Camera dei Deputati - 4-04788 - Interrogazione sulla Sac Società Aeroporto Catania spa e il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione.

Camera dei Deputati - 4-04788 - Interrogazione a risposta scritta presentata il 21 febbraio 2020.

Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la Sac Società Aeroporto Catania spa, è soggetta a direzione e coordinamento da parte della camera di commercio del sud est, la cui sede legale e amministrativa è l'aeroporto di Fontanarossa di Catania e i cui soci sono la camera di commercio del sud est, città metropolitana di Catania, l'Irsap di Palermo, il Libero consorzio comunale di Siracusa e il comune di Catania, quindi interamente pubblica;

la Sac Service s.r.l. è una società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Sac spa con sede legale ed amministrativa all'aeroporto Fontanarossa di Catania;

in data 2 febbraio 2020 la testata giornalistica on-line Sudpress titola «Sac aeroporto di Catania: in 23 mesi consulenze ed incarichi per oltre 614 mila euro all'avv. Francesco Merlino di Acireale (Catania)», dove si legge che la Sac e la Sac Service hanno conferito incarichi diretti, firmati dall'amministratore delegato della Sac Domenico Torrisi, ad un unico avvocato e per un importo complessivo di euro 614.868 nell'arco di tempo febbraio 2018-gennaio 2020;

in data 7 febbraio 2020 la stessa Sudpress titola «SAC aeroporto di Catania: 213 mila euro di compensi in 23 mesi a Salvatore Nicotra di Acireale e non solo»; sembrerebbe che il commercialista Salvatore Nicotra (già assessore e consulente al comune di Acireale ai tempi della giunta del sindaco Roberto Barbagallo, sospeso dopo l'arresto e poi dimesso) e lo studio Drr Nicotra&Sciacca associati, di cui Salvatore Nicotra è rappresentante legale, abbiano ricevuto incarichi diretti sempre a firma dell'amministratore delegato della Sac Domenico Torrisi per un importo di circa 213 mila euro, da febbraio 2018 a gennaio 2020;

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, Testo unico sulle società pubbliche, prevede che «le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»;

l'articolo 19, del decreto legislativo n. 175 del 2016 «gestione del personale» prevede che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riprendendo i princìpi contenuti nell'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, non quotate sui mercati regolamentati, adottino, con propri provvedimenti, «criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità»;

la Corte dei conti ha individuato i presupposti di legittimità che devono essere osservati nell'affidamento degli incarichi esterni: le società controllate prima di procedere all'affidamento di un incarico devono verificare la sussistenza di alcuni presupposti, quali «l'impossibilità di utilizzare risorse interne», «esigenze di funzionalità», «proporzionalità del compenso riconosciuto», «rispetto del principio di trasparenza», «rispetto del principio di imparzialità»;

il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016, pone l'attenzione sul conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione da parte delle società partecipate;

non sono stati pubblicati bandi né avvisi pubblici e gli incarichi sono stati affidati in maniera diretta, di fatto non rispettando i «princìpi di trasparenza», come da normativa vigente e citata e come affermato da alcune deliberazioni della Corte dei conti (in particolare, sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione 15 ottobre 2015, n. 135) –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, alla luce delle criticità evidenziate in premessa, non ritenga di adottare iniziative normative volte a rendere più stringente la procedura di affidamenti di consulenze e collaborazioni da parte delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza esistente.

(4-04788)

 

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