Camera dei Deputati- 5-03105 –Interrogazione sui maggiori costi legati all’apertura di un conto corrente, per i connazionali non residenti. RISPOSTA
Camera dei Deputati- 5-03105 –Interrogazione a risposta in Commissione presentata l’11 novembre 2019.
— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
i costi per aprire un conto corrente per connazionali non residenti non sono uguali a quelli che bisogna sostenere per aprire un conto corrente ordinario. Si sostiene che questo accada per via delle commissioni più alte e dei maggiori controlli fiscali che questa tipologia di conti correnti richiedono;
anche se si ha la cittadinanza italiana e si è regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, per gli italiani non residenti si ha l'obbligo, per effetto del recepimento della normativa comunitaria antiriciclaggio in vigore dal febbraio 2015, di chiudere il conto corrente italiano e trasferire tutte le somme in esso, a patto che tale conto venga aperto presso una banca regolarmente operante in Italia;
la predetta tipologia di rapporto bancario è molto costosa con pesanti limitazioni di operatività: ad esempio, non è concesso il servizio di banca telematica così come sono interdetti altri strumenti di pagamento elettronico, quali quello della carta di credito. Mediamente secondo fonti Abi il costo annuo si aggira intorno ai quattro-cinquecento euro;
molte sono le lamentele pervenute all'interrogante in merito ai citati costi;
pur considerando legittime e assolutamente giuste normative stringenti contro le frodi valutarie e fiscali, si tratta evidentemente di una discriminazione verso una parte di connazionali che spesso per necessità emigra e che, anche per tutelarsi da svalutazioni valutarie o costi di cambio, decide di mantenere i propri risparmi in Italia e magari sostenere un mutuo per pagare una casa acquistata nella Penisola –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga, pur salvaguardando l'assetto delle normativa antiriciclaggio vigente, di adottare iniziative per correggere questa evidente discriminazione economica e nell'accesso al credito, in relazione al verificarsi di determinate condizioni favorevoli e di affidabilità fiscale verso gli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, stante il fatto che conviene al «sistema Paese» avere depositi monetari per una più facile spesa nel Paese di giacenza, per aumentare la raccolta degli istituti di credito, anche in considerazione degli effetti sul gettito fiscale.
(5-03105)
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
Finanze (VI)
INTERROGAZIONI
Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 14.55.
5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Massimo UNGARO (IV), ringrazia il Sottosegretario Baretta ed esprime apprezzamento per il fatto che non sussista alcun obbligo di chiusura dei conti correnti per i cittadini italiani non residenti. Ritiene tuttavia che l'aumento dei costi delle commissioni bancarie, fenomeno diffusosi di recente, vada adeguatamente monitorato.
Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
TESTO DELLA RISPOSTA
In riscontro alle richieste degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si rammenta, preliminarmente, che la legge 18 giugno 2015 n. 95 – che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/107 sugli scambi informativi a fini fiscali e ha ratificato l'Accordo tra USA e Italia finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa del « Foreign Account Tax Compliance Act», (FATCA) – ha introdotto le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti dai soggetti non residenti, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) ai fini fiscali. Il MEF ha emanato il 28 dicembre 2015 un decreto di attuazione.
Pertanto, ai sensi della citata legge, le istituzioni finanziarie (tra cui banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie) all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente, effettuano un'attività di due diligence volta ad acquisire, tra l'altro, dati personali quali il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero di identificazione fiscale (NIF) o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione.
Ciò premesso, entrando nello specifico, si ritiene utile considerare che i conti correnti per non residenti sono un prodotto bancario commercializzato dalle banche nell'esercizio della loro attività d'impresa e che le commissioni bancarie sono stabilite in un regime di libero mercato, e, quindi, sono sottratte ad un controllo di congruità da parte dello Stato.
In ogni caso il collegamento tra l'entità della commissione richiesta per la gestione del conto corrente e la effettuazione di controlli fiscali non può, comunque, essere posto a fondamento della richiesta di commissioni bancarie più alte.
Si precisa, inoltre che, secondo la vigente normativa antiriciclaggio e la relativa normativa secondaria di attuazione, non sussiste alcun obbligo di chiusura di conti correnti per i cittadini italiani non residenti. L'eventuale interruzione del rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (banca o poste italiane) ovvero il rifiuto all'instaurazione del rapporto risulta collegato esclusivamente all'impossibilità oggettiva di effettuare o completare, entro i termini prescritti dalla legge, l'adeguata verifica del cliente.
La seduta termina alle 15.05.