Camera dei deputati - 5-04832 - Interrogazione sulla larghezza massima dei veicoli, compresi i rimorchi TATS e Caravan. RISPOSTA

Camera dei deputati - 5-04832 - Interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata il 26 ottobre 2020

IX Commissione:

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, stabilisce che la larghezza massima dei veicoli, compresi i rimorchi, non deve eccedere la larghezza di 2,55 metri;

la circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184(0) del 25 maggio 1990 limita l'utilizzo di rimorchi con larghezza maggiore dell'autocarro ai casi in cui questo (cat. N) consentendo il traino dei soli rimorchi TATS e Caravan qualora l'autocarro esista anche nella versione autovettura (cat. M) e per il quale sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice in sede di omologazione (articolo 53 t.u.) o in sede di visita di prova (articolo 54 t.u.);

la circolare citata non tiene conto del fatto che successivamente sono stati immessi nel mercato autoveicoli, come pick up, immatricolati esclusivamente come autocarri e per i quali non esiste la versione autovettura. Per questi la circolare prevede che la larghezza dei rimorchi sia pari a quella del veicolo trainante;

l'articolo 56, comma 2, del codice della strada include rimorchi per trasporto di persone, per trasporto di cose, per trasporti specifici, ad uso speciale, caravan, ovvero rimorchi posti a distanza non superiore ad un metro, con speciale carrozzeria e attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

non si ravvede fondamento giuridico nella limitazione che alcune sedi della Motorizzazione hanno posto in sede di aggiornamento della carta di circolazione di un autocarro a seguito di installazione del gancio di traino per i soli rimorchi indicati alle lettere e) e f) del suddetto articolo del codice della strada;

 per i veicoli adibiti al servizio di protezione civile impiegati in attività istituzionali la normativa nazionale o regionale dispone diversi regimi speciali, con riferimento, a titolo esemplificativo, all'esenzione dal pagamento del bollo auto ovvero alla possibilità di utilizzare dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva per l'espletamento di servizi urgenti –:

quali iniziative intenda adottare per aggiornare le norme relative al traino dei rimorchi al fine di chiarire le criticità menzionate in relazione all'interpretazione dell'articolo 61 del codice della strada, anche al fine di evitare l'esclusione di alcune tipologie di rimorchio e di superare restrizioni sulla categoria di veicolo, prevedendo altresì specifiche deroghe per veicoli che effettuano servizi di pubblico interesse, quali quelli della protezione civile.
(5-04832)

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 27 ottobre 2020

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

  La seduta comincia alle 14.15.

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi.

Maria Chiara GADDA (IV), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maria Chiara GADDA (IV), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo. Ribadisce quindi l'urgenza di un intervento normativo che riguardi le norme del codice della strada ovvero la previsione di specifiche deroghe che consentano agli automezzi utilizzati dalla protezione civile di poter circolare, in considerazione dei delicati compiti che sono chiamati a svolgere. Auspica quindi che tali soluzioni siano adottate tempestivamente, superando le differenti interpretazioni della disciplina vigente da parte dei diversi uffici della Motorizzazione civile.

  La seduta termina alle 14.55.

5-04832 Nobili: Normativa relativa al traino dei rimorchi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla richiesta di riesaminare la normativa nazionale in materia di circolazione di complessi di veicoli costituiti da autoveicolo trattore di categoria N1 e rimorchi di larghezza eccedente quella della motrice, occorre premettere che le prescrizioni per l'omologazione comunitaria dei veicoli di categoria N1 – definiti quali veicoli progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci – non prevedono la possibilità di traino di rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.
In ambito nazionale, al fine di agevolare il traino di taluni rimorchi utilizzati sporadicamente su strada in quanto destinati ad attività ludico-ricreative (caravan e TATS - rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive), ne è stato autorizzato il traino da parte di autovetture e di alcune tipologie di veicoli di categoria N1, anche se i citati rimorchi hanno larghezza superiore a quella del veicolo traente.
Si tratta, in sostanza, di un regime derogatorio alle specifiche norme di settore introdotto dalle seguenti disposizioni nazionali:

decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 recante Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), con il quale al punto 6.2.3 dell'allegato tecnico è prevista la possibilità per il rimorchio (caravan ovvero TATS) di avere una larghezza eccedente di 0,7 metri rispetto all'autovettura trainante (categoria MI);

circolare del Ministero dei trasporti n. 1417/4184 del 25 maggio 1990, che ha consentito anche agli autoveicoli di categoria N1 di poter trainare un caravan o TATS a condizione tuttavia che l'autocarro N1 derivi da una versione già omologata come autovettura, mediante l'ausilio di specchi supplementari.

Tale regime di deroga è limitato allo specifico contesto del traino della particolare tipologia di rimorchi utilizzati per svago e caratterizzati da un utilizzo in genere stagionale ed occasionale e limita, per coerenza di compatibilità dei predetti usi con le destinazioni dei veicoli, il traino da parte dei veicoli della categoria N1, destinati questi ultimi per definizione al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
Tra i veicoli autorizzati al traino di rimorchi di larghezza superiore non sono ricompresi i veicoli denominati commercialmente pick-up che, nati come mezzi da lavoro, hanno assunto nel tempo diverse caratteristiche grazie alla loro versatilità, in ragione dei quali si rende necessaria una modifica del Codice della strada.
A tale fine, unitamente al confronto già in corso in questa Commissione sulle modifiche al Codice della strada, si segnala che è stato anche attivato uno specifico tavolo di confronto con le altre Amministrazioni interessate, in primis il Ministero dell'interno, al fine di verificare gli effetti sulla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale derivante da una siffatta iniziativa.

 

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