Senato della Repubblica - 1-00294 - Mozione sul regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari e il testo unico ambientale.
Senato della Repubblica - 1-00294 - Mozione presentata l’11 novembre 2020.
- Il Senato,
premesso che:
nella precedente XVII Legislatura, in data 11 febbraio 2013 la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, in sede di esame di atti del Governo (precisamente l'atto n. 529, relatore Alessandri, Gruppo Misto), aveva espresso parere contrario allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante "Disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari", in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
nonostante il parere negativo, il Ministro pro tempore dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, comunemente detto "decreto Clini" (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013 n. 62), contenente il regolamento nelle cui more sono stati definiti i criteri affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessassero di avere la qualifica di rifiuto, nonché il collegato decreto ministeriale 20 marzo 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013, n. 77) che, attuando il regolamento del decreto ministeriale n. 22, modificava l'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (detto testo unico ambientale o anche codice ambientale);
con i due decreti, tuttora in vigore, il Ministro pro tempore ha reso possibile l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani tramite il loro utilizzo come CSS per alimentare i forni di cottura del clinker (la componente principale del cemento) nei cementifici;
il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna in data 20 settembre 2016 ha presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 4044 dal titolo "Abrogazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e del decreto del medesimo Ministro 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2013. Effetti sulle istanze pendenti", per ritornare alla situazione preesistente e quindi per evitare che il CSS potesse essere bruciato negli altoforni dei cementifici. Nella presentazione della proposta di legge è scritto: "L'11 settembre 2013, il Senato della Repubblica approvava la mozione (1-00135, testo 2) a prima firma Morgoni (PD) e il 22 ottobre 2013 la Camera dei deputati approvava la mozione 1-00193, a prima firma Norgi (PD), entrambe riguardanti i CSS. Detti atti di indirizzo, pur riconoscendo il ruolo dei CSS conferiti ai cementifici nel ciclo dei rifiuti, invitavano il Governo ad effettuare ulteriori indagini sugli eventuali rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente legati all'uso dei CSS nei cementifici, nonché di confrontare la situazione italiana con quella degli altri Paesi europei. Inoltre si chiedeva al Governo di prendere le dovute precauzioni per impedire che i cementifici venissero riconvertiti in inceneritori e di definire linee guida per verificare il rispetto dei requisiti ambientali da parte dei cementifici che ricevono i CSS. Nei fatti, l'applicazione del cosiddetto 'decreto Clinì (il più volte citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2013) viene fortemente contestata nei territori interessati. Di recente, una vicenda fortemente sintomatica, si registra la fortissima opposizione di cittadini, movimenti ambientali e forze politiche, alla richiesta presentata dalla società Buzzi Unicem volta all'utilizzo di CSS nell'impianto in funzione nel Comune di Vernasca (in provincia di Piacenza). Alla luce di quanto sopra evidenziato e atteso il quadro di forte incertezza per quanto riguarda le conseguenze - soprattutto in riferimento alla tutela della salute pubblica, non essendo in vigore alcuna specifica normativa che preveda la possibilità di ricorrere alla valutazione d'impatto sanitario (VIS) - derivanti dall'applicazione del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2013, appare ragionevole prevedere l'abrogazione di quest'ultimo, come dispone il presente progetto di legge alle Camere, presentato ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione. Detto progetto prevede, inoltre, l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2013, e dispone altresì che le istanze presentate conformemente alle norme di cui al decreto n. 22 del 2013 ancora pendenti all'entrata in vigore della legge si considerano respinte";
il Consiglio regionale del Veneto in data 11 aprile 2018 ha approvato una mozione che "impegna la Giunta Regionale a farsi parte attiva presso il Governo affinché proceda senza indugio ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche integrative o, se necessario, di modifica del decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n. 22 (...) insistendo affinché sia valutata la revoca, in virtù del principio di precauzione a tutela della salute pubblica, di ogni atto funzionale a consentire la riconversione dei cementifici in inceneritori". Tra le motivazioni che hanno portato all'approvazione della mozione le denunce dei comitati dei cittadini "che hanno evidenziato i riscontri di seri inquinamenti prodotti nelle aree circostanti" alle cementerie;
l'Assemblea legislativa della Regione Marche, in ottemperanza alle priorità sulla gestione dei rifiuti indicate dalla UE con l'ausilio di una raccolta differenziata attenta ed efficace messa in atto, ha stabilito, con la deliberazione n. 103 del 26 giugno 2018, che nel suo territorio sia vietata "la combustione del combustibile solido secondario (CSS) (...) quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico", così dimostrando nei fatti che è possibile con un'adeguata pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti evitare pratiche di produzione ed incenerimento di CSS;
in data 25 agosto 2017 il comitato "La nostra aria della rete rifiuti zero Lombardia" aveva presentato una petizione alla Commissione europea per le petizioni, corredata di 133 firme e 8 allegati contenenti report sugli effetti negativi per l'ambiente e la salute pubblica derivanti dall'uso del CSS nei cementifici, affinché fosse verificato in sede europea se i provvedimenti normativi del decreto Clini rispettassero le direttive in materia di corretta applicazione della qualifica di "fine rifiuto" per il CSS;
la Commissione europea per le petizioni dopo avere svolto in data 18 giugno 2018 una riunione di valutazione dei contenuti della petizione (rif. Petition n. 0813/2017), con l'audizione dei rappresentanti dei cittadini firmatari e della Commissione europea, in data 19 luglio 2018 a firma della presidente Cecilia Wikstrom scriveva quanto segue: "Dall'audizione delle parti interessate e dalle discussioni che ne sono conseguite, è emersa una situazione di criticità per quanto riguarda la presunta violazione da parte dell'Italia della direttiva quadro sui rifiuti per quanto concerne i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto ('end of waste' e combustibili solidi secondari), in relazione ai rifiuti bruciati nei cementifici. Questa situazione comporterebbe una grave minaccia per la salute e la tutela dell'ambiente. La commissione per le petizioni ha chiesto alla Commissione europea di svolgere un'indagine preliminare sui vari aspetti del problema. Durante la su indicata riunione, la Commissione europea ha oralmente sostenuto non sussistere da parte dell'Italia una violazione della legislazione europea in materia di ambiente. Una risposta scritta da parte della Commissione europea ci è nel frattempo pervenuta. Gliene trasmettiamo in allegato una copia, per il momento disponibile solo in inglese; non appena sarà disponibile, Le trasmetteremo la traduzione italiana. Tuttavia, la Commissione per le petizioni ha ritenuto opportuno manifestare sin d'ora perplessità e preoccupazione per la situazione descritta in relazione ai criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto in Italia, decidendo al contempo di chiedere chiarimenti al riguardo al Ministro dell'Ambiente italiano. La commissione per le petizioni proseguirà l'esame non appena le saranno pervenute le informazioni richieste";
alla data attuale i chiarimenti richiesti non sono stati ancora prodotti dal Ministero dell'ambiente alla Commissione europea per le petizioni, dunque contribuendo a mantenere le perplessità e preoccupazioni sulle questioni in esame per le conseguenze nei riguardi della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
considerato che:
in Italia vi è una massiccia presenza di cementifici (sono 50, fonte AITEC, Associazione italiana tecnico economica cemento, aderente a Confindustria), forse il più alto numero di impianti per singolo Paese in Europa, da cui l'elevata domanda di combustibile per l'alimentazione degli altoforni che rende molto allettante la scelta di bruciare i rifiuti, creando un volume di affari molto sostanzioso e nel contempo rendendo assai appetibile il ricorso al CSS quale soluzione ai problemi di gestione dei rifiuti per molte amministrazioni locali;
i cementifici sono installazioni industriali ad alto impatto ambientale ritenute altamente inquinanti (qualunque sia il combustibile utilizzato) ed i limiti per le emissioni di questi impianti sono più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori cosiddetti classici;
in base al rapporto ISDE (International society of doctors for environment) rispetto ad un inceneritore classico un cementificio emette il triplo di anidride carbonica, il triplo di polveri sottili, da 10 a 30 milligrammi al normal metro cubo, il sestuplo di ossidi di azoto, da 200 a 800-1.200 milligrammi al normal metro cubo, il sestuplo di anidride solforosa, da 50 a 300, identica quantità di acido cloridrico (10 milligrammi al normal metro cubo), il settuplo di carbonio organico totale, da 10 a 10-70 milligrammi al normal metro cubo;
sempre in base al rapporto ISDE "la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti", inoltre è stato calcolato che la combustione di una tonnellata di CSS in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 milligrammi nelle emissioni di mercurio, 4,1 milligrammi in quelle di piombo, 1,1 milligrammi in riferimento al cadmio;
in tale contesto di forti emissioni inquinanti assai spesso si accompagna la mancanza o carenza di un efficace sistema integrato di controlli ambientali a livello nazionale propedeutico per l'introduzione, al momento inesistente, di una specifica normativa che preveda la possibilità di ricorrere alla valutazione d'impatto sanitario (VIS) a seguito dell'utilizzo del CSS nei cementifici;
la spinta ad utilizzare CSS per alimentare i forni di cottura dei cementifici disincentiva le amministrazioni locali ad attuare serie politiche e programmi di raccolta differenziata dei rifiuti ed alla loro trasformazione in materia prima seconda, con ciò rallentando e disattendendo l'attuazione delle direttive europee, tra cui la direttiva 96/62/CE, volte a favorire quanto più possibile il riciclo dei rifiuti;
la direttiva stabilisce obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, laddove all'art. 7, in relazione al miglioramento della qualità dell'aria ambiente, vengono stabiliti i seguenti requisiti generali: "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. 2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve: a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo; b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; c) non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite";
il ricorso all'incenerimento dei rifiuti è contrario alla raccomandazione del Parlamento europeo n. A7-0161/2012 del 2012, di rispettare la gerarchia dei rifiuti e di perseguire con determinazione, entro un decennio, la strada dell'abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili in altro modo, esprimendo la chiara volontà di predisporre politiche nei singoli Paesi membri finalizzate alla transizione dal concetto di rifiuto a quello di risorsa, attraverso una riduzione della quantità di rifiuti prodotti e tecnologie di riutilizzo della materia attraverso trattamenti a freddo in luogo del loro incenerimento;
numerose esperienze a livello nazionale, ad esempio quanto realizzato dal consorzio Contarina nel trevigiano, hanno fattivamente dimostrato come sia possibile adottare delle raccolte differenziate dei rifiuti con altissime percentuali di recupero e di riutilizzo, trasformando i rifiuti da un problema costoso ad una risorsa economica con la creazione di nuove realtà industriali e nuovi posti di lavoro, apportando contemporaneamente benefici per l'ambiente e la salute pubblica;
ritenendo necessario anteporre il preminente principio di precauzione a tutela della salute collettiva e della salvaguardia dell'ambiente, sia con riguardo alle emissioni in atmosfera, che contribuiscono al cambiamento climatico in atto da cui derivano enormi danni all'economia e alla popolazione, nonché all'inquinamento idro-geologico del territorio per la dispersione o interramento dei rifiuti,
impegna il Governo:
1) a riesaminare il decreto del Ministro dell'ambiente n. 22 del 14 febbraio 2013, intitolato "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni", al fine di evitare che tali tipologie di CSS possano diventare un combustibile alternativo, e non ne sia, quindi, conseguentemente consentita la libera circolazione al di fuori delle singole regioni;
2) a riesaminare il collegato decreto ministeriale 20 marzo 2013, intitolato "Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)", che recepisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di CSS cessino di essere qualificate come rifiuto, di cui al suddetto decreto ministeriale n. 22. (1-00294)