Camera dei Deputati – 4-04401 – Interrogazione sulla disciplina del versamento del contributo unificato nel processo amministrativo.
Camera dei Deputati – 4-04401 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 23 Dicembre 2019.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la disciplina del versamento del contributo unificato nel processo amministrativo prevede la «moltiplicazione» del pagamento del contributo nel caso in cui si impugnino ulteriori atti nel corso del medesimo giudizio, con la proposizione di motivi aggiunti ovvero ricorso incidentale. Perché la domanda di annullamento di un ulteriore atto, seppur per illegittimità derivata, comporta comunque una domanda nuova;
il comma 6-bis-1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, all'ultimo periodo, prevede che «ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducano domande nuove»;
tuttavia, con sentenza del 6 ottobre 2015, C-61/14, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha valutato la norma in questione contrastante con l'articolo 1 della direttiva 89/665 CEE, statuendo che è rimessa al giudice interno la valutazione sulla introduzione di un ulteriore oggetto del giudizio ovvero un ampliamento considerevole di quello oggetto della controversia già pendente, concludendo che in caso negativo lo stesso giudice dovrà «esentare» la parte del versamento;
tale soluzione è rimasta però disattesa, perché il giudice amministrativo ha affermato che non è ammissibile l'impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento del Segretario generale del tribunale amministrativo con il quale si chiede al ricorrente, in un ricorso avverso una procedura di aggiudicazione, d'integrare il pagamento del contributo unificato. Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice tributario, le eventuali contestazioni in ordine all'operato impositivo del predetto organo amministrativo che vanno considerate di natura tributaria (T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, Sez. I, 148/2016);
pertanto, la valutazione sul versamento dell'ulteriore contributo viene svolta dalle segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato e non dal giudice, come prescritto dalla Corte di giustizia;
l'impugnativa di tale provvedimento, in conseguenza della sua natura, è devoluta al giudice tributario;
inoltre, il segretario generale della giustizia amministrativa ha dato indicazioni alle segreterie dei giudici amministrativi, nel senso che: «ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio», e quindi con un sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia;
chiaramente tale modus operandi, ad avviso degli interroganti, svilisce il diritto del ricorrente, anche in termini di accesso alla giustizia e comporta una elusione delle indicazioni della Corte dell'Unione europea;
cosicché la parte che ha diritto alla esenzione deve rivolgersi al giudice tributario nell'ambito di un gravoso ulteriore giudizio;
il giudice tributario, dal canto proprio, ha affermato che: «il comma 6-bis-1. dell'articolo 13, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'ultimo periodo, prevede che “ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducano domande nuove” e non appare corretto e quindi è errato ritenere che “ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore oggetto del giudizio” come si è espressa la Segreteria del TAR (...) citando il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. Infatti (...) la Corte di Giustizia UE, con riferimento alla direttiva 89/665 CEE, ha deciso che il contributo unificato non deve essere corrisposto quando gli oggetti dei motivi aggiunti “non sono effettivamente distinti” o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente» (Commissione tributaria Firenze, Sez. 4, sentenza 1126/2017);
all'attualità l'indirizzo del segretario generale della giustizia amministrativa non risulta agli interroganti essere stato in alcun modo modificato –:
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate. (4-04402)