Camera dei Deputati- 4-04455 – Interrogazione sulla riduzione della quota reddituale della pensione denominata «coefficiente di neutralizzazione» applicata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri (Cnpr).

Camera dei Deputati- 4-04455 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 13 gennaio 2020.

 Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 44 della legge n. 289 del 2002 (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro), ha stabilito, al comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente – già prevista dall'articolo 72, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per i pensionati a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (e gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima) con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni – è estesa anche ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età;

il comma 2 accorda a coloro che hanno già conseguito la pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e che non raggiungevano «quota 95» la facoltà di accedere al regime di totale cumulabilità con una modesta penalizzazione, consistente nella riduzione del 30 per cento della pensione eccedente il trattamento minimo e da applicare al solo primo rateo di pensione;

il comma 7 dell'articolo 44 consente alla Casse professionali di optare per l'applicazione di tali disposizioni;

la Cassa di previdenza dei ragionieri (Cnpr) ha abolito il divieto di cumulo. Ma, con la propria delibera del 6 luglio 2003, ha applicato ai suoi pensionati d'anzianità una riduzione della quota reddituale della pensione denominata «coefficiente di neutralizzazione», consistente in un taglio che:

viene applicato in misura decrescente dal 45,9 per cento del 57° compleanno, fino ad azzerarsi al 65° anno;

non tiene conto della «quota» raggiunta con l'anzianità contributiva, ma solo dell'età del pensionato e quindi si applica anche ai pensionati con oltre 40 anni di contribuzione;

dura tutta la vita;

colpisce l'intera quota reddituale, senza rispettare le quote di pensione maturate prima della delibera del 2003 e cioè senza rispettare il principio del pro rata;

colpisce anche le pensioni minime;

la giurisprudenza, con riguardo al suddetto coefficiente di neutralizzazione aveva espresso giudizi di «illegittimità» per carenza di potere normativo, ossia per la mancanza di una legge, dato che la legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 12, ha autorizzato le Casse professionali ad «adottare provvedimenti di modifica delle prestazioni, ma alla condizione del rispetto del principio del pro rata»;

i ragionieri hanno intentato con successo azioni legali, volte ad ottenere la disapplicazione del coefficiente di neutralizzazione;

l'esito positivo delle suddette azioni legali ha generato il pagamento di rilevanti arretrati, dato che rilevante era anche il taglio di circa la metà della pensione applicato dalla Cassa ragionieri;

di conseguenza, l'Erario ha incassato somme rilevanti per la tassazione di tali arretrati;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 20877 del 21 agosto 2018 ha in seguito rovesciato tale interpretazione, sancendo che la facoltà accordata alle Casse professionali di applicare le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 289 del 2002 nel rispetto dei principi di autonomia è stata tacitamente e legittimamente esercitata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri attraverso l'introduzione del «coefficiente di neutralizzazione»;

la giurisprudenza successiva (Cassazione n. 978/19) ha precisato che il citato comma 7 consente di applicare le disposizioni che consentono la cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, «sotto il profilo della generalizzazione della compatibilità tra pensione di anzianità e prosecuzione dell'attività lavorativa»;

tale orientamento giurisprudenziale comporta la restituzione alla Cassa ragionieri dell'importo corrispondente al coefficiente di neutralizzazione, con la conseguenza che i ragionieri oppure la Cassa – in qualità di sostituto d'imposta – debbano altresì restituire le imposte pagate a suo tempo –:

se intenda adottare iniziative di tipo normativo per evitare l'applicazione del «coefficiente di neutralizzazione» in casi come quelli richiamati in premessa.

(4-04455)

 

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