Camera dei Deputati - 4-04664- Interrogazione sul divieto di cumulo della pensione quota 100 con il diritto d'autore e i brevetti.

Camera dei Deputati - 4-04664- Interrogazione a risposta scritta presentata il 7 febbraio 2020.

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» prevede che «La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui»;

la successiva interpretazione di cosa sia effettivamente non cumulabile è stata demandata dunque a una circolare applicativa dell'Inps, la n. 117 del 2019, che, tra l'altro, vieta il cumulo con il diritto d'autore e brevetti, pena l'azzeramento della pensione e il recupero delle somme;

tale interpretazione risulta, a parere dell'interrogante, eccessivamente restrittiva e punitiva e potrebbe perfino contrastare con alcuni orientamenti in materia che, per esempio, assimilano il diritto d'autore al lavoro autonomo occasionale che viene considerato cumulabile ai fini della pensione «quota 100»;

inoltre, dal punto di vista fiscale, in base all'articolo 53, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), i corrispettivi percepiti dall'autore per la cessione di un'opera dell'ingegno sono classificati come redditi di lavoro autonomo, a meno che non siano conseguiti nell'esercizio di un'attività d'impresa. In base alla citata norma, difatti: «Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: [...] b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali»;

data inoltre la rilevanza del tema, appare piuttosto caotico e semplicistico regolamentare il diritto d'autore e il brevetto nell'ambito di una semplice circolare Inps, necessitando la questione, a parere dell'interrogante, di un chiaro intervento normativo –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda acquisire elementi conoscitivi e avviare le verifiche di competenza presso l'Inps al fine di accertare la corretta applicazione della normativa in materia;

quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere per superare le criticità di cui in premessa e, in particolare, per non penalizzare coloro che vorrebbero aderire a «quota 100» in presenza di un brevetto o di un reddito percepito nell'ambito della legge sul diritto d'autore.
(4-04664)

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