Senato della repubblica - 3-01597 -Interrogazione sull'articolo 44 -bis del cosiddetto "decreto "Crescita" che consentiva la trasformazione in credito d'imposta delle DTA (deferred tax assets, attività per imposte anticipate). RISPOSTA
Senato della repubblica - 3-01597 -Interrogazione a risposta orale presentata il 19 maggio 2020.
- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto "decreto "Crescita"), consentiva la trasformazione in credito d'imposta delle DTA (deferred tax assets, attività per imposte anticipate) non ancora imputate in diminuzione del reddito disponibile, nel caso di aggregazioni, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, di imprese finanziarie e non finanziarie aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, fino a un massimo di 500 milioni di euro ed entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della norma;
come confermato da numerose fonti di stampa, nelle intenzioni del legislatore la norma era esplicitamente indirizzata a risolvere le note criticità della Banca Popolare di Bari, e più in generale avrebbe potuto fungere da stimolo all'integrazione fra banche popolari, allo scopo di rafforzare il sistema bancario meridionale;
con decisione del 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia poneva la Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria, in ragione delle perdite patrimoniali;
conseguentemente, il 16 dicembre 2019 il Governo emanava il decreto-legge n. 142 (decreto "Popolare Bari"), recante "misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno", che all'art. 1 disponeva l'assegnazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia di contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., affinché questa promuovesse lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie;
l'8 gennaio 2020 gli onorevoli Zanni, Donato, Grant e Rinaldi si rivolgevano con interrogazione con richiesta di risposta scritta, alla Commissione europea, chiedendo se la riluttanza ad utilizzare la norma sulle DTA ex decreto-legge n. 34 del 2019 nel salvataggio della Banca Popolare di Bari, fosse stata determinata dal timore di una procedura di infrazione per violazione della norma sugli aiuti di Stato;
il 9 marzo 2020 la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margarethe Vestager, rispondendo all'interrogazione, dichiarava che: "per il momento, la misura prevista non è stata notificata alla Commissione. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di affermare se la misura prevista sia compatibile con le norme sugli aiuti di Stato";
il 28 aprile 2020 fonti di stampa riportavano che gli uffici del Ministero dell'economia non avevano ancora inviato a Bruxelles le notifiche necessarie per garantire che i provvedimenti presi con i recenti decreti relativi all'emergenza COVID-19 fossero in linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato, come modificata dal cosiddetto "Temporary Framework";
considerato che:
il ritardo nell'applicazione della norma, ex art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, ha determinato una situazione di allarme sui mercati e presso i cittadini, conseguente alla richiesta di amministrazione straordinaria per la Banca Popolare di Bari, e un significativo esborso di denaro pubblico;
l'attuale quadro macroeconomico richiederà il frequente ricorso a interventi pubblici che potendo astrattamente configurarsi come "aiuto di Stato", pur nel contesto normativo modificato dall'adozione del "Temporary framework", imporranno un tempestivo obbligo di notifica alla Commissione europea,
si chiede di sapere cosa motivi l'omessa notifica alla Commissione europea della norma ex art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere, una volta accertate le responsabilità, per scongiurare che simili episodi, particolarmente pregiudizievoli nell'attuale contesto economico, possano ripetersi in futuro. (3-01597)
FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020
Sull'articolo 44 -bis del cosiddetto "decreto "Crescita" che consentiva la trasformazione in credito d'imposta delle DTA (deferred tax assets, attività per imposte anticipate).
Il Sottosegretario Villarosa risponde quindi all'interrogazione 3-01597 del senatore Bagnai e altri specificando che l'articolo 44-bis (rubricato "Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale") della decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha previsto - nel caso di aggregazioni tra società che abbiano la sede legale nel Mezzogiorno - la conversione in crediti d'imposta di alcune attività per imposte anticipate che risultino iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione (conversione che avverrebbe lungo un periodo temporale di quattro anni e limitata ad un ammontare non superiore a 500 milioni).
La misura - di carattere generale e non specificamente rivolta ad alcun soggetto - si propone di incentivare operazioni di aggregazione tra società residenti nel Mezzogiorno, ciò proprio per contribuire a superare la situazione strutturale di sotto-dimensionamento che caratterizza sia il sistema produttivo del meridione d'Italia.
L'efficacia di tali disposizioni, in base a quanto previsto al comma 7 del citato articolo 44-bis, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.
In ragione di quanto sopra, pertanto, all'indomani dell'approvazione della norma in esame è stata tempestivamente avviata un'interlocuzione con la Direzione concorrenza della Commissione europea, e sono state rappresentate ai servizi della Commissione le ragioni in base alle quali lo schema previsto dalla norma avrebbe potuto essere considerato compatibile con gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ovvero con il Regolamento generale di esenzione adottato dalla Commissione stessa nel 2014 [Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (cosiddetto Regolamento generale d'esenzione GBER)].
I servizi della Direzione concorrenza della Commissione, pur riconoscendo che il Sud Italia rientra tra le aree svantaggiate che, pertanto, possono essere destinatarie, ad alcune condizioni, di aiuti di Stato su base regionale, hanno fatto presente che sia il regolamento generale di esenzione, sia le linee guida in materia di aiuti a finalità regionale, hanno l'obiettivo esplicito di attrarre nuovi investimenti.
La possibilità di erogare aiuti di Stato nel quadro di tali norme richiede pertanto che vi sia un "investimento iniziale" in nuove realtà produttive e quindi, da questo profilo, la misura in esame non soddisferebbe tale condizione, dal momento che fornisce incentivi fiscali al consolidamento tra imprese, anche in assenza di un "investimento iniziale".
In considerazione di tali valutazioni, pertanto, l'interlocuzione con la Commissione è rimasta su un piano informale, posto che una notifica formale in assenza di convergenza di vedute avrebbe richiesto tempi incompatibili con le esigenze in considerazione, conducendo presumibilmente a una decisione di diniego della compatibilità della misura.
Si evidenzia, da ultimo, che l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, è stato di recente integralmente sostituito ad opera dell'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto-legge "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
Interviene in replica il presidente BAGNAI (L-SP-PSd'Az), che definisce la risposta ineccepibile dal punto di vista tecnico, ma della quale non può definirsi soddisfatto politicamente, in quanto ha confermato l'ipotesi che la mancata notifica alla Commissione europea della norma ex articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 fosse stata conseguenza di un diniego giunto in via informale dalla Commissione stessa sulla misura varata. A suo parere tale modo di procedere conferma la bontà della scelta della Lega di aprire la crisi di Governo nell'agosto del 2019 e sancisce le difficoltà delle scelte del legislatore nazionale di fronte ai diktat dell'Unione.