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV del 5 febbraio 2016 ha stabilito l'illegittimità dei conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative che hanno lo scopo «di contemperare sia l'interesse dell'Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati»;
neanche l'urgenza di provvedere giustifica il mancato avvio di procedure selettive poiché l'amministrazione per non creare forme di discriminazione deve «mettere senza indugio a disposizione dei dirigenti tutti i posti vacanti allorquando si rendano disponibili, riservandosi di effettuare una valutazione ponderata tra coloro che hanno manifestato l'interesse a ricoprirli attraverso la specifica procedura selettiva»;
l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dal canto suo, ha evidenziato che il conferimento di incarichi a tempo determinato comporta precisi rischi, quali la previsione di requisiti di accesso personalizzati, l'insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, in modo da consentire il reclutamento di candidati particolari, l'inosservanza delle norme procedurali in tema di trasparenza ed imparzialità della selezione, nonché la motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali tale da agevolare soggetti particolari, che riguardano certamente anche il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
infine, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che richiama i principi di imparzialità di ordine costituzionale, le selezioni non sono solo obbligatorie, ma devono essere basate su criteri previamente resi noti agli interessati, al fine di garantire che tali valutazioni siano fondate su fatti obiettivi e verificabili ed evitare un contenzioso che rallenti l'azione amministrativa;
da tempo il giudice amministrativo (cfr. T.a.r. Umbria, sezione prima, n. 192 del 30 aprile 2015), considera vincolante in materia, ai fini della legittimità dell'azione pubblica, il ricorso a procedure selettive definite para-concorsuali –:
se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per promuovere, per quanto di competenza, una verifica da parte dell'Ispettorato della funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza pubblica in relazione alle anomalie descritte in premessa.
(3-01277)
Camera dei Deputati
Martedì 4 febbraio 2020
La seduta è cominciata alle 11:00
Iniziative volte a promuovere le verifiche di competenza in relazione al conferimento dell'incarico di comandante della polizia locale del comune di Milano
PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Iezzi n. 3-01277 (Vedi l'allegato A).
La Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha facoltà di rispondere.
FABIANA DADONE, Ministra per la pubblica amministrazione. Grazie, Presidente. Rispondo all'interrogazione con la quale si chiede di valutare l'opportunità di avviare verifiche in ordine a un'asserita elusione, in occasione del conferimento, nel 2017, da parte del comune di Milano dell'incarico di comandante della polizia locale, delle norme che regolano le assunzioni a tempo determinato delle figure dirigenziali.
Anche qui, preliminarmente, evidenzio che non rientra tra le competenze strette del Ministero della funzione pubblica ma in quelle dell'autorità giudiziaria la verifica circa la legittimità degli atti di gestione posti in essere dalle singole amministrazioni. Ciononostante, per riuscire a fornire una risposta, ho provveduto ad attivare l'Ispettorato per la funzione pubblica e a richiedere al Ministero dell'Interno i dati necessari.
A seguito della vacanza della posizione del comandante di polizia locale, verificatasi in modo improvviso nell'estate 2017 in ragione delle dimissioni rassegnate dal suo titolare, il comune di Milano decideva di procedere alla sua copertura anziché mediante procedure selettive, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o nei modi previsti dall'articolo 110 del TUEL, ricorrendo all'istituto del comando.
In particolare, il comune procedeva all'individuazione delle persone cui conferire l'incarico in parola ritenendo applicabili le previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consentono, per motivate esigenze organizzative, di disporre che un dipendente pubblico presti per un periodo non superiore a tre anni la propria attività lavorativa presso una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della posizione, il quale è tenuto solamente a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale (la cosiddetta “assegnazione temporanea”).
Conseguentemente, il comune di Milano, avendo utilizzato un istituto, quello del comando, previsto dalle disposizioni vigenti, ha ritenuto di non dover applicare la procedura prevista dall'articolo 42 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Milano nonché dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Con specifico riguardo alla legittimità della procedura utilizzata anche alla luce degli orientamenti in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, evidenzio che si tratta di verifica che eccede l'ambito di competenza, che rientra tra quelle invece proprie dell'autorità giudiziaria.
A ogni buon conto, rappresento che è stata acquisita dall'Ispettorato della funzione pubblica una nota, a firma del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, protocollo n. 4468 del 16 gennaio 2018, che, per quanto di propria competenza, nel caso di specie non ha rilevato impedimenti all'applicazione dell'istituto del comando.
PRESIDENTE. L'onorevole Iezzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione.
IGOR GIANCARLO IEZZI (LEGA). Innanzitutto, Ministro, mi permetta di ringraziarla, perché questa interrogazione è del maggio 2019 e quindi, insomma, il fatto che lei mi risponda mi fa piacere e dico davvero grazie, anche perché è importante per noi parlamentari ogni tanto ricevere anche qualche risposta. Quindi, il ringraziamento è doveroso.
Non sono soddisfatto della risposta. Perché? Perché stiamo parlando - e credo che lo comprendiamo tutti - di una figura abbastanza delicata, che è quella del comandante della polizia municipale, il capo dei vigili, il capo dei “ghisa”, come diciamo noi a Milano, che proprio per sua natura dovrebbe richiedere delle procedure che non si prestano a nessun tipo di incertezza e di problematicità.
Qui di problemi ce ne sono tanti: non è stato fatto un concorso, non è stato reso pubblico, non è stato previsto che la persona assunta per quel posto avesse un'esperienza da dirigente di cinque anni, come invece deve essere previsto per questo tipo di posti, e la Corte dei conti dice che comunque, anche in caso di urgenza, non si può procedere in maniera così veloce senza coinvolgere con una procedura selettiva pubblica tutti coloro che potrebbero aspirare a quel posto.
Ecco, diciamo che la procedura adottata per scegliere il comandante della polizia locale di Milano lascia parecchi dubbi, anche perché questa vicenda poi si collega ad altre vicende di particolare gravità che stanno succedendo nella città di Milano e che sono relative al capo dei vigili di Milano; capo dei vigili di Milano che lavorava precedentemente nella procura milanese e non è un caso se sui giornali sia finita la storia abbastanza triste di eventuali atteggiamenti di favore che sono stati usati per un parente di un procuratore della procura di Milano durante un incidente che ha visto l'intervento diretto del capo della polizia locale (ed è finito su tutti i giornali). Proprio nei giorni scorsi è arrivata la sentenza che ha, come dire, salvato il precedente capo dei vigili di Milano, che è stato, tra virgolette, indotto al licenziamento e che era stato oggetto di mobbing, ed è arrivata una sentenza che, diciamo, lo ha salvato e lo ha reintrodotto nel suo posto di lavoro.
Tra l'altro, il precedente capo della polizia locale di Milano ha fatto una segnalazione proprio all'Anticorruzione su un atteggiamento non propriamente consono dell'amministrazione comunale in merito alle case popolari del comune di Milano che riguardava anche la polizia locale del comune di Milano, e l'ANAC ha girato, diciamo, il fascicolo alla procura di Brescia, quindi ritenendolo evidentemente sensato e degno di nota.
Insomma, vi è una serie di situazioni che girano attorno alla polizia locale del comune di Milano che richiedono di essere attenzionate e non sto dicendo, ovviamente, che debba farlo lei nella sua qualità di Ministro, però ovviamente tutto parte da questa nomina che noi riteniamo non fatta nei modi con cui dovrebbe essere realizzata e da lì sono discese poi altre situazioni.
Sta succedendo qualcosa di strano e io chiedo che il Governo comunque ponga la sua attenzione, anche perché qui ci sono delle situazioni che riguardano anche i diritti dei cittadini di Milano che non possono essere violati da atteggiamenti dell'amministrazione comunale che, ripeto, non vanno nella direzione giusta e legittima.
La seduta è terminata alle 12:10.