Senato della Repubblica- 2-00053 -Interpellanza sulla la fusione irregolare della cassa rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra con la cassa rurale di Trento.
Senato della Repubblica- 2-00053 -Interpellanza presentata l’8 gennaio 2020.
- Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:
secondo quanto risulta dagli organi di stampa locale, l'esito dell'assemblea dei soci di novembre 2019, che ha stabilito la fusione della cassa rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra con la cassa rurale di Trento, risulterebbe avvenuto in maniera palesemente irregolare, a causa di una serie di procedure che appaiono all'interrogante scorrette e pertanto illegittime, nell'ambito della convocazione dei soci, del verbale dell'assemblea (incompleto e "omissivo"), nonché del comportamento anomalo degli amministratori, che non avrebbero consentito alcuna possibilità d'intervento da parte dei soci contrari alla fusione;
a tal fine, la Giunta provinciale di Trento, riunitasi nel mese di dicembre in seduta straordinaria, ha deciso di sostenere le motivazioni dei circa 400 soci della rurale di Lavis, sulla base di un ricorso già avviato al Tribunale di Trento (che invitava i presidenti di entrambe le casse a non procedere, in considerazione delle gravi irregolarità che avevano caratterizzato il percorso di fusione), il cui esito di sospensiva risulta tuttavia momentaneamente respinto e rinviato al mese di gennaio 2020, allorquando i magistrati dovranno decidere su due aspetti, uno dei quali posto all'attenzione del Tribunale proprio dalla decisione della Giunta provinciale di effettuare il ricorso;
l'interrogante al riguardo evidenzia che se la richiesta avanzata dai soci in sede giudiziaria intende verificare se ci siano state effettivamente delle irregolarità nella gestione dell'assemblea (con la richiesta di annullarne la validità nella fusione con Trento), l'azione legale intrapresa dalla Provincia affronta invece questioni legate alle competenze dell'autonomia e, per effetto a cascata, quelle della Giunta, in quanto preposta all'autorizzazione della fusione di entrambe le casse rurali;
l'interrogante rileva altresì che, secondo quanto evidenziano le motivazioni del ricorso, se è vero che la Cassa centrale banca, come capogruppo di livello nazionale, è sottoposta alla vigilanza esclusiva della Banca centrale europea, le due casse rurali (essendo società con sede e attività nella regione trentina) ricadono in realtà sotto la competenza della Provincia, per quanto riguarda la vigilanza del settore del credito cooperativo; a tal fine, a giudizio dell'interrogante, se l'esito dell'iter giudiziario fosse favorevole alla Provincia, senza l'autorizzazione, mancherebbe un elemento fondamentale per rendere giuridicamente valida la fusione;
l'interrogante rileva ancora che il percorso legislativo modificatosi negli ultimi anni in materia di riforma delle banche di credito cooperativo è stato alquanto complesso e articolato, anche in relazione alla vigilanza e alle prerogative riconosciute alle Province autonome, nonché dallo statuto di autonomia, che nel caso di questa vicenda sembrerebbero non essere state rispettate;
al riguardo, la decisione di presentare un ricorso al Tribunale di Trento da parte della Provincia trentina (che segue quello inoltrato come esposto da quasi 400 soci della cassa rurale di Lavis) conferma la necessità di chiarire quale sia la cornice giuridica esatta entro la quale le competenze provinciali in materia di vigilanza sul sistema bancario regionale siano effettivamente idonee, anche al fine di tutelare il sistema del credito cooperativo trentino e i risparmiatori coinvolti;
la necessità di porre in essere ogni delucidazione, al fine di stabilire la complessa questione dell'incorporazione della cassa rurale di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra nella cassa rurale di Trento, avvenuta a seguito della deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci il 22 novembre, risulta pertanto a giudizio dell'interrogante urgente ed indifferibile in relazione alla decisione di riconoscere ogni fondatezza delle competenze della Provincia nel processo di autorizzazione della fusione tra le due casse rurali;
a tal fine appare evidente, a parere dell'interrogante, come la vicenda desti dubbi e perplessità, in relazione ai possibili danni allo statuto dell'autonomia provinciale e regionale, così come desta sconcerto l'atteggiamento della Banca centrale europea, che non ha adeguatamente osservato le prerogative costituzionali dell'autonomia trentina, oltre all'atteggiamento silente dimostrato dalla stessa Banca d'Italia sull'episodio, che induce, a giudizio dell'interrogante, forte disorientamento sull'attività di vigilanza e sul ruolo che svolge nel Paese;
al riguardo, secondo quanto risulta da documenti in possesso dell'interrogante ed elaborati dalla stessa Banca d'Italia, secondo le norme vigenti in materia di poteri delle Regioni e delle Province a statuto speciale sulle banche di credito cooperativo, appaiono fondati i rischi di un giudizio di legittimità costituzionale per lesione delle prerogative, loro riconosciute sulle banche regionali degli istituti di autonomia, confermando pertanto i dubbi e le perplessità evidenziate dalla Provincia di Trento;
a giudizio dell'interrogante, non si comprende il comportamento da parte della stessa Banca d'Italia in merito alla vicenda esposta, in relazione al mancato intervento finalizzato a diffidare ogni tentativo di fusione da parte delle banche di credito cooperativo trentine, presenti nella regione a statuto speciale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se risulti che l'atto di stipula della fusione delle casse rurali sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente in materia e in osservanza delle prerogative riconosciute alla Provincia di Trento;
in caso negativo, quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di tutelare ogni prerogativa in merito alle competenze proprie dell'autonomia della Provincia trentina, nell'ambito della decisione delle casse rurali di fondersi a partire dal 1° gennaio 2020;
se corrisponda al vero che entrambe le casse rurali, essendo società con sede, filiali e attività con sede in Trentino, ricadono sotto la competenza della Provincia per quanto riguarda la vigilanza del settore del credito cooperativo;
in caso affermativo, quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, al fine di annullare la fusione tra le due casse rurali, in quanto mancherebbe un elemento fondamentale per rendere tale processo giuridicamente valido, oltre alla mancata osservanza dei principi costituzionali, nei riguardi del sistema del credito cooperativo;
quali valutazioni intendano, infine, esprimere nell'ambito dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia in merito alla vicenda esposta.
(2-00053)