Camera dei deputati - 5-05282 - Interrogazione sul licenziamento del direttore del Parco nazionale del Gargano Maria Villani.
Camera dei deputati - 5-05282 - Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 15 gennaio 2021.
— Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni;
il direttore del Parco nazionale del Gargano Maria Villani, nominata con decreto del Ministro interrogato n. 77 del 7 aprile 2020, con contratto sottoscritto in data 26 maggio 2020, approvato con deliberazione del consiglio direttivo n. 2 del 2020 avente decorrenza dal 1° giugno 2020, in data 7 settembre 2020 ha ricevuto una nota di licenziamento a firma del presidente del parco, per asserito mancato superamento della prova;
la normativa vigente in materia è chiara, ponendo a presidio il fondamentale ruolo di vigilanza riservato al Ministero su tutti gli enti parco nazionale, e in generale, gli enti disciplinati dalla legge quadro. In virtù del principio del contrarius actus, il licenziamento, per essere valido, avrebbe dovuto seguire le stesse forme dell'assunzione;
la Villani ha provveduto, altresì, ad avviare il ricorso per provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile innanzi al tribunale di Foggia. Nel suddetto provvedimento, il giudice osserva: «Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, in virtù della natura della controversia, delle motivazioni del rigetto della domanda e della circostanza che sussistono concreti dubbi circa la legittimità della procedura di licenziamento, anche e soprattutto alla luce della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 7 ottobre 2020, si stima equo ed opportuno disporne la compensazione per intero fra le parti»;
il tribunale di foggia, in funzione del giudice del lavoro, conferma quanto indicato nella nota del Ministero (protocollo n. 79261 del 7 ottobre 2020) e chiarisce che: «Si rileva altresì che lo svolgimento dell'attività dell'ente nell'adozione dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, per mancato superamento del periodo di prova del direttore, viola quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida a questa Amministrazione, in qualità di autorità vigilante, l'esercizio del controllo di legittimità sulle determinazioni di competenza degli organi amministrativi del Parco»;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha invitato l'ente al rigoroso rispetto della legge quadro, sottolineando che l'azione amministrativa dell'ente si connota come elusiva dell'attività di vigilanza;
è del tutto evidente che se il Ministero non esprimesse la propria posizione in materia, quanto ai presupposti e al merito del licenziamento, la vicenda potrebbe dare inizio ad una prassi pericolosa, in termini di legalità;
ad oggi l'esercizio del controllo di legittimità sulle determinazioni di competenza degli organi amministrativi del Parco ad opera del Ministero non risulta ancora adottata;
con la nomina della Villani si pensava che si sarebbe finalmente avviato un percorso rinascita del parco. Con questa decisione si rischia che questo virtuoso percorso possa essere bruscamente interrotto. L'interrogante, come già riportato in una precedente interrogazione 5-04598, auspica che questa decisione non sia stata dettata da una volontà di bloccare ogni tentativo di cambiamento;
si ricorda, a tal proposito, che la Villani, oltre ad essere competente, era una delle poche donne ai vertici amministrativi di un parco italiano. Una vicenda triste che conferma una drammatica realtà: l'Italia non è un Paese per donne –:
se e nel caso in quali tempi si intenda esercitare l'attività di vigilanza e controllo ovvero se vi siano motivi, alla luce di quanto in premessa, che impediscono l'adozione di provvedimenti conseguenti, privando da circa quattro mesi l'ente parco della figura del direttore.