Camera dei Deputati - 4-04633 – Interrogazione sull’ applicazione dell'Iva nella misura del 22 per cento anche le lezioni per acquisire la patente «A».
Camera dei Deputati - 4-04633 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 4 febbraio 2020.
— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in data 30 gennaio 2020, durante lo svolgimento della manifestazione «Telefisco 2020», l'Agenzia dell'entrate, rispondendo ad un quesito orale, ha affermato che saranno soggette all'imposizione dell'Iva nella misura del 22 per cento anche le lezioni per acquisire la patente «A»
come noto, con circolare 79/E del 02/09/19 cui l'Agenzia – in ottemperanza alla sentenza della Corte europea C-449/17 che ha disposto la non applicabilità dell'esenzione di imposta alle prestazioni didattiche relative al conseguimento delle patenti di categoria B e C1 – aveva dichiarato non esenti tutte le prestazioni rese dalle autoscuole pretendendo finanche l'applicazione retroattiva della norma. Sul punto, è quindi intervenuto l'articolo 32 del decreto-legge «Fiscale» recependo quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17, che ha stabilito che le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non comprendono «l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1»;
la volontà del legislatore appare inequivocabile nel volere evitare ogni possibile effetto retroattivo della nuova richiesta di imposta, circoscrivendo la revoca dell'esenzione alle sole ed esclusive prestazioni esplicitamente indicate nel disposto della sentenza comunitaria, ovvero «le prestazioni di insegnamento alla guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli di categoria B e C1». La norma non lascia spazio ad altre interpretazioni. La stessa natura del dibattito e degli atti parlamentari predisposti sulla materia, in occasione della conversione in legge del decreto fiscale esplicitano in maniera inappellabile l'intendimento perseguito con la modifica della legge istitutiva dell'Iva nel senso sopra richiamato;
è del tutto evidente che siffatta interpretazione estensiva della disposizione normativa da parte dell'amministrazione finanziaria vada a tutto scapito degli allievi delle scuole guida, ma soprattutto provocherà grave nocumento al principio della certezza del diritto e delle più elementari garanzie previste dallo statuto del contribuente;
si evidenzia, sul punto, che la Commissione europea nei mesi passati, aveva evidenziato che è compito dei singoli Stati decidere sull'applicazione dell'Iva alle autoscuole. A sostegno di questa tesi vi sono le dichiarazioni dell'allora commissario Pierre Moscovici, che nel rispondere ad un'interpellanza dell'europarlamentare Mara Bizzotto, ha affermato che «La Commissione europea è a conoscenza del problema Iva patenti in Italia, ha una sua proposta di riforma delle norme in materia di IVA che non include le lezioni di scuola guida tra i beni soggetti ad aliquota Iva, riconosce la piena libertà per gli Stati membri di organizzare la formazione alla guida»;
l'attività della scuola guida dovrebbe, infatti, essere considerata tra quelle riguardanti «l'educazione dell'infanzia o della gioventù» che, se riconosciute dallo Stato, rientrano fra quelle elencate nell'articolo 132, comma 1, della direttiva 2006/112/CE per le quali non sarebbero sottoposte ad Iva –:
quali urgenti iniziative di carattere normativo il Ministro intenda porre in essere al fine della corretta interpretazione della disciplina prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.
(4-04633)