Camera dei Deputati – 5-05002 – Interrogazione sulla comunicazione da parte della società veicolo di operazioni di cartolarizzazione Rienza Spv srl dell' avvenuta acquisizione, con la consulenza del Credito fondiario, di tutte le attività della Ubi Banca. RISPOSTA
Camera dei Deputati – 5-05002 – Interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata il 16 Novembre 2020.
— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2017, la società veicolo di operazioni di cartolarizzazione Rienza Spv srl ha comunicato l'avvenuta acquisizione, con la consulenza del Credito fondiario, di tutte le attività, pro soluto ed in blocco, inclusi gli Npl, della Ubi Banca, nonostante sia in attesa di iscrizione nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia;
secondo il quotidiano «La Verità» del 24 settembre 2020, alcune delle suddette attività sarebbero state acquisite da fondazioni anonime di diritto olandese;
dalla visura della camera di commercio di Roma emerge che Rienza Spv srl ha un socio unico, suo proprietario, la Stichting Tuscany fondazione anonima olandese con sede legale ad Amsterdam;
anche altre Spv che effettuano operazioni di cartolarizzazione con la consulenza del Credito fondiario risultano proprietà di anonimi olandesi;
a parere degli interroganti, in base alla vigente normativa, la Consob avrebbe dovuto verificare: i requisiti dei soggetti impegnati nella cartolarizzazione effettuata da Rienza Spv srl con la consulenza del Credito fondiario; gli eventuali rapporti esistenti tra tali soggetti; i soci della Stichting Tuscany; l'origine dei capitali investiti per gli acquisti dei debiti Utp;
sarebbe essenziale, inoltre, conoscere se il Credito fondiario abbia verificato per i debitori della Ubi Banca ceduti pro soluto e in blocco la possibilità, prevista dalla legge fallimentare, di rientro «in bonis», a quanto ammonti il valore residuo dei crediti Ubi ed a quale prezzo questi siano stati ceduti a Rienza Spv srl;
riguardo poi all'intervento di società anonime estere in operazioni di cartolarizzazione occorrerebbe sapere se gli utili derivanti da queste ultime, vengano trasferiti all'estero o rimangano nel nostro Paese per venire regolarmente tassati;
stanti le rilevanti dimensioni delle suddette cartolarizzazioni appare rischioso, a parere degli interroganti, autorizzare, in violazione di norme sulla trasparenza, il coinvolgimento di società di cui non si conoscano i proprietari che potrebbero essere implicati con interessi conflittuali rapportabili agli stessi investimenti ed ai debitori o, peggio, senza il previo controllo di legge che garantisca che i capitali investiti per l'acquisto dei debiti Utp delle banche e ceduti sotto forma di cartolarizzazioni a fondazioni estere non siano capitali provenienti da origini illecite e riutilizzati per questi acquisti con lo scopo di riciclaggio –:
di quali elementi disponga, per quanto di competenza, circa le problematiche riportate in premessa.
(5-05002)
(Presentata il 16 novembre 2020)
CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
Finanze (VI)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 13.30.
5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca.
Stefano FASSINA (LEU) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Stefano FASSINA (LEU) evidenzia di non nutrire dubbi sulla correttezza formale della procedura seguita per la cartolarizzazione
in oggetto. Ritiene invece non siano stati adeguatamente valutati gli aspetti sostanziali dell'operazione, a causa di vuoti normativi che dovrebbero essere colmati al più presto per evitare che si realizzino interventi economici di questa rilevanza senza possibilità di svolgere alcun monitoraggio.
Sottolinea come la possibilità che in operazioni del genere possa essere coinvolta una società che ha come socio unico una fondazione di diritto olandese, la quale presenta caratteristiche tali da non rientrare nella vigilanza della Banca d'Italia, né della CONSOB, sia un serio problema che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione, anche in previsione delle future numerose operazioni di cartolarizzazione che saranno poste in essere in conseguenza della crisi economica in atto.
Si dichiara infine insoddisfatto per la mancata risposta alla questione della verifica, da parte del Credito Fondiario S.p.A., della possibilità per i debitori di UBI Banca, ceduti pro soluto e in blocco, di rientro in bonis.
La seduta termina alle 14.15.
TESTO DELLA RISPOSTA
Si risponde all'interrogazione in riferimento inerente ad operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla Società RIENZA SPV srl.
Al riguardo, sentite anche la Banca d'Italia e la CONSOB, per i rispettivi aspetti di competenza, si rappresenta quanto di seguito esposto.
Preliminarmente si osserva, su un piano meramente astratto, che gli incassi delle operazioni di cartolarizzazioni vanno ad esclusivo beneficio dei portatori delle notes o delle quote emesse e non del veicolo (che resta appunto un mero contenitore e non fa attività di gestione).
È prassi consolidata, proprio per evitare ipotesi di conflitto di interessi, che i veicoli di cartolarizzazione siano di proprietà di «Enti orfani» (ovvero che non abbiano alcun interesse commerciale nelle operazioni sottostanti).
Nello specifico la Banca d'Italia ha evidenziato che, in base alla regolamentazione vigente, non autorizza le operazioni di cartolarizzazione. Dette operazioni prevedono la costituzione di società veicolo di cartolarizzazione ex legge 130/99 (Special Purpose Vehicle – SPV), che costituiscono un'entità giuridica tenuta a garantire la segregazione delle attività sottostanti ai titoli emessi nell'ambito della cartolarizzazione. La compagine sociale degli SPV, per prassi di mercato, può ricondursi anche a Stitching, fondazioni di diritto olandese, senza scopo di lucro che hanno quale unica finalità la detenzione del capitale della SPV.
Le SPV non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, la quale semplicemente tiene e aggiorna un elenco costituito in relazione agli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica degli SPV sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1075/2013 della BCE. La società RIENZA SPV risulta iscritta in tale elenco dal maggio 2017.
Quanto all'operazione riferita dagli interroganti, la Banca d'Italia ha precisato che Rienza SPV – nell'ambito della complessa operazione di risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti – ha acquisito parte dei crediti deteriorati delle banche stesse classificati come Unlikely to Pay, non riconducibili a rapporti di leasing.
Il contratto preliminare firmato nel gennaio 2017 con UBI per la cessione (avvenuta a maggio 2017) delle banche-ponte costituite nell'ambito della citata procedura di risoluzione prevedeva, tra le condizioni, lo scorporo di una rilevante quota di crediti deteriorati dalle banche-ponte stesse.
A tal fine, è stato sottoscritto con Quaestio Capital Management SGR S.p.A., per conto del Fondo Atlante II, un Memorandum of Understanding nel quale sono state definite le caratteristiche essenziali di un'operazione di dismissione dei crediti deteriorati delle banche cedenti, da realizzarsi mediante cessioni di crediti a tre società veicolo per la cartolarizzazione e dei rapporti giuridici a un patrimonio destinato, a tal fine costituiti da Credito Fondiario S.p.A.. I crediti deteriorati oggetto di cessione non sono mai entrati nella disponibilità di UBI, ma sono stati ceduti direttamente dalle banche ponte, tramite contratti sottoscritti dai propri amministratori, alle SPV.
CONSOB, infine, fa presente, per la parte di competenza, che non dispone di informazioni di vigilanza utili ai fini del riscontro dei quesiti posti nell'interrogazione, in quanto Rienza SPV srl non rientra tra gli emittenti vigilati dalla Commissione medesima, non essendo una società con azioni
quotate su mercati regolamentati italiani o europei, né un emittente diffuso.
Inoltre, la società in questione ha un capitale sociale di 10.000 euro e quindi sotto la soglia che obbliga le srl a nominare un revisore legale. Infatti, per la nomina di un organo di controllo nelle srl (sindaci o revisore legale), devono essere superati almeno due dei seguenti parametri:
attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
La Rienza SPV è ampiamente sotto tali soglie.
Per completezza di informazione, CONSOB evidenzia, infine, che UBI Banca ha riportato nel fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 informazioni qualitative e quantitative specifiche sull'operazione di cartolarizzazione citata nell'interrogazione (operazione Rienza SPV srl, pag. 324 e seguenti del fascicolo).