Senato della repubblica- 4-02721 -Interrogazione sulle misure del compenso per copia privata che i produttori e importatori con capacità di memorizzazione sono tenuti a versare alla Siae. RISPOSTA
Senato della repubblica- 4-02721 -Interrogazione a risposta scritta presentata il 15 gennaio 2020.
Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
gli autori e i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
l'articolo 71-septies stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali aggiorni ogni 3 anni con apposito decreto le misure del compenso per copia privata che i produttori e importatori di apparecchi e supporti con capacità di memorizzazione sono tenuti a versare alla Siae, la quale li ripartisce, direttamente o avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria e di altri enti di rappresentanza collettiva, ai beneficiari di tali compensi;
la norma prevede che il Ministro, sentito il comitato di cui all'articolo 190 (comitato consultivo permanente per il diritto d'autore) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, provveda ad aggiornare le tariffe su base triennale;
il precedente decreto di aggiornamento risale al 20 giugno 2014 e quindi avrebbe già dovuto essere già stato aggiornato nuovamente oltre due anni e mezzo fa;
nel decreto 20 giugno 2014 si stabilisce che "l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonché dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso, tale da non colpire in modo eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo";
dal 2014 al 2020, a fronte di una maggiore presenza sul mercato di apparecchiature con accresciute capacità di memorizzazione, non risulta un maggiore ricorso alla copia privata da parte dei consumatori anche per via del sempre più presente fenomeno dello streaming gratuito (ma ben remunerato a favore dei titolari dei diritti grazie ai ricavi pubblicitari) di contenuti audiovisivi e fonografici, si pensi al numero di utilizzatori di servizi universali come "Youtube" e "Spotify", che ovviamente riducono in maniera massiccia il ricorso alla copia privata per la fruizione di quei medesimi contenuti;
gli apparecchi polifunzionali, e più segnatamente gli smartphone, consentono non più solo la registrazione di fonogrammi e videogrammi, ma anche la loro creazione da parte degli utilizzatori e la fissazione ex novo e conseguente memorizzazione di spettacoli dal vivo (saggi di danza, circhi, artisti di strada, concerti dei quali viene autorizzata la ripresa e la diffusione "social " da parte del pubblico);
dal 2014 ad oggi il totale dei compensi per copia privata versati alla Siae ammonta a oltre 700 milioni di euro e non esiste una rendicontazione dei beneficiari effettivi, in particolare per quanto riguarda i settori imprenditoriali audiovisivo e fonografico,
si chiede di sapere:
se, prima ancora di mettere mano alle tariffe per copia privata, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario proporre al Parlamento sostanziali modifiche alla norma primaria, soprattutto in ordine alle categorie di beneficiari dei compensi;
se non ritenga opportuno che i beneficiari dei compensi, quantomeno in forma aggregata per singole entità collettive di categoria alle quali è affidata la ripartizione, siano tenuti a una rendicontazione trasparente delle proprie strutture e dei relativi costi di funzionamento;
se, a fronte di una notevole evasione dei compensi, non ritenga opportuno operare prima di tutto su questo fronte con adeguate misure di contrasto e risorse adeguate, tenendo pertanto conto ai fini della fissazione delle nuove tariffe del maggiore gettito atteso;
quali orientamenti intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a quanto esposto non solo in relazione ai prossimi passi della procedura per giungere all'emanazione del decreto di aggiornamento, ma anche e soprattutto in ordine alla definizione di criteri di trasparenza relativi all'iter per il conferimento dei compensi ai beneficiari.
(4-02721)
Senato della Repubblica
12 novembre 2020
Sui compensi per copia privata versati alla SIAE
RISPOSTA. - Il compenso per copia privata è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che, ai sensi dell'art. 71- septies, comma 2, della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore) è sottoposto ad aggiornamento triennale. Dal recepimento della direttiva 2001/29/CEE mediante il decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha normato il diritto dei titolari a percepire un equo compenso nel caso di eccezioni e limitazioni a facoltà altrimenti esclusive quale quella costituita dall'istituto stesso, sono stati emanati due decreti di fissazione delle tariffe per equo compenso. Il primo, detto decreto Bondi, risale al 30 dicembre 2009, il successivo, decreto Franceschini, è del 20 giugno 2014. Il procedimento scandito dalla legge per la determinazione del compenso, come noto, si sostanzia in un iter complesso che prevede un parere del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di cui agli artt. 190 e seguenti della legge sul diritto d'autore, e l'espressione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei soggetti obbligati al versamento del compenso. Sulla base di un preciso indirizzo politico, l'organo consultivo del Ministro, prima di istruire l'adeguamento del compenso per copia privata, ha dovuto affrontare il complesso tema dell'elaborazione di un sistema di esenzioni e di rimborsi per usi professionali, così come delineato per grandi linee dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4938/2017, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, causa C-110/15, cui era stata deferita la questione relativa ai protocolli di esenzioni applicati dalla SIAE ai sensi di quanto disposto dai due provvedimenti ricordati. Solo esaurita l'istruttoria volta all'emanazione di un decreto che regolasse in maniera trasparente il sistema delle esenzioni e dei rimborsi dal versamento del compenso per copia privata, in caso di uso professionale di apparecchi e supporti (provvedimento emanato il 18 giugno 2019), è stato possibile per il comitato consultivo affrontare gli approfondimenti necessari alla determinazione delle nuove tariffe. L'organo ha affrontato diverse questioni attraverso l'analisi delle indagini statistiche e di mercato, acquisite al fine di conoscere le modalità di fruizione di opere protette da parte dei privati, di studi dei sistemi tariffari applicati nei Paesi UE che hanno introdotto nel loro ordinamento l'eccezione per copia privata e della copiosa giurisprudenza UE formatasi sul particolare istituto (giurisprudenza che ha sempre ribadito, tra l'altro, la necessità per gli Stati membri di considerare, nella determinazione delle tariffe, il potenziale espresso dai device su cui si possono effettuare copie di opere coperte dal diritto d'autore, a prescindere dall'effettivo uso che ciascun privato ne faccia in tal senso).
Successivamente alla trasmissione del parere al Ministro da parte del comitato, come per legge e per prassi consolidatasi in occasione dei precedenti provvedimenti, sono previste le audizioni delle categorie indicate dalla norma di riferimento. Al termine dell'iter, ormai giunto alle sue fasi conclusive, come avvenuto in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale 20 giugno 2014, è stato possibile prendere visione di tutti gli studi confluiti nella fase istruttoria, in modo da assicurare il massimo livello di trasparenza. Riguardo alla modifica della norma primaria, affinché siano riviste le categorie di beneficiari dei compensi, prima ancora di "mettere mano" al sistema tariffario, si fa presente che le categorie di beneficiari della copia privata sono state indicate dalla legge in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CEE. Sul punto è bene ricordare che l'eccezione, rectius limitazione, per copia privata è una eccezione alla facoltà, altrimenti esclusiva, del diritto di riproduzione dell'opera. I titolari di tale facoltà esclusiva sono indicati all'art. 2 della direttiva e sono, per logica conseguenza, gli stessi che ricevono un pregiudizio dall'eccezione per copia privata (facoltà di un soggetto privato, in costanza di determinate condizioni, di riprodurre l'opera senza preventiva autorizzazione del detentore del diritto esclusivo) e che pertanto hanno diritto al compenso. I destinatari del compenso sono, in conclusione, ì titolari del diritto esclusivo di riproduzione. Una revisione delle categorie beneficiarie dovrebbe dunque essere affrontata nelle sedi europee prima ancora che in quelle nazionali, stante la completa compatibilità della norma interna con quella comunitaria. La ripartizione della copia privata, come noto, può avvenire anche per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei beneficiari. Consta a questa amministrazione, cui non sono assegnate specifiche funzioni in tal senso, che le associazioni che percepiscono la copia privata svolgono una rendicontazione dettagliata di quanto ripartito e di quanto trattenuto per coprire i costi di ripartizione agli aventi diritto: tale rendicontazione è effettuata in favore degli aventi diritto. In ultimo, con riguardo al delicato tema dell'evasione della copia privata si ricorda che la SIAE, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge, art. 182-bis della legge sul diritto d'autore, sulla specifica questione, in collaborazione con la Guardia di finanza, svolge costantemente una complessa attività anti evasione del compenso e sanzionatoria.
Anche quest'ultima tematica tuttavia, pur nella sua rilevanza, esula dalle competenze in materia di copia privata attribuite a questo dicastero.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo BONACCORSI
(12 novembre 2020)