Camera dei Deputati - 5-04103- Interrogazione sui chiarimenti di Banca d'Italia in merito alle nozioni di «conto corrente» e «conto di pagamento», le quali sono analoghe ma non coincidenti. RISPOSTA
Camera dei Deputati - 5-04103- Interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata il 9 giugno 2020.
— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
Banca d'Italia, con la nota 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che le nozioni di «conto corrente» e «conto di pagamento» sono analoghe ma non coincidenti. Mentre il conto corrente è disciplinato dagli articoli 1852 e successivi del codice civile e dalla connessa disciplina di vigilanza prudenziale, il conto di pagamento (disciplinato dagli articoli 114-sexies e successivi del Tub) contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quello normalmente connesso a un conto corrente bancario;
gli istituti di pagamento e di moneta elettronica possono offrire ai clienti solo conti di pagamento e non conti correnti;
le banche, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 114-octiesdecies del Tub, assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio;
sempre ai sensi del 114-duodecies, gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente, in poste del passivo, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. Le somme di denaro depositate nei conti di pagamento, sono investite in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto, infine, non sono ammesse azioni dei creditori degli istituti di pagamento o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate (banche). Tale «segregazione» delle somme di denaro rientra tra le esclusioni indicate dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 180 del 2015;
dal combinato disposto dalle richiamate normative si evince, quindi, che le somme di denaro depositate nei conti di pagamento rappresentano un patrimonio distinto:
a) non aggredibile dai creditori dell'istituto di pagamento e dai creditori della banca presso la quale eventualmente l'istituto di pagamento apre e mantiene di conti di pagamento a norma dell'articolo 114-octiesdecies TUB;
b) escluso dalle procedure di bail in a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 180 del 2015 –:
se intenda assumere le iniziative di competenza al fine di informare compiutamente i consumatori che le somme di denaro depositate presso i conti di pagamento siano patrimonio distinto sul quale sono escluse procedure di bail in a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 180 del 2015 e sono escluse le azioni dei creditori degli istituti di pagamento e delle banche presso le quali sono stati aperti conti di pagamento.
(5-04103)
Camera dei Deputati
Mercoledì 10 giugno 2020
Finanze (VI)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 15.
Nicola GRIMALDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Ringrazia inoltre l'onorevole interrogante, perché oggi il dibattito sul bail in non è più in prima pagina come un tempo, ma la paura dei risparmiatori rimane e vi è la necessità di riaffermare che i fondi depositati sui conti di pagamento sono tutelati dalle procedure di bail in come anche dalle azioni dei creditori degli istituti di pagamento.
Nicola GRIMALDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta estremamente positiva, auspicando che vi sia una effettiva informazione per i consumatori ed i depositanti, su un tema che rappresenta una battaglia del M5S sin dalla scorsa legislatura.
La seduta termina alle 15.50.
5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento.
TESTO DELLA RISPOSTA
In riferimento alle richieste degli onorevoli interroganti sulla necessità di informativa alla clientela degli Istituti di pagamento – in seguito IP – sulle garanzie per i fondi depositati, è stata interpellata la Banca d'Italia, specificamente competente per materia.
L'Istituto ha precisato preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 114-duodecies, comma 1-bis, TUB, gli IP che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui all'articolo 114-quinquies.1, comma 4, TUB, che richiama l'articolo 114-duodecies TUB, secondo quanto previsto al comma 2; quest'ultimo comma prevede che i fondi costituiscano patrimonio distinto da quello dell'IP, che essi siano protetti in caso di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'IP o della banca presso cui i fondi medesimi sono eventualmente depositati.
Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è escluso dal bail-in, inter alia, «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili»: ai sensi di questa disposizione, i fondi ricevuti da un IP, in quanto protetti in sede concorsuale in base alla disposizione del TUB sopra illustrata, sono esclusi dal bail-in in caso di avvio della risoluzione dell'IP o della banca depositaria.
In base a tali disposizioni, i fondi ricevuti da un IP per la prestazione di servizi di pagamento e sottoposti a tutela sono quindi protetti in caso sia di liquidazione coatta amministrativa, sia di risoluzione dell'IP o della banca depositaria, siano essi registrati o meno in un conto di pagamento.
La Banca d'Italia ha inoltre precisato che questo regime di protezione è previsto anche per le somme ricevute per la prestazione di servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica (IMEL). In particolare, dette somme sono protette in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'IMEL o dell'eventuale banca depositaria e sono escluse dal bail-in in caso di risoluzione dell'IMEL o dell'eventuale banca depositaria (articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015, che esclude dal bail-in le somme dei clienti protette in sede concorsuale).
L'Istituto, con specifico riguardo all'informativa ai consumatori, ha fatto presente che la documentazione precontrattuale e periodica per i conti di pagamento prevista dalla disciplina nazionale è standardizzata a livello europeo e riguarda in maniera esclusiva i costi relativi ai servizi connessi con il conto di pagamento. Eventuali informazioni sulla protezione delle somme depositate presso i conti di pagamento potrebbero essere fornite dai prestatori di servizi di pagamento con appositi documenti pubblicitari o essere oggetto di iniziative di educazione finanziaria.
Sul fronte dell'educazione finanziaria sul Portale di educazione finanziaria (www.economiapertutti.it) è pubblicata una scheda sulla tutela dei depositanti offerta dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) in caso di liquidazione coatta amministrativa.