Camera dei Deputati - 5-03522- Interrogazione sull' indennizzo per cessazione attività commerciali in crisi. RISPOSTA

Camera dei Deputati - 5-03522- Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 7 febbraio 2020.

 — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi 283 e 284) la Lega al Governo ha reso strutturale l'indennizzo per cessazione attività commerciali in crisi con decorrenza 1° gennaio 2020;

una circolare restrittiva dell'Inps, la n. 77 del 24 maggio 2019, ha incluso – del tutto arbitrariamente rispetto alla volontà del legislatore, a parere degli interroganti – tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019, di fatto creando una platea di lavoratori cosiddetti «esodati del commercio», ovvero tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con il cosiddetto «decreto crisi aziendali» l'attuale Governo ha riparato a tale situazione; l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, ha esteso l'ambito di applicazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps fornisce indicazioni, chiarendo che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

è allarme adesso tra i commercianti del biennio 2014-2016; in una lettera pubblicata su NotizieOra il 17 gennaio 2020, una lettrice chiede «vorremo fosse data anche a noi la stessa possibilità e cercare di trovare una soluzione e modificare i criteri applicativi, abbiamo pagato per anni i contributi e per anni l'aliquota per l'indennizzo commercianti per accedere a tale diritto sospeso dalla fine del 2016 e riattivato dal 2019 in modo strutturale, quindi è un nostro diritto»;

in altri termini, si verifica ora la situazione paradossale che coloro i quali hanno conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma hanno cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

il «bonus commercianti», si ricorda, è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività –:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare con riguardo a quanto esposto in premessa.
(5-03522)

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 26 febbraio 2020

 

Lavoro pubblico e privato (XI)

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

INTERROGAZIONI  

  La seduta è cominciata alle 10.15.

5-03522 Murelli: Iniziative per l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Elena MURELLI (LEGA), pur ringraziando il Sottosegretario, sottolinea la necessità di farsi carico anche dei commercianti che hanno cessato la propria attività nel periodo 2014-2016, ma, pur avendo versato il relativo contributo, non hanno avuto accesso all'indennizzo, in quanto hanno maturato i requisiti pensionistici solo successivamente.

 

5-03522 Murelli: Iniziative per l'ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito del presente atto concernente l'indennizzo per cessazione delle attività commerciali in crisi, occorre preliminarmente fare una premessa.
L'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale, istituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996, costituisce una misura che, nel corso degli anni, è stata riconfermata con successivi interventi legislativi soprattutto in ragione del fatto che la platea di destinatari della norma in parola è rappresentata da tutti quei soggetti che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi che ha investito il Paese.
La vicenda dei lavoratori autonomi, costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è stata oggetto di massima attenzione da parte di questo Governo.
Il Governo, consapevole dell'impatto negativo determinato dallo stato di crisi che ha interessato il Paese, ha reso strutturale, dal primo gennaio 2019, l'indennizzo di cui si discute, e ha, di conseguenza, stabilizzato l'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.
Evidenzio che questo Governo, nel manifestare costante attenzione e sensibilità nei riguardi di una tematica di tale rilevanza e con il fermo proposito di sanare la lacuna legislativa, è intervenuto da ultimo con legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, prevedendo all'articolo 11-ter l'estensione dell'indennizzo alle aziende, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 207/1996, che hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. In tal senso è stata pubblicata anche la circolare dell'Inps n. 4 del 13 gennaio 2020.
Ciò posto, tengo però a precisare, conclusivamente, che il quesito posto dall'On. Interrogante vale senz'altro ad attirare l'attenzione del Governo sul tema, perché, anche questo mi preme qui ribadire, la consapevolezza di aver compiuto un passo significativo non induce certo a rinunciare alla possibilità di compierne di ulteriori, ove si riveli possibile, nella direzione di un ulteriore miglioramento del sistema.
Per completezza, ad ogni modo, sottolineo che gli oneri stimati per la copertura finanziaria del citato articolo 11-ter del decreto-legge 101/2019 non contemplano le cessazioni delle attività commerciali verificatesi antecedentemente al 2017 e che pertanto non è possibile un'estensione automatica della norma.
Va detto, peraltro, che gli interventi legislativi che nel tempo hanno introdotto, e successivamente prorogato, l'indennizzo in esame non hanno mai previsto che quest'ultimo potesse essere erogato per cessazioni prima del periodo di riferimento considerato.

  La seduta è terminata alle 10.25.

 

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