RITIRATA - Camera dei Deputati - 5-03768 – Interrogazione sulla circolare del Ministero dei trasporti n. 1417 /4184(0) del 25 maggio 1990 che limita l' utilizzo di rimorchi.
Camera dei Deputati - 5-03768 – Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 18 marzo 2020.
— Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 61, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che la larghezza massima dei veicoli, ivi compresi i rimorchi, non deve eccedere la larghezza di 2,55 metri;
la circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184(0) del 25 maggio 1990 limita l'utilizzo di rimorchi con larghezza maggiore dell'autocarro ai casi in cui tale autocarro (cat. N) esista anche nella versione autovettura (cat. M) e per il quale sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice in sede di omologazione (articolo 53 t.u.) o in sede di visita di prova (articolo 54 t.u.);
la circolare sopra citata non tiene conto del fatto che negli anni successivi sono stati immessi nel mercato italiano autoveicoli (ad esempio, pick up) che vengono immatricolati esclusivamente come autocarri e per i quali non esiste quindi la versione autovettura. Per questi veicoli l'applicazione della circolare prevede che la larghezza dei rimorchi debba essere pari a quella del veicolo trainante;
inoltre, l'articolo 56, comma 2, del codice della strada prevede le seguenti categorie di rimorchi:
rimorchi per trasporto di persone;
rimorchi per trasporto di cose;
rimorchi per trasporti specifici;
rimorchi ad uso speciale;
caravan, ovvero rimorchi posti a distanza non superiore ad un metro, con speciale carrozzeria e attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
infine, i cosiddetti Tats, rimorchi posti a distanza non superiore a un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre;
non si ravvede pertanto fondamento giuridico nella limitazione che alcune sedi della Motorizzazione hanno posto in sede di aggiornamento della carta di circolazione di un autocarro a seguito di installazione del gancio di traino per i soli rimorchi indicati alle lettere e) e f) del suddetto articolo del codice della strada;
per i veicoli adibiti al servizio di protezione civile impiegati in attività istituzionali la normativa nazionale o regionale dispone diversi regimi speciali, con riferimento, a titolo esemplificativo, all'esenzione dal pagamento del bollo auto ovvero alla previsione della possibilità di utilizzare dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva per l'espletamento di servizi urgenti –:
se ritenga opportuno porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad aggiornare le regole relative al traino dei rimorchi e a chiarire le criticità menzionate in relazione all'interpretazione dell'articolo 61 del codice della strada, tenendo anche conto della necessità di evitare nella pratica l'esclusione di alcune tipologie di rimorchio e di superare restrizioni sulla categoria di veicolo;
se ritenga opportuno, nell'ambito delle iniziative normative di cui sopra, prevedere specifiche deroghe in materia, per veicoli che effettuano servizi di pubblico interesse, quali a titolo semplificativo quelli della protezione civile.
(5-03768)
Interrogazione sulla circolare del Ministero dei trasporti n. 1417 /4184(0) del 25 maggio 1990 che limita l'utilizzo di rimorchi – Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03768 presentata il 18 marzo 2020, ritirata il 26 ottobre 2020.