Camera dei Deputati - 4-08059 - Interrogazione sull’esonero contributivo cosiddetto «Decontribuzione Sud» riconosciuto ai datori di lavoro privati.
Camera dei Deputati - 4-08059 - Interrogazione a risposta scritta presentata il 18 gennaio 2021
— Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, per ciascun rapporto di lavoro subordinato la cui sede di lavoro sia situata in regioni connotate da un grave svantaggio economico, un esonero contributivo cosiddetto «Decontribuzione Sud» pari al 30 per cento dei contributi a carico datoriale, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail;
l'Inps, con il Messaggio n. 72 del 12 gennaio 2021, nello stabilire le modalità operative dell'esonero alla somministrazione di lavoro ha specificato, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che «il beneficio in esame non è riconoscibile quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore»;
tale orientamento si discosta diametralmente dai princìpi da sempre affermati in materia, sia dallo stesso Inps, che dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (si vedano le risposte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nn. 23/2016 e 3/2018, le Circolari Inps nn. 99/2016, 40/2018, 57-124/2020) in virtù dei quali le Agenzie per il lavoro (ApL) non beneficiano mai «direttamente» delle misure di incentivo economico/contributivo, ma sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici in capo alle quali va pertanto opportunamente valutato il requisito connesso alla sede di lavoro;
i lavoratori in somministrazione sono assunti dall'ApL con contratto di lavoro subordinato e da questa inviati in missione presso l'azienda utilizzatrice la quale dispone pienamente dell'attività lavorativa da quest'ultimi prestata;
il principio consacrato nella legislazione è che l'incentivo/esonero/sgravio venga solo formalmente richiesto dall'ApL in qualità di datore lavoro, ma che ne benefici sempre e solo l'azienda utilizzatrice che effettivamente fruisce della prestazione lavorativa (articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015);
considerato che l'interpretazione di cui al Messaggio Inps n. 72 del 2021 sta generando confusione e discriminazioni in un difficile mercato del lavoro poiché:
a) nell'applicazione della misura viene obliterato il criterio del luogo di effettivo svolgimento della prestazione (che non può non essere che quello dell'utilizzatore), determinando dunque ipotesi in cui i lavoratori sono «formalmente» assunti da un'agenzia (con sedi al Sud) ma svolgeranno poi l'attività lavorativa in altre aree del Paese, svuotando così di ogni significato la norma di legge;
b) i lavoratori somministrati che prestino l'attività lavorativa in aziende collocate nelle regioni ammesse al beneficio ma dipendenti di agenzie senza sedi nelle aree cosiddette «svantaggiate», non godranno dello sgravio a differenza dei dipendenti «diretti» assunti dalla stessa azienda;
c) si sta configurando il paradosso per il quale presso la medesima azienda utilizzatrice potranno coesistere lavoratori somministrati da diverse ApL alcune delle quali ammesse a beneficiare dello sgravio ed altre no –:
quali iniziative il Governo intenda assumere per correggere quanto prima l'orientamento espresso dall'Inps con il Messaggio n. 72/2021 al fine di evitare inaccettabili distorsioni nell'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, con la conseguenza che, ad esempio, tutti i lavoratori somministrati assunti da Agenzie per il lavoro con sede nel Centro-nord, che svolgono la propria attività professionale in aziende ubicate nelle regioni per cui è prevista la decontribuzione, e segnatamente le regioni del Mezzogiorno, non beneficerebbero dello sgravio fiscale.
(4-08059)